Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 3
La discrezionalità del potere esercitato dal giudice nell'emettere o negare l'ordine di esibizione di un documento, ex art. 210 cod. proc. civ., non comporta l'assoluta inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti positivi o negativi (ossia anche nei casi in cui manchi affatto la motivazione), bensì tale potere rendendosi l'esercizio di un insindacabile in sede di legittimità solo quando il provvedimento che ne scaturisce sia sufficientemente motivato.
Il principio secondo cui, quando il debitore ha dimostrato di avere eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare questi pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni dimostrare le condizioni necessarie della dedotta, diversa imputazione (nessun onere al riguardo incombendo al debitore), rileva anche nei rapporti tra il creditore ed il terzo al quale il creditore addebiti l'evento dannoso rappresentato dall'inadempimento del debitore. In questo caso il creditore danneggiato non può limitarsi a provare il credito verso il debitore, ma deve dare anche prova dell'inadempimento del debitore, poiché tale inadempimento rappresenta il danno provocato dal terzo e, quindi, va ad integrare la fattispecie costitutiva della sua pretesa. Se, tuttavia, il terzo, invertendo parzialmente l'onere probatorio, produce documenti dai quali risultino pagamenti del debitore astrattamente idonei ad estinguere il credito (e, quindi, ad escludere il danno), il creditore non può limitarsi ad allegare la molteplicità dei rapporti intercorsi con il debitore e la non riferibilità dei pagamenti ai crediti che assume essere rimasti inadempiuti, ma deve dare la prova di tali diverse imputazioni.
In tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 2394 cod. civ. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società.
Commentari • 3
- 1. dall'automatico scioglimento della società alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, passando per la determinazione del danno.Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 2. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …
Leggi di più… - 3. La Prescrizione delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare per fatti di mala gestio nelle società di capitaliBernardo Olivieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 dicembre 2019
Indice: 1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società 2. La legittimazione del curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento: analisi dell'articolo 146 legge fallimentare 3. La prescrizione dell'azione azione sociale di responsabilità ex articolo 2393 codice civile: illecito permanente ed individuazione del dies a quo del relativo termine prescrizionale 4. La prescrizione dell'azione esercitabile dai creditori sociali e individuazione del relativo dies a quo 1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società Com'è noto, l'azione di responsabilità contro gli amministratori (ed i sindaci) esercitata dal Curatore Fallimentare ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. SA SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI UN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SAVASTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INI.F.IM. - INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DEMARIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
OT SA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 04890/00 proposto da:
OT LV SA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso l'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso;
- ricorrente -
nonché contro
INI.F.IM. - INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DEMARIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 102/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Savasta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Inifim, l'Avvocato De Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato OT, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Ini.f.im. - Iniziative Finanziarie Immobiliari, controllata dalla società fiduciaria IN s.p.a., veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, con D.M. 20 luglio 1989 emesso, ai sensi della disciplina di settore, a seguito di dichiarazione di insolvenza pronunziata dal Tribunale di Milano con sentenza del 15 luglio 1989. La "liquidazione" conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, amministratori e sindaci della società e di altre società appartenenti allo stesso gruppo, promuovendo nei loro confronti azione di responsabilità. A fondamento della domanda i commissari liquidatori esponevano una serie di episodi, ritenuti di mala gestio, dai quali era derivato un danno di circa 42 miliardi di lire, in una situazione nella quale il passivo della procedura sorpassava l'attivo di circa 68 miliardi di lire. La liquidazione, peraltro, conteneva la domanda nel minore importo di lire 7.500.000.000=, chiedendo la condanna in via solidale di tutti i convenuti.
Si costituivano in giudizio, tra gli altri, gli odierni ricorrenti LV RE OT e NO RD, contestando la fondatezza della domanda, negando l'esistenza del vincolo di solidarietà ed eccependo anche la prescrizione dell'azione.
Con sentenza del 21 novembre 1995, il Tribunale, per quanto qui ancora interessa, affermava la responsabilità, tra gli altri, di NO RD, nella qualità di amministratore, e di LV RE OT, nella qualità di componente del collegio sindacale, condannando il primo al pagamento della somma di lire 6.572.804.444 ed il secondo, in solido con altri, al pagamento della somma di lire 842.345.806=.
Avverso detta sentenza proponevano appello principale il RD ed il OT, oltre ad altri la cui posizione non rileva in questa sede. La l.c.a. proponeva appello incidentale. La Corte territoriale di Milano, con sentenza del 19 gennaio 1999, rigettava tanto l'appello incidentale quanto le censure degli appellanti principali, ma riduceva l'importo della condanna, rispettivamente a lire 4.157.654.194 ed a lire 421.172.903 (oltre interessi legali dalla domanda sulle somme annualmente rivalutate), in considerazione sia della riduzione a lire 5.000.000.000 dell'ammontare complessivo della domanda, sia delle transazioni intervenute con alcuni dei convenuti e "della conseguente estinzione delle quote di responsabilità ad essi pertinenti".
