Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 4
Quando l'imputazione concerne il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuata, comporta il mantenimento dell'originaria più grave misura coercitiva. Per potere fare cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del comma 1 dell' art. 299 c.p.p., non prevedendosi la riserva contenuta nel comma 2 in ordine ai reati contemplati nel comma 3 dell' art. 275.
Il Tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece, nel rispetto del principio "tantum devolutum quantum appellatum", provvedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte. Pertanto il giudice di appello, una volta denunziata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma, nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, ovviando con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi poteri doveri di giudice del gravame.
La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente indiziati di taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera in tutte le fasi del procedimento penale, e non solo in occasione dell'applicazione della misura cautelare.
I vizi del procedimento del riesame devono essere fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell' art. 309 c.p.p. Invero il vizio del procedimento di riesame non può esser fatto valere con la procedura di cui agli artt. 306 e 310 c.p.p., ovvero con l'istanza di revoca, cui può seguire, in caso di rigetto dell'istanza medesima, la proposizione dell'appello, attenendo questi alla diversa ipotesi in cui le questioni concernenti il permanere dell'efficacia del provvedimento impositivo della misura siano esterne al procedimento di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/1999, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Antonio MORGIGNI Presidente del 03/08/1999
1. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni CANZIO Consigliere N. 2711
3. " Dario DI PASCALIS Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " AR CORTESE Consigliere N. 26816/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN ED n. BO (PA) il 4.9.1962
avverso l'ordinanza emessa in data 27.5.1999 dal Tribunale del Riesame di Palermo che rigettava l'appello proposto nei confronti del provvedimento con il quale il G.i.p. di quel Tribunale rigettava la richiesta dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata in data 27.7.l998 dallo stesso G.i.p. nei confronti del EN. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. F. Dinacci che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
In data 27.7.1998 veniva adottata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nei confronti del EN un'ordinanza di misura cautelare in carcere.
Il provvedimento si fondava su alcune dichiarazioni di c.d. collaboratori di giustizia alla luce delle quali si era ritenuto il EN partecipe all'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale della Libertà di Palermo in sede di riesame confermava il provvedimento.
In data 1.2.1999 il Tribunale penale di Palermo, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose, disponeva, ai sensi della L. 575/65, il sequestro dei beni dell'imputato con conseguente nomina di un amministratore.
A seguito di tale nuovo elemento di fatto la difesa presentava al G.i.p. presso il Tribunale di Palermo istanza di revoca della misura cautelare, poi rigettata con provvedimento del 22.4.1999. Avverso detto provvedimento la difesa proponeva appello, ex art. 310 c.p.p., innanzi al Tribunale del riesame di Palermo.
A seguito di udienza in camera di consiglio il Tribunale di Palermo, Sezione per i provvedimenti cautelari, emetteva l'ordinanza del 27.5.199 con la quale rigettava l'appello proposto. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione l'indagato per i motivi a seguito indicati.
MOTIVO I
Violazione degli artt. 291, 309, comma 5, e comma 10, 306, nonché dell'art. 125, comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per non avere il provvedimento impugnato dichiarato la caducazione della misura cautelare in carcere previa mancanza di motivazione e comunque motivazione illogica.
Nell'istanza di revoca della misura cautelare si era evidenziata al G.i.p. la sussistenza di una causa di caducazione della medesima misura custodiale atteso il mancato deposito nell'ambito della procedura di riesame di alcuni atti su cui si fondava il provvedimento cautelare.
In particolare si sottolineava come i verbali delle dichiarazioni di Di AN OB, AD AR (classe 1930) ed LE AR (classe 1958) non fossero mai stati depositati al Tribunale della Libertà.
La circostanza assumeva particolare rilievo posto che le dichiarazioni in esame erano richiamate nel testo della richiesta della misura cautelare dell'8.7.1997 della Procura di Palermo nonché nella ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. presso lo stesso Tribunale.
Nell'istanza di revoca era evidenziata inoltre come si fosse anche omesso il deposito dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di D'NA VI dal cui testo erano state riprese le dichiarazioni del Di AN e di LE AR.
