Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
Le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché l'eventuale confisca, quand'anche erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione. (Nella specie il giudice del decreto, non opposto dal ricorrente, aveva disposto la confisca di veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti a norma dell'art. 53, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e, pertanto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 87
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27130/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR SE, n. a Carmignano il 20.1.1931;
avverso il provvedimento in data 27.4.2007 del G.l.P. del Tribunale di Prato, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca della confisca di un autoveicolo disposta con il decreto penale di condanna n. 665/06 emesso nei confronti del TR per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b), e art. 52, comma 2, lett. b);
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il G.l.P. del Tribunale di Prato ha respinto l'incidente di esecuzione con il quale TR SE aveva chiesto revoca della confisca di un autoveicolo disposta con il decreto penale di condanna n. 665/06, emesso nei suoi confronti per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b), e art. 52, comma 2, lett. b). Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il decreto penale non era stato opposto e, pertanto, risultava esecutivo;
che inoltre la confisca in sede di decreto penale è espressamente prevista dall'art. 460 c.p.p., comma 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il TR, che la denuncia per violazione ed errata interpretazione della disposizione citata.
Il ricorrente osserva che la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto è prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2, solo nell'ipotesi di sentenza di condanna o di pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sicché tale misura di sicurezza non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui il procedimento venga definito con l'emissione del decreto penale di condanna;
che inoltre l'art. 640 c.p.p., comma 2, citato dal giudice dell'esecuzione, prevede l'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale con il decreto di condanna solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, e cioè con riferimento alle cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione siano vietati in modo assoluto;
che l'autoveicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti oggetto della confisca non costituisce il prezzo del reato e neppure una cosa la cui fabbricazione detenzione, uso o porto sia vietata in modo assoluto dalla legge.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 648 c.p.p., comma 3, il decreto penale di condanna diventa irrevocabile allorché è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione ovvero quello per impugnare l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta. Le statuizioni contenute nel decreto di condanna divenuto irrevocabile, pertanto, in esse comprese le misure di sicurezza patrimoniale, hanno efficacia di giudicato analogamente a quelle contenute nella sentenza di condanna, non più soggetta ad impugnazione.
Le misure di sicurezza patrimoniale, pertanto, non possono essere revocate in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di cognizione (cfr. sez. 5, 24.9.2001 n. 34705, Manisco, RV 219862) e analogamente con riferimento ai soggetti destinatari del decreto di condanna, che avrebbero potuto proporre opposizione, anche se la confisca sia stata disposta per l'errata interpretazione di norme da parte del giudice che ha emesso il decreto.
Nel caso in esame, pertanto, anche se il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla confisca obbligatoria prevista dall'art.460 c.p.p., comma 2, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 240 c.p, comma 2, si palesa errato, in quanto la confisca obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2, non può essere equiparata a quella prevista dal citato art. 240 c.p., comma 2, correttamente il giudice dell'esecuzione ha osservato che il decreto penale, non opposto, è divenuto esecutivo, con la conseguente irrevocabilità delle statuizioni in esso contenute nei confronti del condannato, in esse compresa la disposta confisca dell'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008