Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1283
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Sentenza 29 gennaio 2003

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Ove non sia possibile ricavare "aliunde" la sua ragionevolezza, l'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice di pace in una controversia decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che sia assolutamente mancante della motivazione, deve ritenersi nulla per carenza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale si rende censurabile in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 134 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione stante l'inesistenza di altri mezzi di impugnazione.

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1283
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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