Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
Ove non sia possibile ricavare "aliunde" la sua ragionevolezza, l'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice di pace in una controversia decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che sia assolutamente mancante della motivazione, deve ritenersi nulla per carenza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale si rende censurabile in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 134 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione stante l'inesistenza di altri mezzi di impugnazione.
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SAVARESE, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO GATTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1385/99 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, prima sezione civile emessa il 9/7/1999, depositata il 13/07/99; RG. 1441/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
Iniziata la discussione il Presidente chiede al difensore se è iscritto all'Albo speciale dei Patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori. L'Avvocato VINCENZO GATTO dichiara di non essere ancora iscritto, e che ha ancora bisogno di due anni, che peraltro gli era stata riferita la possibilità di intervenire davanti alla Corte Suprema una volta che il ricorso e sottoscritto da difensore iscritto. Il Presidente lo invita ad astenersi a continuare nella discussione e dispone trasmettersi copia del verbale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma su richiesta del PG.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 26.3.99 TT RD, deducendo che in data 30.1.99, ore 18,30 circa, in Scafati alla via Martiri d'Ungheria, la propria autovettura Fiat Tipo tg. AA 485 CH, regolarmente in sosta, veniva urtata dall'autovettura Renault Twingo di proprietà di AV AN nel corso di una manovra di retromarcia, riportando danni alla parte posteriore sinistra per lire 961.000 e che la sua richiesta risarcitoria, avanzato in via stragiudiziale mediante lettera raccomandata A.R. 8.2.99, era rimasta senza esito, ciò deducendo, conveniva in giudizio, avanti al g.d.p. di Nocera Inferiore la proprietaria dell'autovettura investitrice, chiedendone la condanna al relativo risarcimento.
La AV AN, costituitasi in giudizio, contestava l'avverso dedotto sia nell'an che sul quantum.
Il giudice adito con sentenza 9.7.99 rigettava la domanda attrice perché non provata, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite alla convenuta.
Ricorre per la cassazione della decisione il TT esponendo tre motivi.
Nessuna difesa è stata svolta dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 106 e 107 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si impugna l'ordinanza riservata depositata il 17.6.99 e la conseguente sentenza del giudice di pace n. 1385/99, per avere immotivatamente ignorato l'istanza di chiamata in causa dell'Assitalia, assicuratore dell'autoveicolo danneggiante, a cui il ricorrente attore riteneva comune la causa e si sostiene che il giudice adito ha rigettato tale richiesta senza alcuna spiegazione ne' in fatto ne' in diritto. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 176, co 2^, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 s.c. s'impugna di nullità la suddetta ordinanza e la successiva sentenza per non essere stata comunicata al ricorrente nei tre giorni successivi alla sua emissione.
Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata in punto di statuizione delle spese di lite in favore della convenuta, rilevando che la relativa decisione trovava il suo fattore causale nella condizione di impossibilità dell'attore di fornire la prova della fondatezza della domanda a seguito del mancato avviso del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché rappresentano due aspetti dello stesso problema: l'osservanza delle norme poste a tutela del diritto di difesa.
Risulta dai verbali di causa che il giudice di pace, a scioglimento della riserva espressa in ordine alla richiesta dell'attore di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicuratore dell'auto danneggiante, dispone con l'impugnata ordinanza la prosecuzione del processo senza pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta istruttoria. Risulta, altresì, che la stessa ordinanza, pronunciata fuori udienza, non fu comunicata alle parti con biglietto di cancelleria, bensì che a margine della medesima esistono due sigle, nessuna delle quali corrisponde alle iniziali del difensore dell'attore (avv. Vincenzo Gatto).
In assenza di prova contraria, devesi dichiarare che il mancato avviso al difensore dell'attore del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina a norma del 2^ comma dell'art. 176 c.p.c. in relazione agli artt. 134 e 156 s.c. la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi e della sentenza impugnata (cfr.
Cass. civ. sez. 2^ 15.3.1982 n. 1690). Ma tale ordinanza istruttoria è altresì nulla per difetto di motivazione.
Ed infatti, qualsiasi provvedimento del giudice, anche se succintamente, dev'essere motivato e l'assenza assoluta di tale requisito è suscettibile di censura in sede di legittimità (art. 134 c.p.c. e art. 3^ Cost. per mancanza di altri mezzi di impugnazione).
Orbene, sebbene nelle ordinanze istruttorie il requisito della motivazione non è previsto a pena di nullità, l'assenza di tale requisito comporta la nullità dell'atto stesso quando non sia possibile ricavare aliunde la ragionevolezza del provvedimento, risultando il medesimo, in ipotesi siffatta, indispensabile per il raggiungimento dello scopo.
Ne consegue che, accolti i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo, la menzionata ordinanza istruttoria e la successiva sentenza vanno cassate e il processo rinviato ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003