Quanto alla posizione di NO RD, la Corte di appello riteneva infondata la riproposta eccezione di prescrizione. In proposito, il Tribunale aveva affermato che l'azione di responsabilità promossa da una procedura di liquidazione coatta amministrativa coincide con "l'analoga azione che, prima della procedura, la società, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. o i creditori sociali, ai sensi del successivo art. 2394 c.c., possono proporre verso gli stessi soggetti". Nella specie, secondo il primo giudice, la prescrizione era maturata per l'azione ex art. 2393 cod. civ., considerato che per essa il termine quinquennale inizia a decorrere dalla data del compimento dell'atto illecito e, quindi, dalla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (in virtù della sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c.), mentre non era maturata per l'azione di cui all'art. 2394 c.c., considerato che per questa azione il termine inizia a decorrere dalla data in cui si è evidenziata l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni dei creditori. Sulla base di tale distinzione, implicitamente richiamata, la Corte di merito riaffermava che l'azione ex art. 2394 c.c. è soggetta alla prescrizione quinquennale con decorso del termine non dal momento della commissione dei fatti integrativi della responsabilità, ma da quello (successivo) del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori e precisava che tale momento dell'insufficienza, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di insolvenza. Pertanto, tenuto conto di un atto interruttivo del febbraio 1994, la Corte riteneva decisivo, ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione, il rilievo che dai documenti prodotti dall'appellante non risultava che gli investitori avessero iniziato a richiedere il rientro delle loro posizioni già agli inizi del 1989, ma che lo avevano fatto soltanto nell'aprile 1989, quando "almeno diciassette fiducianti avevano lamentato ritardi nel rimborso delle quote". In contrario, secondo la Corte di merito, non si poteva dare rilievo alla lettera che TT RA, all'epoca commissario permanente della s.p.a. IN (società fiduciaria che controllava l'Ini.f.im.), aveva inviato il 13 dicembre 1988 alla predetta società per richiedere una relazione in ordine alle doglianze di alcuni fiducianti che non avevano rinnovato il mandato e lamentavano il mancato soddisfacimento delle loro ragioni e la violazione della par condicio. Infatti, secondo la Corte, la richiesta era irrilevante in quanto riguardava la s.p.a. IN e non l'Ini.f.im.. Egualmente non si poteva dare rilievo alle argomentazioni svolte dai commissari liquidatori della procedura nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 67 l. fall., "atteso che per l'esperimento delle azioni revocatorie la determinazione del c.d. periodo sospetto è stabilita dalla legge ai soli fini del ristabilimento della par condicio". In ordine ai singoli addebiti, la Corte di merito, premetteva che l'asserita conoscenza o approvazione delle operazioni, da parte di TT RA, all'epoca commissario permanente della s.p.a. IN, poteva al più essere fonte di responsabilità nei confronti della Ini.f.im, ma non modificava la posizione di amministratori e sindaci, i quali rimanevano gli unici responsabili delle scelte gestionali di fronte ai soci ed ai terzi, considerata l'irrilevanza, sotto questo aspetto, dei rapporti degli organi della società con altro soggetto, anche se investito di un potere di controllo sulle attività dell'intero gruppo di cui faceva parte l'Ini.f.im.. Ciò premesso, osservava che: a) quanto alla operazione con cui la società si era resa cessionaria pro soluto, per il prezzo di lire 1.709.000.000=, dei crediti vantati dalla ST (società che all'epoca controllava il gruppo IN Ini.f.im.) verso la società JVC, l'operazione aveva privato l'Ini.f.im. di considerevole liquidità, senza alcuna garanzia per l'eventuale insolvenza del debitore ceduto, ed aveva causato un danno di corrispondente importo, considerato che il RD neppure aveva indicato le pretese compensazioni inter gruppo attraverso le quali l'Ini.f.im. avrebbe ottenuto la restituzione;
b) quanto alla erogazione, a favore della controllante ST, di finanziamenti per complessive lire 1.833.233.000=, conclusasi con il rimborso di una minore somma e con il conseguente danno di lire 1.163.233.000, la pretesa integrale restituzione del finanziamento non era dimostrata, come assumeva l'appellante, dalle nove lettere senza data con le quali la ST aveva trasmesso alla Ini.f.im. assegni, anche essi senza data, e dall'assegno di lire 70.000.000=, emesso da un terzo all'ordine della ST e pervenuto per girata alla Ini.f.im.; infatti, la complessità dei rapporti tra ST e Ini.f.im. non consentiva "di ritenere che quegli assegni, dei quali era stata prodotta soltanto la copia del verso e non del retro, erano stati consegnati in restituzione del finanziamento"; inoltre, nulla era dato sapere sull'esito di quegli assegni;
c) quanto alla operazione di sconto di effetti per lire 5.555.109.059=, che aveva cagionato alla società un danno corrispondente, il rientro con le modalità indicate dal RD era rimasto sfornito di prova in quanto mancavano elementi per collegare le descritte operazioni con l'operazione di sconto. In ordine alla posizione di LV RE OT - che aveva lamentato un vizio della procedura di liquidazione della s.p.a. Ini.f.im., in quanto ne era stato nominato commissario UI TT RA, benché in conflitto di interessi per essere stato commissario permanente della s.p.a. IN, e che aveva escluso la fondatezza degli addebiti in quanto le operazioni finanziarie, ritenute fonte di danno, erano state conosciute e caldeggiate da RA - la Corte di appello osservava che: a) la pretesa illegittimità della nomina di RA a commissario UI della procedura non poteva comportare la caducazione della procedura o il difetto di legittimazione all'azione esperita, considerato che RA era soltanto uno dei tre commissari liquidatori e che, quindi, quand'anche la sua nomina fosse stata viziata, gli altri liquidatori mantenevano la legittimazione all'esperimento dell'azione di responsabilità; b) la pretesa responsabilità del RA per l'attività svolta prima dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa poteva essere fatta valere dalla società, ma non dal suo sindaco;
