Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7 350 /0 1 LA CORTÉ SU REU USAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G.N. 15749/99 Cron. 17003 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 27 10 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE1.SOLE 2 per diritti L300 sul ricorso proposto da: 1 30 MAG 2001 IL CANCELLIERE GIUSEPPE, PALETTI AUTO Snc, in persona dei PALETTI 0,77 1.1500 soci amministratori, BA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso l'avvocato CARLO MARTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega a B margine del ricorso;
ricorrenti
contro
MO FO, elettivamente domiciliato in ROMA 41, presso l'avvocato LUCIANA ROSTELLI, VIA ARENULA 2001 che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine ARIE DEV MiMA del controricorso;
407 3.000 04 SET 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig ZACCAGNIN - controricorrente 9000 per diritti L. contro 4 OTT. 2001 in COOPERATIVA ARTIGIANI GUSSAGHESI SOC. COOP. a r.l., IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, 1:13000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 41, CANCELLERIA presso l'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO ANGELINI, DE339821 giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 187/99 della Corte d'Appello di UE33992: BRESCIA, depositata il 22/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per i ricorrent, l'Avvocato Bottiglieri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Rostelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La cooperativa Artigiani AG ed SO CO, quest'ultimo in qualità di socio subentrante, ottenevano, dal prov-giudice designato dal presidente del Tribunale di Brescia, vedimento 26.9.1994 ex art. 700 c.p.c. confermato in sede di reclamo di rilascio di un complesso immobiliare (capannone in- dustriale ed appartamento d'abitazione) detenuto dall'ex socio SE AL, legale rappresentante della s.n.c. AL Au- to, composta dal medesimo e dalla di lui moglie ER Gambarini. Promossa l'azione di merito con citazione notificata il 19 ottobre 1994, gli attori chiedevano la risoluzione per inadempi- mento del contratto di assegnazione del complesso immobiliare. Si poneva altresì in discussione la qualità di socio del AL, ovvero della società da lui rappresentata, nonchè la questione della validità del recesso manifestato. Con sentenza 26.2-8.4.1997 il Tribunale di Brescia dichiara- va la risoluzione, per inadempimento della AL AU s.n.c., del contratto di assegnazione del complesso immobiliare, condan- nando la società all'immediato rilascio degli immobili detenuti. La decisione era confermata, con sentenza 17.2-22.3.1999, dalla corte d'appello di Brescia, la quale osservava, per quanto qui tuttora rileva: - l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, attesa la nullità della clausola compro- missoria contenuta nello statuto sociale della cooperativa;
1 M ilsu la sussistenza di grave inadempimento a carico della s.n.c. AL AU, in relazione al mancato pagamento di una ri- levante parte del prezzo pattuito per la cessione del complesso immobiliare;
l'inscindibilità, ai fini della pronuncia di risoluzione, del complesso immobiliare in questione, tra la porzione destinata all'espletamento dell'attività artigianale (capannone) e quella destinata ad unità abitativa (appartamento). Avverso tale sentenza propongono ricorso, illustrato con me- moria e corredato da note d'udienza, la s.n.c. AL AU, non- chè personalmente i soci SE AL e ER Gambarini. Resistono con controricorso la cooperativa Artigiani Gussa- ghesi ed SO CO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione di legge (artt. 806 e ss., 99, 100, 112 c.p.c.), nonchè omessa e contraddittoria motivazione, lamentano che i giudici di merito, per escludere la competenza arbitrale, abbiano dichiarato d'uffi- cio la nullità della clausola compromissoria contenuta nello sta- tuto della cooperativa, senza che l'eccezione di nullità fosse stata sollevata, e senza tener conto della circostanza che ad in- vocare la competenza arbitrale fosse stata la parte (socio di cui si discuteva la validità del recesso) che si sarebbe potuta rite- nere danneggiata dalla potenziale non imparzialità degli arbitri. 2 Huilen. Contestano poi i presupposti della ritenuta nullità della clauso- la compromissoria, non necessariamente conseguente all'inserimen- to del collegio arbitrale nell'organizzazione sociale. La censura non ha pregio, sotto l'aspetto sia processuale che sostanziale. In ordine al primo profilo, i giudici di merito dovevano ne- cessariamente pronunciarsi sull'eccezione d'incompetenza dell'au- torità giudiziaria ordinaria, sollevata dai convenuti in primo per deci- grado e ribadita in secondo grado dagli appellanti, e dovevano necessariamente vagliare la va- dere su tale eccezione - lidità o meno della clausola compromissoria sulla quale si basava l'eccezione d'incompetenza. Ed all'esito di tale esame, hanno ri- tenuto la nullità della suddetta clausola. Non si tratta, quindi, di pronuncia di nullità d'ufficio, ma di necessario e doveroso esame di una clausola compromissoria in- vocata da una delle parti per la risoluzione di una controversia coinvolgente fra l'altro tra cooperativa e socio, - l'indivi- duazione del socio e la validità del recesso manifestato: nè ri- leva quale delle parti l'abbia invocata, non potendo l'efficacia o la nullità della clausola compromissoria mutare a seconda della parte che intenda usufruirne. Sotto il profilo sostanziale, la nullità della clausola com- promissoria è stata correttamente dichiarata, non potendo i sin- daci della cooperativa rivestire la qualità di arbitri nelle con- troversie tra cooperativa e soci, difettando manifestamente il requisito dell'imparzialità (v. Cass. 5778/1996; 2680/1984). 