Ciò in manifesto contrasto con il combinato disposto di cui all'art.309 comma 5 c.p.p. e 100 disp att C.p.p. il quale impone la trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 nonché di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. A fronte di tale violazione di legge, sanzionata dall'art. 309 comma 10 c.p.p con la perdita di efficacia della misura e quindi con la necessaria caducazione del provvedimento cautelare ex art. 306 c.p.p. il G.i.p del Tribunale di Palermo - investito della richiesta di revoca della misura custodiale - non solo non aveva ritenuto di disporre l'immediata liberazione dell'imputato, ma aveva altresì omesso sul punto di emettere qualsivoglia pronuncia. Pertanto l'istanza in ordine alla intervenuta caducazione della misura custodiale veniva riproposta in appello.
L'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 27.5.1999 ammetteva la sussistenza del denunciato omesso deposito degli atti al Tribunale del riesame, riconoscendo dunque la fondatezza del rilievo difensivo, ma erroneamente riteneva che la censura proposta dalla difesa - pur essendo fondata - non potesse trovare accoglimento essendo stata eccepita in sede d'appello avverso il rigetto di una richiesta di misura cautelare. Incorreva in tal modo il Tribunale in una macroscopica violazione di legge.
Dall'analisi del contenuto dell'art. 306 c.p.p. emergeva inequivocabilmente come le cause di caducazione della misura cautelare debbano essere eccepite innanzi al giudice di merito (e quindi - nel caso di specie al G.I.P. presso il Tribunale di Palermo) e non al Tribunale del riesame come erroneamente ritenuto dalla impugnata ordinanza.
La conferma di tale prospettazione si trovava nell'orientamento unanime della Suprema Corte.
Quest'ultima aveva infatti affermato che "le circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare non risolvendosi in vizi processuali che incidono sulla legittimità dell'atto, operano sul piano della persistenza della misura e devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p. cui può seguire le proposizioni dell'appello in casi di rigetto dell'istanza medesima e, successivamente, il ricorso per Cassazione" (Cass., Sez. VI pen., 27.4.1998, 1594 Pace in Ced Cass., 1998; nello stesso senso Cass., Sez. VI pen., 30.1.1998, 353, Cascino, in Ced Cass., 1998; Cass., Sez. I pen., 4.3.1997, n. 1807, Cappuccio, in Cass. Pen., 1998, 1699).
Analogamente le Sezioni Unite della Cassazione avevano precisato come "essendo il riesame preordinato a verificare soltanto i presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare e non anche quelli incidenti sulla sua persistenza non è consentito dedurre nel corso del detto procedimento la successiva perdita di efficacia di tale misura, derivata dalla mancanza o dalla invalidità di successivi provvedimenti" (Cass., Sezioni unite penali, 5.7.1995, n. 26, Galletto, in Cass. Pen.,1995, 2875,; nello stesso senso Cass., Sez. unite penali, 1 7.4.1996, n. 7, Moni, in Giust. Pen., 1998, III, 129).
Ciò confermava ulteriormente la violazione di legge contenuta nel provvedimento impugnato che conseguentemente doveva essere annullato. MOTIVO II
Violazione degli artt. 274 lett. b) e c), 275 comma 3, 125 comma 3 in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) per avere l'ordinanza ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in assenza del requisito della concretezza del pericolo di fuga e della reiterazione dei reati della stessa specie previa mancanza di motivazione o comunque motivazione illogica emergente dal testo del provvedimento impugnato. La ordinanza impugnata aveva rigettato l'appello avverso la revoca della misura cautela custodiale nei confronti di EN sul presupposto che l'imputato non aveva fornito idonea prova sulla insussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e della reiterazione dei reati.