per tale ragione, da un lato, andava disattesa la richiesta del OT di essere manlevato dal RA e, d'altro canto, non potevano trovare ingresso le istanze istruttorie tese a dimostrare che quest'ultimo conosceva e talvolta aveva sollecitato le operazioni finanziarie ritenute fonte di danno;
c) la responsabilità del OT era collegata alla attività dell'amministratore UR US, contemporaneamente presidente del consiglio di amministrazione della ST;
infatti, proprio la duplicità di ruoli del US avrebbe dovuto suggerire la necessità di un più pregnante controllo, mentre, nel relativo periodo (28 giugno - 20 ottobre 1988), il collegio sindacale aveva solo effettuato due verifiche, "del tutto usuali, quasi di routine", limitandosi a constatare l'esistenza di notizie di stampa che mettevano in dubbio la consistenza delle partecipazioni;
l'omissione di specifici controlli rendeva irrilevante accertare il momento in cui il sindaco De IA, nominato componente del collegio sindacale della ST allo scopo di consentire controlli incrociati, aveva preso effettivamente conoscenza della gravità della situazione della ST;
d) la responsabilità del OT non poteva essere esclusa per la pretesa inutilità di una denunzia di irregolarità ed illegittimità all'assemblea, interamente controllata dalla ST, poiché i sindaci avrebbero potuto procedere ad atti di ispezione e di controllo e, se del caso, a segnalazioni al Procuratore della Repubblica;
ne' la responsabilità poteva essere esclusa per il fatto che nel gennaio 1989 era stata finalmente deliberata l'azione di responsabilità nei confronti del US, poiché in quel momento le irregolarità dell'amministrazione erano del tutto conclamate. Avverso detta sentenza NO RD e LV RE OT propongono separati ricorsi per cassazione, deducendo rispettivamente sei e due motivi, che il OT ha illustrato anche con memoria. La l.c.a. della s.p.a. Ini.f.im. resiste con controricorsi, illustrati anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve preliminarmente dare atto che, con provvedimento reso in udienza, i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2.1. Il ricorrente NO RD, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2394 e 2949 cod. civ. nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di prescrizione, affermando erroneamente che non era stata fornita la prova che lo stato di insolvenza si fosse manifestato in data anteriore all'apertura della procedura coatta amministrativa. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello, da un lato, non aveva tenuto conto della copiosa documentazione dalla quale risultava che l'insolvenza si era manifestata tra il dicembre 1988 ed il gennaio 1989 e, d'altro canto, aveva erroneamente riferito alla sola IN gli elementi che si potevano desumere dalla lettera del 13 dicembre 1988 del commissario permanente e dalla relazione del 26 ottobre 1989 dei commissari liquidatori. A quest'ultimo riguardo, sottolineava che RD CI, commissario UI della procedura assieme a TT RA e SQ DE VE, aveva dichiarato, in sede di esame nel giudizio penale, che la società IN era il soggetto tramite il quale il gruppo raccoglieva il denaro, mentre la s.p.a. Ini.f.im. (assieme alla soc. Fiprim) rappresentava la garanzia patrimoniale dei fiducianti;
pertanto, assumeva che le società rappresentavano una impresa unica, come era confermato dal fatto che i commissari avevano redatto un unico stato passivo, ritenendo ogni singola società responsabile dei debiti dell'altra; dall'unitarietà dell'impresa discendeva che RA, pur nominato formalmente commissario permanente della IN, aveva in realtà verificato e riferito sull'attività di tutto il gruppo. Da tutto ciò conseguiva che l'insolvenza denunziata in relazione alla IN riguardava anche la Ini.f.im., come emergeva espressamente anche da una segnalazione del Ministero dell'Industria alla Consob. Tale insolvenza, secondo quanto risultava dai documenti in atti, andava collocata tra il dicembre 1988 ed il gennaio 1989, considerato che il commissario permanente nel novembre 1988 aveva informato il Ministero di avere esaminato il bilancio consolidato Ini.f.im. e di non avere riscontrato segnali di pericolo, mentre nell'aprile del 1989 aveva trasmesso al Ministero una serie di lettere e lamentele dei fiducianti, risalenti al dicembre 1988.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine al ruolo del commissario permanente. In particolare, premesso che la Corte di appello aveva omesso di esaminare una serie di documenti (singolarmente ma sinteticamente richiamati dal ricorrente), redatti a partire dal 29 aprile 1987, dai quali risultava che il RA, prima quale ispettore e poi come commissario permanente, aveva controllato l'attività di tutto il gruppo, il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che erroneamente la sentenza impugnata aveva riferito le conclusioni del RA alla sola società IN;
sotto un secondo profilo, lamenta che la sua responsabilità era stata affermata pur in assenza della prova di comportamenti diversi e difformi dalle indicazioni del commissario permanente.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, in relazione agli artt. 67 l. fall. e 2733 e 2735 c.c., il vizio di motivazione sulla sussistenza della insolvenza;
in particolare, si duole che la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante la circostanza che, nei giudizi proposti per la revoca di atti pregiudizievoli, i commissari liquidatori avessero affermato che lo stato di insolvenza sussisteva sin dal giugno 1988.
