Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
È tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo che il giudice abbia, per errore, pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo ancor prima di dare luogo alla già programmata prosecuzione della discussione e che poi, per rimediare, abbia sospeso la trattazione del procedimento e disposto il rinvio ad altra udienza per la discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 33697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33697 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 05/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1154
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 42694/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ST, N. IL 30/07/1970;
2) NI FA, N. IL 26/10/1938;
avverso l'ordinanza n. 26/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, di rigetto. FATTO E DIRITTO
Nel corso dell'udienza del 16.4.09, il tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, dichiarato chiuso il dibattimento del processo a carico di NI CR e di NI AE, disponeva l'inizio della discussione e le parti formulavano e illustravano oralmente le proprie conclusioni. Il difensore della parte civile chiedeva di replicare alle conclusioni del difensore degli imputati e il giudice, per esigenze dell'ufficio, differiva all'udienza del 9.7.09.
All'inizio di tale udienza, il giudice dava lettura del dispositivo della sentenza di assoluzione dei due imputati e, su segnalazione del difensore della parte civile TI DA, che ribadiva la richiesta di formulare replica alle conclusioni della controparte, dava atto a verbale che il dispositivo era stato letto per errore e sospendeva la trattazione del procedimento, reinserendolo nel ruolo di udienza.
Dopo aver trattato alcuni processi, verso le ore 13,45, il giudice ne differiva altri, tra cui quello a carico dei NI, all'udienza 15.7.09, senza svolgere alcuna attività processuale. In tale udienza, si dava atto che il difensore della parte civile aveva depositato il 13.7.09, dichiarazione di ricusazione e la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 17.9.09, ha dichiarato fondata la dichiarazione di ricusazione, in base ai seguenti argomenti:
a) sussiste l'ipotesi ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto, dando prematuramente lettura del dispositivo della sentenza, prima che la discussione fosse terminata, il giudice aveva indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
b) la dichiarazione di ricusazione è tempestiva, sia perché l'andamento dell'udienza 9.7.09, nel corso della quale nessuna attività è stata consentita alle parti, non ha consentito la sua immediata presentazione, sia perché è stato rispettato il termine di tre giorni, previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2, considerando che il giorno 12 luglio era festivo.
c) È da escludere la carenza di legittimazione della parte civile, anche se non aveva inizialmente depositato, all'udienza 16.4.09, conclusioni scritte, in quanto dagli atti risulta che è stata parte nel processo e non è stato pronunciato sul punto alcun provvedimento.
d) L'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) presuppone che non sia stata pronunciata sentenza e, nel caso in esame, la erronea lettura del dispositivo non può fungere da sbarramento temporale, in quanto tale lettura è stata posta nel nulla, sia pure in maniera abnorme, su iniziativa dello stesso giudice.
Il difensore degli imputati NI CR e NI AE ha presentato ricorso avverso l'ordinanza per i seguenti motivi, che sono stati ribadititi con memoria inviata a mezzo telefax il 14.6.10:
1. vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il giudice abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione indebitamente, senza tener conto che il termine indebito vada inteso - secondo consolidata giurisprudenza - qualora l'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia avvenuta fuori da ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (sez. 5, n. 213537 del 26.1.99; sez. 6, 995 Ferretti 2022213; sez. 1, 6.4.05). Nel caso in esame, ricorre non l'ipotesi di indebita manifestazione del proprio convincimento, in quanto il giudice è incorso in errore, ma nell'esercizio delle sue funzioni. Il rimedio esperibile, dal difensore della parte civile era l'appello, non la ricusazione. La Corte ha inoltre omesso di pronunciarsi sui seguenti elementi:
a) decadenza dalla costituzione di parte civile. Durante la discussione, la difesa degli imputati ha eccepito la decadenza dalla costituzione di parte civile, per omissione di deposito delle conclusioni scritte. Solo dopo la formulazione dell'eccezione, il difensore della controparte ha depositato conclusioni e nota spese, in maniera tardiva e quindi non ostativa alla decadenza. b) Carenza di legittimazione. Secondo il disposto dell'art. 82 c.p.p., la costituzione di parte civile si intende revocata se la parte non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p.. La decadenza comporta la carenza di legittimazione rispetto alla istanza di ricusazione.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b).
La Corte non ha tenuto conto che l'istanza di ricusazione è tardiva, in quanto presentata dopo l'emissione della sentenza. Letto il dispositivo, ledendo presuntivamente i diritti della parte che intendeva replicare, sono stati lesi i diritti di quest'ultima, creando un motivo di eventuale gravame e non motivo di ricusazione. Il ricorrente ritiene che, ove si ritenga che la lettura del dispositivo non corrisponde alla pronuncia della sentenza, ne vada rilevata comunque l'abnormità, meritevole di impugnazione. Se si ritiene che all'udienza sia stata pronunciata una sentenza, sono da dichiarare abnormi le ordinanze di sospensione dell'udienza 9.7.09 e l'ordinanza di differimento all'udienza 15.7.09. Il ricorrente conclude con le seguenti richieste:
a) in riforma dell'ordinanza della Corte di appello, rigettare la dichiarazione di ricusazione;
b) dichiarare valido ed efficace il dispositivo della sentenza emesso all'udienza 9.7.09;
c) dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'ordinanza di sospensione dell'udienza 9.7.09 e tutte le altre consequenziali. In via preliminare, va rilevato che la parte civile rimane pienamente legittimata a tutelare le proprie pretese: nessuna revoca della costituzione e nessuna carenza di legittimazione a presentare istanza di ricusazione emergono dagli atti: la parte civile ha depositato le conclusioni scritte nel corso della discussione e non costituisce revoca tacita della sua costituzione il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle scritte vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento (sez. 3, n. 14020 del 2.3.05 rv 231596). Dal processo verbale dell'udienza 16.4.09, risulta che il difensore di parte civile ha depositato conclusioni e nota spese, prima delle conclusioni del difensore degli imputati e quindi prima della chiusura della discussione.
Quanto alla legittimità della sua dichiarazione di ricusazione del giudice e dell'ordinanza di accoglimento, da parte della Corte di appello si rileva che:
a) all'udienza 9.7.09, il tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente sentenza: "Visto l'art. 530 c.p.p., comma 2, assolve NI CRo e NI AE dai reati loro ascritti, perché il fatto non costituisce reato" (vedi dispositivo in atti);
b) la lettura del dispositivo ha determinato la pubblicazione della decisione del giudice (art. 545 c.p.p.);
c) peculiarità della sentenza è costituita dal suo regime di stabilità: una volta pronunciata e pubblicata, essa vincola lo stesso giudice da cui promana (che non può quindi ritrattarla);
d) la sentenza quindi può essere modificata (riformato, annullata), solo attraverso i rimedi tassativamente previsti dalla legge, che sono le impugnazioni;
e) sono quindi fuori dal nostro ordinamento le decisioni del tribunale di Viterbo di caducare, in maniera irrituale, l'efficacia della sentenza e di disporre la sospensione del processo e il suo differimento;
f) l'emanazione della sentenza rende tardiva la dichiarazione di ricusazione, in quanto diretta nei confronti di un giudice che ormai aveva concluso la propria funzione decisionale;
g) è illegittima, pertanto, l'ordinanza, emessa il 17.9.09, dalla Corte di appello di Roma, con la quale è stata accolta la dichiarazione di ricusazione.
L'ordinanza va quindi annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 17.9.2009. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010