Con apodittiche affermazioni l'ordinanza faceva discendere la conclusione per la quale "non poteva ritenersi compiutamente cessato il pericolo di reiterazione specifiche condotte criminose in cui si sostanziava la sua partecipazione all'associazione in questione". Era evidente la violazione di legge in cui era incorsa la impugnata ordinanza laddove aveva mantenuto la custodia cautelare in assenza del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. Era indubbio quindi che il pericolo di reiterazione dei reati doveva essere necessariamente concreto ed in particolare laddove detto pericolo si fondava sulla personalità dell'imputato lo stesso doveva desumersi da comportamenti concreti del medesimo imputato. La impugnata ordinanza era viziata anche sotto il profilo della insussistenza della esigenza cautelare del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274 lett. b) c.p.p.. La stessa ordinanza impugnata infatti non forniva alcuna indicazione circa la sussistenza di un pericolo concreto di fuga del EN ma si limitava ad affermare apoditticamente che il EN potrebbe ben "sostenere la propria latinanza grazie al notevoli mezzi finanziari ed organizzativi dell'associazione criminale di cui è accolta" (ordinanza 27.5.1999 pag. 6). Era di tutta evidenza che tale affermazione non dava contezza alcuna del requisito della concretezza del pericolo di fuga. Di qui un ulteriore motivo per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
MOTIVO III
Violazione degli artt. 275 comma 3, 299 comma 2 e 125 comma 3 in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) per non avere l'ordinanza impugnata sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari previa motivazione illogica emergente dal testo del provvedimento impugnato.
Nell'impugnata ordinanza si era compiuta una manifesta violazione di legge laddove si era escluso - con riferimento ai reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. - la possibilità di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
A tale conclusione si era giunti sulla scorta di una interpretazione erronea del combinato disposto di cui agli artt. 275 comma 3 e 299 comma 2 c.p.p.. Ad avviso dell'ordinanza impugnata in materia di reati di cui all'art. 275 comma 2 c.p.p. "restava ferma durante tutto il corso della misura la stretta alternativa, posta a termini di legge, fra la prosecuzione della restrizione carcerarla e la remissione in libertà ove si ravvisava l'insussistenza di ogni ragione di cautela".
Era evidente l'equivoco di fondo in cui era incorsa la impugnata ordinanza, equivoco che aveva poi determinato la denunziata violazione di legge.
Invero in giurisprudenza si era affermato che "l'obbligatorietà per gli arresti in carcere per i reati di mafia concerne soltanto l'adozione per la prima volta della misura coercitiva ma non le vicende cautelari successive della revoca, della sostituzione e del ripristino della misura". (Cass., 24.5.1996, Corsanto, in Giur. It. 96, II^ 625, id. 25.11. 1994).
Analogamente si era ritenuto "qualora in grado di appello venga affermata nei confronti di un soggetto sottoposta alla misura degli arresti domiciliari la sussistenza esclusa nel primo giudizio di uno dei reati peri quali l'art. 275 comma 3 impone la custodia cautelare in carcere ai fini della decisione sullo status libertatis dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275 poiché non si verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di coercizione personale bensì all'art. 299 comma 4 c.p.p.. ... " (Cass., Sez. VI pen., 13.1.1995, Corea in Cass. Pen.,
1996, 880).
MOTIVO IV
Violazione degli artt. 310 e 125 comma 3 in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per avere l'ordinanza ritenuto di poter integrare la mancanza della motivazione in cui era incorsa la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.
La impugnata ordinanza conteneva un ulteriore vizio laddove affermava di poter integrare con il proprio provvedimento la mancanza della motivazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo. In sostanza atteso che la motivazione dell'ordinanza del G.I.P. del 22.4.1999 sarebbe "carente" (cfr. ordinanza impugnata pag. 3) nel provvedimento impugnato si sosteneva che afferiva "a questo giudice di merito il potere di integrare e completare la motivazione nel corpo del proprio provvedimento".
In tale prospettiva si affermava che il dedotto difetto di motivazione non rappresenterebbe "vizio di nullità dell'ordinanza". Era evidente la erroneità di tale assunto.