2.2. Il primo motivo, il primo profilo del secondo motivo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti fondati sul presupposto che il termine quinquennale della prescrizione inizi a decorrere dall'insorgere dell'insolvenza. Il presupposto, tuttavia, è erroneo e, quindi, i motivi sono infondati. Sul punto si deve premettere che, secondo la pronunzia del primo giudice, l'azione proposta dai commissari liquidatori si risolveva in due distinte azioni, riconducibili rispettivamente alle previsioni degli artt. 2393 e 2394 cod. civ.. Sulla base di tale premessa, transitata senza censure nel giudizio di secondo grado, il Tribunale, prima, e la Corte di appello, dopo, hanno affermato che l'azione ex art. 2393 cod. civ. era prescritta, mentre non lo era l'azione ex art. 2394 cod. civ.. La scissione dell'azione in due distinte azioni rappresenta, pertanto, un punto non suscettibile di rivalutazione in questa sede e l'esame della questione deve essere limitato, così come richiesto, al decorso della prescrizione dell'azione concessa ai creditori sociali quando la stessa viene esercitata dagli organi di una procedura concorsuale.
Ciò premesso, si deve osservare, come la Corte di appello ha ricordato (pag. 26), che secondo la giurisprudenza di questa Corte "l'insufficienza patrimoniale (momento dal quale inizia il decorso della prescrizione per l'azione ex art. 2394 cod. civ. n.d.r.) potrebbe farsi risalire ad un momento anteriore a quello di dichiarazione del fallimento, purché si provi che tutti i creditori abbiano infruttuosamente escusso il patrimonio sociale, prima di tale data" (Cass. 6 ottobre 1981, n. 5241; Cass. 25 luglio 1979, n. 4415). Peraltro, la Corte di merito, pur ponendo tale principio a fondamento della propria decisione, ha, poi, indagato sul momento nel quale si era manifestata l'insolvenza della Ini.f.im., individuandolo con modalità che sono state censurate dai riferiti motivi. Orbene, per l'azione dei creditori sociali, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui, come richiede l'art. 2394 2 cod. civ. per l'esercizio dell'azione, il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori. È chiaro, quindi, che non si può avere riguardo al momento in cui si compie l'atto pregiudizievole (Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Cass. 15 maggio 1991, n. 5445; Cass. 6 ottobre 1981, n. 5241) e, d'altro canto, non è neppure sufficiente che si sia verificato un qualsiasi pregiudizio per il patrimonio della società, essendo anche necessario che questo si sia manifestato ed abbia inciso sulla consistenza patrimoniale della società, nel senso di non consentire o consentire un minore soddisfacimento dei creditori. Il pregiudizio consiste, quindi, nel fatto che il patrimonio sia divenuto inferiore o ulteriormente inferiore rispetto al passivo della società. I creditori sociali, e ciò determina la decorrenza della prescrizione anche per gli organi della procedura concorsuale, possono proporre l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. solo quando ad essi è risultato un deficit patrimoniale. Nel caso di procedura concorsuale, si può presumere che il deficit si manifesti proprio in occasione del fallimento (o della messa in liquidazione), con lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura. Tale presunzione, fondata sull'id quod plerumque accidit, non esclude, tuttavia, che, nel caso concreto, il deficit si sia manifestata in un momento anteriore ovvero, al contrario, in un momento successivo, se al momento dell'accertamento dell'insolvenza non è emersa prima facie l'esistenza di uno sbilancio patrimoniale negativo e l'insufficienza patrimoniale è risultata solo a seguito di stime e valutazioni effettuate nel corso della procedura concorsuale. In entrambi i casi, l'onere di provare che l'incapienza patrimoniale si è manifestata in un momento diverso da quello in cui è stata accertata l'insolvenza patrimoniale incombe su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione. In relazione alla tesi del ricorrente, secondo il quale nella specie il termine di prescrizione dovrebbe decorrere da un momento anteriore a quello della dichiarazione di insolvenza della società, occorre anzitutto osservare che, quando l'azione è proposta dal singolo creditore, il presupposto dell'azione va individuato nel fatto che il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfare il credito di chi agisce;
quando, invece, agisce l'organo concorsuale, in luogo della massa dei creditori, l'insufficienza patrimoniale deve essere valutata in relazione alla situazione dell'intero ceto creditorio. Proprio questo rilievo, ha condotto, come si è ricordato, la giurisprudenza di questa Corte a ritenere necessaria la previa infruttuosa escussione del patrimonio da parte di tutti i creditori sociali. Questa soluzione, tuttavia, come ha rilevato la dottrina, seguita sul punto dalla successiva prevalente giurisprudenza di merito, finisce per trasformare la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale in un vero e proprio beneficium excussionis, anche più rigoroso di quello previsto per le società di persone dall'art. 2304 c.c., in quanto opererebbe non solo, come in quel caso, in sede esecutiva, ma anche nel giudizio di cognizione. Sembra, pertanto, più appropriato, rispetto al significato proprio delle parole ("quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei ... crediti") ritenere che la manifestazione della insufficienza patrimoniale richieda soltanto una situazione oggettivamente conoscibile (si può pensare, quindi, ad esempio, oltre all'infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori ed alle proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio anche alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio d'esercizio, quando non vi sian poste suscettibili di sottovalutazione).
Da quanto detto, discende l'irrilevanza sia delle argomentazioni della Corte di appello in ordine alla individuazione del momento in cui, con la mancata esecuzione dei primi ordini di smobilizzo formulate dai fiducianti, si sarebbe manifestata l'insolvenza dell'Ini.f.im., sia delle relative censure formulate dal ricorrente. Infatti, se è vero che l'insolvenza si può manifestare (e normalmente si manifesta) prima del fallimento (o dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza), è anche vero che insolvenza e insufficienza patrimoniale sono due situazioni che non coincidono. Se vi è credito, può aversi insufficienza patrimoniale senza insolvenza e, d'altro canto, l'incapacità di fare fronte alle obbligazioni con mezzi normali non postula che il passivo sia superiore all'attivo. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, erronea in diritto nella parte in cui dà rilievo al momento in cui si sarebbe manifestato lo stato di insolvenza, deve essere corretta affermando che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui si è manifestato lo stato di insolvenza della società.