3 Amifsui Come questa Corte ha avuto occasione di osservare, i sinda- ci, oltre alla funzione di controllo, hanno un potere di inizia- tiva analogo a quello degli amministratori, congiuntamente ovvero in loro sostituzione, ed assistono alle assemblee ed alle riunio- ni del consiglio d'amministrazione: in definitiva, la loro fun- zione di controllo altro non è che un aspetto dell'amministrazio- ne della società. Tale panorama normativo (dettato per le socie- tà per azioni e richiamato per le società cooperative dall'art. 2516 c.c.) innegabilmente testimonia un'importante partecipazione del collegio sindacale alla vita societaria ed all'elaborazione del relativo indirizzo, incompatibile con l'esercizio di una fun- zione "terza", com'è quella di giudicare le controversie tra so- cietà e soci (Cass. 5778/1996 cit.).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, nuovamente deducendo violazione di legge (artt. 1218, 1453, 1455, 1460 c.c.) e vizio di motivazione, censurano la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di assegnazione del complesso immobi- liare, sotto un duplice profilo: a) invalidità della manifesta- zione della volontà contrattuale risolutiva espressa dal solo SE AL, non legittimato singolarmente ad impegnare la società in nome collettivo per gli atti di straordinaria ammini- strazione;
b) contestazione della gravità dell'inadempimento, in relazione sia all'intrinseca scarsa importanza che al comporta- mento di tolleranza della controparte. Huilsui A chiarimento della censura, va premesso che la s.n.c. Pa- letti AU, socia della cooperativa Artigiani AG, aveva stipulato con la cooperativa stessa un contratto di assegnazione di un complesso immobiliare, di proprietà della cooperativa, com- posto da un capannone industriale con sovrastante appartamento d'abitazione, con pattuizione di pagamento dilazionato in varie rate: a tale pattuizione la società AL si era resa ripetuta- mente inadempiente, mancando di versare una rilevante parte del prezzo. Ciò posto, i giudici di merito hanno pronunciato la risolu- zione del contratto di assegnazione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 C.C., per grave inadempimento dell'assegnatario, corretta- mente valutando la gravità oggettiva dell'inadempimento e senza dare giustamente rilievo, in contrario, agli iniziali atteggia- menti di mera tolleranza della cooperativa di fronte ai primi ri- tardi nei pagamenti rateali, che certamente come osservato nel- - la sentenza impugnata non escludevano la conservazione del di- - ritto della cooperativa di richiedere la risoluzione del contrat- to a seguito dell'aggravarsi degli inadempimenti della società. Appare a questo punto palese l'infondatezza della censura, nella sua duplice articolazione. Ed invero, la manifestazione della volontà di recesso dalla cooperativa e la dichiarazione di trovarsi nell'impossibilità di adempiere, mediante il versamento del prezzo pattuito, al con- tratto di assegnazione del complesso immobiliare, contenute nella missiva 15.4.1993 indirizzata da SE AL alla cooperati- 5 Huifsui va, non vengono in considerazione nella specie, sotto il profilo, dedotto dai ricorrenti, della carenza di legittimazione attiva del solo AL, non abilitato singolarmente (in assenza del consenso dell'altra socia ER Gambarini) ad esprimere valida- mente la volontà della società, in materia di atti di straordina- ria amministrazione. La risoluzione del contratto, infatti, è stata pronunciata a causa dell'esistenza oggettiva di un grave inadempimento, rappre- sentato dal mancato versamento di una porzione tutt'altro che ir- rilevante (quasi 1/3 del totale) del prezzo pattuito, e prescinde quindi dalla dichiarazione di SE AL di recesso dalla cooperativa e dell'impossibilità di adempiere. E' del tutto superfluo, perciò, indagare sui poteri di ordi- naria o straordinaria amministrazione di SE AL, quale legale rappresentante della s.n.c. AL AU, poichè l'impor- tanza "non scarsa" dell'inadempimento, giustificante la risolu- zione del contratto di assegnazione, risulta più che adeguatamen- te motivata dal mancato versamento di una rilevante porzione del prezzo da parte della società contraente, indipendentemente dalla dichiarazione di recesso e dalla manifestazione dell'impossibili- tà di adempiere contenuta nella missiva di SE AL.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 1453 e SS. C.C., oltre ad omessa e contraddittoria motivazione, sostengono che in ipotesi - - l'eventuale risoluzio- 6 Muilsui ne contrattuale poteva riguardare soltanto il capannone indu- striale, con esclusione dell'appartamento d'abitazione, per il quale era già stato versato l'intero prezzo. Anche tale censura non ha fondamento. Come risulta dalla sentenza della corte d'appello, ove sono trascritte le clausole del contratto di assegnazione, era esclusa la possibilità di trasferimento dell'appartamento di abitazione separatamente dall'immobile artigianale. La pretesa, quindi, di scindere l'oggetto del contratto ri- sulta del tutto infondata, apparendo arbitraria ed oggettivamente ingiustificata l'unilaterale attribuzione dei parziali versamenti effettuati alla sola casa di abitazione anzichè all'intero com- plesso immobiliare, in contrasto con la chiara lettera del con- tratto, che comportava l'indivisibilità del complesso. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con il favore delle spese per i resistenti.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, a favore dei resi- stenti, delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessive f. 6.286.000, delle quali £.
6.000.000 per onora- ri. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Comar lamente Registrato in date 19 LUG. 200) 4. l'estensore 3hthl versate £. 290.000 Hausaufsiei est TA .) (lire p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO, 11 Responsabile Servizio Atti Giudiziari 40000 ILDISTA M.BM.RACCICHINI 290000 (D./2 GNA CASSAZIONE Prima Sezione Civile CORTE Depositato in Cancelleria # 3-0 MAG. 2001. IL CANCELLIERE Wie LU EI OR WH мет