L'obbligo per il giudice del riesame investito ex art. 310 c.p.p. di annullare l'ordinanza impugnata allorché rilevava un vizio di motivazione era stato peraltro sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale della Libertà è tenuto a stabilire se l'ordinanza di rigetto della revoca dalle denunciate violazioni di legge sia incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione ove siano dedotti vizi motivazionali riconducibili ai paradigmi di cui all'art. 606 lett. E) c.p.p. (Cass. Sez. I pen., 11.5.1993, Centonze, in Ced. Cass. 194533;
Cass. Sez. I pen., 11.5.1993, Rugolo in Ced. Cass. 1993, 193976). Per i motivi su esposti il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza impugnata ed adotti i conseguenti provvedimenti di legge.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente secondo cui la circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare devono essere fatti valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p. cui può seguire, in caso di rigetto dell'istanza medesima, la proposizione dell'appello ex art. 310 c.p.p., attiene alla diversa ipotesi in cui le questioni concernenti il permanere dell'efficacia del provvedimento impositivo della misura siano esterne al procedimento di riesame, non dipendano, cioè, da vizi del procedimento stesso poiché in tale ultima ipotesi i vizi suddetti devono essere fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p.. Con la questione prospettata nel caso di specie (omessa trasmissione al Tribunale della Libertà ai sensi dell'art. 309 V c. c.p.p. di verbali di dichiarazioni richiamati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare) - si deduce, invero, un vizio del procedimento di riesame che non può successivamente essere fatto valere con la procedura di cui agli artt. 306 e 310 c.p.p.. Anche il secondo motivo di ricorso - avere l'ordinanza ritenuto illogicamente ed immotivatamente sussistenti le esigenze cautelari in assenza del requisito della concretezza del pericolo di fuga e della reiterazione dei reati della stessa specie - e il terzo motivo - non avere l'ordinanza impugnata, illogicamente, sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari - sono infondati.
Esattamente il Tribunale ha rilevato l'erroneità dell'assunto secondo cui, allorché si proceda per uno dei reati indicati nell'art. 275 1110 c. c.p.p., la presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza rispetto ad esse della misura custodiale più afflittiva sovvenga solo in occasione dell'applicazione della misura cautelare, imponendo l'adozione della custodia carceraria, salva la dimostrazione della assoluta inesistenza di ragioni di cautela, ed esuli invece nella successiva vicenda cautelare.
Invero, la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente indiziati di taluno dei delitti previsti dall'art. 275 III^ c. c.p.p. opera in tutte le fasi del procedimento penale.
L'affievolimento delle esigenze cautelari ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.p. non può, invero, prospettarsi quando l'imputazione concerne il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.: la permanenza delle esigenze cautelari - ancorché attenuata comporta il mantenimento dell'originaria più grave misura coercitiva. Per poter far cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del comma 1^ dell'art. 299 c.p.p. il quale, non prevedendo, per ovvi motivi, la riserva contenuta nel comma 2^ in ordine ai reati contemplati nel comma 3^ dell'art. 275 c.p.p., stabilisce che le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultino "mancanti", anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità di cui all'art. 273 c.p.p. ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 stesso codice.
Peraltro, nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che non fossero intervenuti fatti nuovi idonei ad elidere il pericolo di reiterazione di condotte ovvero ad escludere il pericolo di fuga. Anche il quarto motivo di ricorso - avere l'ordinanza ritenuto erroneamente di poter integrare la mancanza delle motivazioni in cui era incorsa la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del G.I.P. - è infondato.
I giudici di appello - precisato che nella specie la motivazione della ordinanza del G.I.P. era "soltanto carente e non del tutto assente - hanno esattamente ritenuto che spettasse loro il potere di integrare e completare la motivazione richiamando, opportunamente, la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 3. 7.1996 n. 7 Moni secondo cui in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice. Nella specie è ancor più pertinente il riferimento a numerose decisioni di questa Corte di legittimità secondo cui il Tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, essendo tenuto a pronunciarsi unicamente con la formula conclusiva propria del giudizio di merito - (conferma o riforma del provvedimento impugnato) - non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve invece, nel rispetto del principio" tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte. (Cass, Sez. III 29.7.1993, n. 1732 Pietrasanti;
Cass. 11.3.1994, Toscano Ced. n. 118 n. 86). Ciò vuol dire che il giudice di appello al quale sia stata denunziata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma, nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, considerando il merito ed ovviando così con la sua pronunzia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi poteri-doveri di giudice del gravame (Cass., Sez. I, 12.3.1993, n. 732, Carigliano;
Sez. I, 9.2.1994, n. 5639, Bertini;
Sez. I, 15.6.1995, n. 670, Schiavone). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, III Sezione (feriale) rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in C.C., il 3 agosto 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000