3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2394 c.c., in relazione alla affermata ininfluenza del fatto che ogni attività ed iniziativa del RD fosse nota sia al Commissario permanente sia al Ministero dell'industria; al contrario, secondo il ricorrente, ogni sua responsabilità doveva essere esclusa in quanto gli organi di vigilanza esistenti a tutela della fede pubblica non avevano riscontrato nulla di anomalo ed in quanto la mancanza di liquidità si era verificata solo dopo la cessazione dalla carica del ricorrente.
Il motivo può essere esaminato unitamente al secondo profilo del secondo motivo, attinente, come sopra riferito, al ruolo svolto dal Commissario permanente della società IN nell'ambito di tutto il gruppo societario. Le censure sono infondate. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2394, 1^ co., c.c. "rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Si tratta, naturalmente, di una responsabilità, a titolo di colpa, per fatto proprio, fondata sul fatto che gli amministratori sono l'organo cui è affidata la gestione della società e la direzione dell'impresa sociale. Il ruolo degli amministratori ed il fondamento della relativa responsabilità non mutano per effetto della attività di vigilanza svolta da altri organi, non importa se interni o esterni alla società. In particolare, la nomina di un commissario permanente, da parte del Ministero dell'Industria, nell'ambito dei poteri di vigilanza sulle società fiduciarie, non trasforma l'amministratore in un mero esecutore di ordini. Infatti, anche in presenza di un commissario permanente, l'amministratore della società resta il gestore dell'impresa, investito di poteri decisionali del cui esercizio, quand'anche seguito o preceduto dall'approvazione di un organo amministrativo di vigilanza, risponde nei confronti della società e dei creditori sociali. Per tale ragione esattamente la Corte di appello ha giudicato ininfluente, ai fini di escludere la responsabilità dell'amministratore, tanto l'assunto che il commissario permanente della s.p.a. IN avesse svolto la sua attività in relazione a tutte le imprese del gruppo quanto l'assunto che l'attività dell'amministratore fosse stata approvata dall'organo di vigilanza.
La censura è infondata anche nella parte in cui tende ad escludere la responsabilità del ricorrente in base all'assunto che la mancanza di liquidità si era comunque verificata in un momento successivo alla sua cessazione dalla carica. È evidente, infatti, che la responsabilità è fondata sulla condotta dell'amministratore e sulla insufficienza patrimoniale ad essa collegata da nesso causale, indipendentemente dal momento in cui questa si sia manifestata;
la responsabilità, quindi, non è esclusa dalla circostanza che gli eventi dannosi si siano realizzati dopo la cessazione dalla carica.
4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 2394 c.c. ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle singole operazioni ritenute di mala gestio. In particolare, ricorrente lamenta: a) quanto alla cessione pro soluto dei crediti vantati dalla ST verso la JVC, il mancato esame dei documenti dai quali emergeva la sussistenza del credito, sorto da un finanziamento della ST alla JVC per rendere possibile la scalata della soc. Fin.Eco ed il fatto che la compensazione di gruppo fosse stata operata non da lui, ma dal successivo amministratore, UR US, che aveva ricoperto anche le cariche di amministratore della ST e della JVC;
b) quanto al finanziamento di lire 1.163.233.000=, la mancata considerazione del fatto che la ST aveva trasmesso gli assegni imputandoli al debito di restituzione in conto finanziamento e che una diversa imputazione doveva essere dimostrata dalla Ini.f.im.; inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, agli atti risultava, per cinque degli assegni, anche la copia avanti e retro, trasmessa dal fallimento della soc. ST al commissario UI della Ini.f.im. e dallo stesso prodotta;
c) quanto alla operazione di sconto di lire 5.555.109.059=, la cui liceità doveva essere valutata ex ante e non ex post, la mancata considerazione del fatto che la stessa era stata effettuata in un momento nel quale l'ingresso nel gruppo della soc. ST era stato positivamente valutato dal commissario permanente, dalla società di revisione, dal Ministero dell'Industria e dalla stampa;
i crediti, inoltre, erano stati ceduti alla ST proprio per la possibilità che essa aveva di spuntare migliori condizioni con gli istituti di credito e, comunque, "con l'impegno scritto di ottenere l'accredito del netto ricavo". In ogni caso l'importo era stato restituito con cinque diverse operazioni. che avevano consentito alla Ini.f.im. di acquisire azioni Fin.eco, di acquisire crediti della ST verso un terzo (Garfin), di acquistare capannoni industriali da una società del gruppo ST, di acquistare (pagando parzialmente il prezzo mediante girata di effetti) alcuni immobili da un terzo.
