Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9815
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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La discrezionalità del potere esercitato dal giudice nell'emettere o negare l'ordine di esibizione di un documento, ex art. 210 cod. proc. civ., non comporta l'assoluta inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti positivi o negativi (ossia anche nei casi in cui manchi affatto la motivazione), bensì tale potere rendendosi l'esercizio di un insindacabile in sede di legittimità solo quando il provvedimento che ne scaturisce sia sufficientemente motivato.

Il principio secondo cui, quando il debitore ha dimostrato di avere eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare questi pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni dimostrare le condizioni necessarie della dedotta, diversa imputazione (nessun onere al riguardo incombendo al debitore), rileva anche nei rapporti tra il creditore ed il terzo al quale il creditore addebiti l'evento dannoso rappresentato dall'inadempimento del debitore. In questo caso il creditore danneggiato non può limitarsi a provare il credito verso il debitore, ma deve dare anche prova dell'inadempimento del debitore, poiché tale inadempimento rappresenta il danno provocato dal terzo e, quindi, va ad integrare la fattispecie costitutiva della sua pretesa. Se, tuttavia, il terzo, invertendo parzialmente l'onere probatorio, produce documenti dai quali risultino pagamenti del debitore astrattamente idonei ad estinguere il credito (e, quindi, ad escludere il danno), il creditore non può limitarsi ad allegare la molteplicità dei rapporti intercorsi con il debitore e la non riferibilità dei pagamenti ai crediti che assume essere rimasti inadempiuti, ma deve dare la prova di tali diverse imputazioni.

In tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 2394 cod. civ. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società.

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  • 1dall'automatico scioglimento della società alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, passando per la determinazione del danno.
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  • 2Rivista di Diritto Societario
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    CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …

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  • 3La Prescrizione delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare per fatti di mala gestio nelle società di capitali
    Bernardo Olivieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 dicembre 2019

    Indice: 1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società 2. La legittimazione del curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento: analisi dell'articolo 146 legge fallimentare 3. La prescrizione dell'azione azione sociale di responsabilità ex articolo 2393 codice civile: illecito permanente ed individuazione del dies a quo del relativo termine prescrizionale 4. La prescrizione dell'azione esercitabile dai creditori sociali e individuazione del relativo dies a quo 1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società Com'è noto, l'azione di responsabilità contro gli amministratori (ed i sindaci) esercitata dal Curatore Fallimentare ex …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9815
Data del deposito : 5 luglio 2002

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