Il motivo è fondato in relazione al finanziamento sub b) ed è inammissibile nel resto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del configurarsi del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia e, quindi, ai fini della decisività del punto medesimo, è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, nel senso di far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della controversia (ex pluribus Cass. 15 maggio 1997, n. 4310). Tale principio deve essere, poi, coordinato con il principio di autosufficienza del ricorso, stabilito dall'art. 366 c.p.c., in base al quale la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata considerazione di elementi decisivi desumibili da documenti agli atti, ha l'onere, se non di trascrivere integralmente i documenti stessi nell'atto di impugnazione, almeno di indicare in modo esaustivo il tenore esatto dei documenti il cui omesso esame è censurato (v. da ultimo, ex pluribus, Cass. 10 novembre 2001, n. 13963). Da tali principi discende l'inammissibilità della censura in relazione alle operazioni di cessione di crediti (sopra sub a) e di sconto di titoli (sopra sub b). Il ricorrente, infatti, in ordine a tali operazioni si è limitato a richiamare una nutrita serie di documenti, dai quali, secondo la valutazione dello stesso ricorrente, si sarebbe dovuto desumere, quanto alla operazione di cessione dei crediti, il favorevole contesto nel quale la stessa era maturata e, quanto alla operazione di sconto, anche l'avvenuto recupero, da parte dell'Ini.f.im. delle somme anticipate. Da ciò consegue che questa Corte, non risultando testualmente le precise circostanze di fatto che emergerebbero dai documenti non considerati, non può compiere alcuna valutazione sulla loro pretesa decisività.
Diversamente, per ciò che concerne l'operazione di finanziamento, sussiste il vizio logico-giuridico della motivazione dedotto dal ricorrente. In proposito, si deve ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, quando il debitore abbia dimostrato di avere eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare quei pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni, dimostrare le condizioni necessarie della dedotta diversa imputazione, nessun onere al riguardo incombendo al debitore (cfr. ex pluribus Cass. 15 dicembre 1999, n. 14071; Cass. 12 febbraio 2000, n. 1571). Tale principio, oltre che nei rapporti tra debitore e creditore, rileva anche nei rapporti tra il creditore ed il terzo al quale il creditore addebiti l'evento dannoso rappresentato dall'inadempimento del debitore. In questo caso, in realtà, il creditore - danneggiato non può limitarsi a provare il credito verso il debitore, ma deve dare anche prova dell'inadempimento del debitore, poiché tale inadempimento rappresenta il danno provocato dal terzo e, quindi, va ad integrare la fattispecie costitutiva della sua pretesa. Se, tuttavia, il terzo, invertendo parzialmente l'onere probatorio produce, come nella specie, documenti dai quali risultano pagamenti del debitore astrattamente idonei ad estinguere il credito, e quindi ad escludere il danno, il creditore non può limitarsi ad allegare la molteplicità dei rapporti intercorsi con il debitore e la non riferibilità dei pagamenti ai crediti che assume essere rimasti inadempiuti, ma deve dare la prova di tali diverse imputazioni. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto provato il danno pur in presenza di assegni trasmessi dalla ST alla Ini.f.im., con imputazione del pagamento alla "restituzione in c/finanziamento". Quanto, poi, al buon fine degli stessi assegni, non solo, come si è detto, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che l'onere di provare il danno incombeva sulla procedura, ma avrebbe anche dovuto prendere in considerazione le copie degli assegni, nel dritto e nel rovescio, come prodotte dalla stessa procedura, secondo deduzione del ricorrente in questa sede non contestata, dalle quali oltre che il completamento degli assegni con la data risultava l'esito degli stessi.
5. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto la Corte di appello, pur avendo ridimensionato di un terzo l'importo liquidato a titolo di danni, non aveva compensato almeno parzialmente le spese. Il motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata, conseguente all'accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo.
6. Con il primo motivo il ricorrente LV RE OT lamenta la violazione degli artt. 2900, 1.299 e 1293 cod. civ., deducendo che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso la sua richiesta di chiamare in causa, a manleva e/o a garanzia impropria, TT RA, che nella sua veste di commissario permanente di tutto il gruppo IN, dopo avere svolto un'ispezione per conto del Ministero dell'industria, aveva controllato, e mai contestato, quando non sollecitato o addirittura positivamente approvato, le operazioni contestate al ricorrente. In particolare, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante una eventuale responsabilità del RA, per titolo autonomo rispetto a quello che, in ipotesi, consentiva di fondare la sua responsabilità. Infatti, l'accertamento della corresponsabilità del RA avrebbe alleggerito in via di regresso la responsabilità del ricorrente ed avrebbe aumentato le prospettive della procedura di ottenere ristoro del danno, il che legittimava il ricorrente ad agire anche in via surrogatoria.
Il motivo è inammissibile. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la disposizione dettata dall'art. 269, 2^ co., c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1990, va interpretata nel senso che la chiamata in causa del terzo, ad istanza della parte - che non si sia avvalsa della facoltà di citarlo per la prima udienza del giudizio di primo grado, preferendo invocare, entro tale udienza, la concessione di un termine per provvedervi - è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto, in omaggio al criterio dell'economia dei giudizi e al fine di evitare eventuali conflitti di giudicati, sicché il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura ne' col mezzo dell'appello, ne', tanto meno, col ricorso per cassazione (cfr. ex pluribus e da ultimo, Cass. 22 giugno 2000, n. 8491; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1600).
7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 28 l. fall., in relazione alla nomina, quale commissario UI della Ini.f.im., di TT RA, già nominato commissario permanente della IN, ai sensi dell'art. 3 del r.d. 22 aprile 1940, n. 531. In particolare, secondo il ricorrente, la nomina del RA, potenzialmente corresponsabile nei confronti dei creditori sociali, era viziata da una posizione di conflitto di interessi ed aveva determinato una irregolare costituzione dell'organo della liquidazione che aveva esercitato l'azione. La Corte di appello aveva errato nel ritenere irrilevanti le questioni relative alla nomina del RA, poiché l'ufficio dei liquidatori era un ufficio collettivo e non collegiale, con la conseguenza che, in sede di costituzione dell'ufficio, non poteva trovare applicazione il principio maggioritario e non si poteva affermare, quindi, che la validità della nomina degli altri due liquidatori legittimava gli stessi all'esperimento dell'azione di responsabilità. Pertanto, dalla invalidità della nomina del RA discendeva che la l.c.a. della Ini.f.im. era stata retta da un collegio di due liquidatori anziché di tre, con la conseguenza che, trattandosi di un collegio perfetto, qualsiasi manifestazione di volontà doveva considerarsi inesistente.
Il motivo è infondato. L'applicabilità al commissario UI della disposizione dettata dall'art. 28 l. fall. per il curatore è stata affermata da questa Corte nell'ambito di un giudizio disciplinare a carico di un professionista, il quale, dopo essere stato amministratore di una cooperativa, aveva accettato la carica di commissario UI. Nell'occasione, invero, la Corte ha fondato il rigetto del ricorso sul solo rilievo che non è conforme alle regole di deontologia forense il comportamento del legale che continua a svolgere le funzioni di UI sebbene si sia insinuato al passivo per un ingente credito professionale. Peraltro, nella motivazione la Corte ha anche affermato che, sebbene le cause di incapacità o incompatibilità elencate nell'art. 28 l. fall. non siano espressamente previste per il commissario UI della liquidazione coatta amministrativa (in quanto la disposizione non è richiamata dagli artt. 198 e 199 l. fall.), l'applicabilità della disposizione si può affermare in via interpretativa. Infatti, se è vero che il commissario UI non è amministratore giudiziario, ma organo amministrativo, "occorre tuttavia considerare le affinità della liquidazione coatta con le altre procedure concorsuali, in quanto ha come presupposto l'insolvenza dell'impresa e si risolve in un procedimento forzoso analogo a quello fallimentare, disciplinato in modo da assicurare, a tutela dei diritti soggettivi dei creditori e dei terzi, il controllo del giudice sull'operato del commissario UI (v., fra altre, sent. s.u. 1478 del 1979; n. 393 del 1971; n. 2781 del 1969); si deve perciò ritenere che alcune di dette cause di incompatibilità siano applicabili, in quanto espressione di principi di carattere generale rilevanti ai fini della tutela dell'interesse pubblicistico al regolare andamento della procedura concorsuale". Fra queste la Corte ha annoverato, in quella occasione, la condizione del commissario di creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta, giacché, tenuto conto dei compiti a lui spettanti nella formazione dello stato passivo e nella liquidazione dell'attivo, determina una situazione di interesse personale e diretto, chiaramente contrastante con l'obiettivo e imparziale svolgimento della funzione pubblica a lui affidata. L'orientamento deve essere confermato, affermando l'applicabilità alla nomina del commissario UI di quelle cause di esclusione del possesso dei requisiti per gli uffici di curatore e di commissario giudiziale (in virtù dei richiami all'art. 28 l. fall. contenuti nei successivi artt. 163 e 188, dettati rispettivamente per il concordato preventivo e per l'amministrazione controllata), che sono previste al fine di assicurare l'imparzialità dell'azione degli organi della procedura concorsuale rispetto alla precedente gestione. Infatti, anche se il commissario UI non è un amministratore giudiziario, ma un organo amministrativo, sussistono identiche esigenze di imparzialità della sua azione, come emerge chiaramente dal disposto dell'art. 203 l. fall., secondo cui, una volta accertato giudiziariamente lo stato di insolvenza, il commissario UI è legittimato all'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari ed è tenuto a presentare al procuratore della Repubblica una relazione di contenuto identico a quella presentata dal curatore al giudice delegato. Detta relazione, quindi, deve riferire sulle cause e sulle circostanze della insolvenza, sulla diligenza spiegata dall'insolvente nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della sua famiglia, sulla responsabilità dell'insolvente o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. Da ciò discende chiaramente l'esigenza che il commissario UI, così come il curatore, non abbia legami personali o professionali che possano comprometterne l'imparzialità nella valutazione della gestione dell'imprenditore.
Nella specie, tuttavia, non sussiste la denunziata causa di incapacità (o di incompatibilità, a secondo della soluzione della questione, eccedente le esigenze del giudizio, sulla portata dei requisiti negativi previsti dall'art. 28, 2^ co., l. fall.), individuata dal ricorrente nel fatto che il professionista nominato commissario UI aveva svolto, sino al relativo provvedimento, le funzioni di commissario permanente della società fiduciaria al cui gruppo apparteneva l'Ini.f.im. e si sarebbe, quindi, ingerito nell'impresa posta in liquidazione coatta. In relazione alla nomina a curatore, si deve escludere, conformemente alla opinione della dottrina prevalente ed alla prassi di molti tribunali, che i requisiti per la nomina vengano meno per effetto di un precedente incarico giudiziario. In questo caso la natura pubblicistica della attività svolta e degli interessi tutelati non consente, infatti, di ritenere che l'attività sia stata svolta in favore del fallito o che vi sia stata una intromissione nella gestione da parte di chi, senza perseguire fini egoistici o comunque interessi solo privati (come è insito nel termine ingerirsi), abbia assunto un pubblico ufficio per fini di giustizia. Analogamente, nella estensione alla liquidazione coatta amministrativa della disciplina dettata dall'art. 28 l. fall. non si può ritenere che si sia ingerito nell'impresa chi, su incarico dell'autorità di vigilanza, abbia svolto attività di tutela di interessi pubblici. Si deve, pertanto, escludere, correggendo sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che nella specie sia stato nominato commissario UI un soggetto che versava in una delle situazioni previste dall'art. 28, 2^ co., l. fall..
8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2710 e 2718 c.c. nonché il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello era pervenuta alla affermazione di responsabilità sulla base della produzione di alcuni estratti del libro giornale della Ini.f.im. e della dichiarazione, da parte degli organi della procedura, che alcune delle risultanze contabilizzate, e tra queste alcune restituzioni provenienti dalla ST a fronte dei finanziamenti ricevuti, non erano documentate da "pezze giustificative". In tale situazione la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta del ricorrente di esibizione del libro giornale e delle schede di contabilità al completo, al fine di accertare quali fossero stati complessivamente i movimenti di dare ed avere intercorsi tra la ST e la Ini.f.im.. La Corte, invece, aveva respinto la richiesta assumendo erroneamente che la stessa fosse diretta ad accertare la consapevolezza, in capo al commissario permanente, delle operazioni che erano state compiute. Pertanto, non era stata data la possibilità al ricorrente di dimostrare che le erogazioni alla ST, ad esso contestate perché non assistite da garanzie di restituzione, erano bilanciate, nell'ambito di un rapporto di conto corrente riconosciuto dalla stessa procedura, da precedenti o successive poste in "avere".
Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte non è univoca sulla questione della censurabilità, con il ricorso per cassazione, dei provvedimenti positivi o negativi emessi dal giudice sulla richiesta di esibizione. Infatti, sulla base del comune presupposto della discrezionalità del potere esercitato dal giudice, secondo un primo orientamento sarebbe sempre esclusa, anche in assenza di motivazione, la possibilità di impugnazione (Cass. 20 dicembre 2000, n. 15983; Cass. 27 dicembre 1996, n. 11535; Cass. 8 aprile 1995, n. 4109; Cass. 22 febbraio 1995, n. 2019; Cass. 30 gennaio 1995, n. 1092; Cass. 29 giugno 1985, n. 3883; Cass. 19 marzo 1980, n. 1832; Cass. 5 luglio 1974, n. 1968; Cass. 7 aprile 1972, n. 1065; Cass. 17 aprile 1968, n. 1146). Secondo altro orientamento, invece, il provvedimento dovrebbe sempre essere sorretto da una motivazione sufficiente e sarebbe, altrimenti, censurabile in cassazione (Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. 6 marzo 1996, n. 1784; Cass. 4 settembre 1990, n. 9126; Cass. 6 luglio 1990, n. 7158;
Cass. 23 gennaio 1988, n. 292; Cass. 16 luglio 1973, n. 2055; Cass. 7 maggio 1973, n. 1218; Cass. 14 novembre 1972, n. 3380; Cass. 6 marzo 1971, n. 598; Cass. 22 ottobre 1968, n. 3401; Cass. 26 luglio 1962, n. 2118). Questo secondo orientamento appare preferibile, tenuto conto delle conclusioni cui perviene la giurisprudenza in ordine al controllo di legittimità sulla ammissione dei mezzi di prova e che devono ritenersi valide anche per l'esibizione delle prove. Se, infatti, si ritiene che l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione possono consistere anche nella mancata ammissione di mezzi di prova, quando questi sono diretti a dimostrare punti decisivi della controversia (Cass. 30 agosto 1995, n. 9208; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11491; Cass. 30 maggio 1987, n. 4817), è coerente ritenere che il mancato ordine di esibizione di un documento si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorché il documento del quale è richiesta l'esibizione sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia. Pertanto, poiché la Corte di cassazione può controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorché dal suo esame il ragionamento svolto si riveli incompleto, incoerente od illogico.
Nella specie, peraltro, la questione si pone in termini peculiari poiché si censura l'attinenza della motivazione alle ragioni poste dall'istante a base della richiesta di esibizione. In questo caso il totale fraintendimento della richiesta della parte escluderebbe addirittura che vi sia stato l'apprezzamento discrezionale della opportunità della esibizione.
Ciò premesso, la censura è fondata. A fronte di un motivo di gravame sviluppato in oltre sette pagine (da pag. 16 dell'atto di appello) e teso a dimostrare la necessità della esibizione dell'intera contabilità, per potere provare, oltre le poste passive riportate negli estratti prodotti dai commissari, anche le poste attive, la Corte di appello ha incongruamente escluso la rilevanza della richiesta, assumendo che la stessa fosse diretta a dimostrare la conoscenza, certamente irrilevante ma in concreto non invocata, delle operazioni da parte del commissario permanente della IN. Risulta positivamente, pertanto, che la richiesta di esibizione, sebbene formulata per provare l'esistenza nella contabilità di poste attive suscettibili di annullare quelle passive, non è stata respinta nell'ambito di una valutazione, sia pure implicita, della rilevanza dei documenti, ai fini della prova del danno, tenendo conto delle altre risultanze istruttorie. La Corte di appello ha, invece, ipotizzato, che la richiesta di esibizione non fosse neppure rivolta ad acquisire documenti ritenuti rilevanti dall'istante per escludere la sussistenza del danno. Sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.
9. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
pronunziando sui ricorsi riuniti, accoglie per quanto di ragione il quinto motivo del ricorso di NO RD, dichiara assorbito il sesto motivo e rigetta gli altri;
accoglie il terzo motivo del ricorso di LV RE OT e rigetta gli altri motivi;
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002