Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare la liquidazione degli onorari nel rispetto dei minimi e dei massimi della tariffa professionale, ne' tenuto ad uniformarsi al parere del Consiglio dell'Ordine, vincolante solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo, e non può attribuire d'ufficio il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, essendo il rimborso soggetto al principio della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IC, elettivamente domiciliato in RO VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato LA IC, ex art. 86 c.p.c., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANELLI GIANFRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 28/04/98, Rg. n. 28431/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Michele LA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ motivo del ricorso, accoglimento p.q.r. del 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'avv. Ventola Michele il presidente del tribunale di Roma, su parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, emetteva decreto ingiuntivo in data 23.5.1997 a carico di EZ ES per L. 228.543.844, oltre interessi e spese, prestazioni professionali svolte dal ricorrente.
Avverso il decreto proponeva opposizione EZ ES contestandone la fondatezza e chiedendo in via subordinata che fossero determinate le somme effettivamente spettanti all'opposto per l'opera da lui svolta.
Il tribunale con ordinanza emessa in data 17.4.1998 e depositata il 28.4.1998, ai sensi dell'art. 30 legge n. 794/1942, previa revoca del decreto ingiuntivo, liquidava all'avv. Ventola Michele e a carico di EZ ES la somma di L. 46.847.483, compensando le spese della procedura.
Ricorre per cassazione Ventola Michele con un unico articolato motivo.
Resiste EZ ES con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Deduce in particolare il ricorrente i seguenti vizi della sentenza impugnata.
A) - La controversia relativa al valore degli immobili non può essere considerata di valore indeterminabile, perché nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo lo stesso EZ aveva dichiarato che dalla divisione Corigliano del 29.4.1994 i valori dichiarati ammontavano a 14 miliardi e la sua quota era di un valore tra i 5 e i 7 miliardi.
B) - Conseguentemente il valore della causa andava determinato in base a quello della massa attiva da dividersi, come stabilito dall'art. 12.
C) - Nella liquidazione degli onorari in misura inferiore a quella risultante dal parere del consiglio dell'ordine il Tribunale non ha tenuto conto della disposizione dell'art. 5 n. 3 della tariffa secondo cui possono gli stessi essere aumentati fino al quadruplo dei massimi;
non ha fornito una motivazione circa il 10% del rimborso forfettario per spese generali, dell'IVA e della Cassa Avvocati, nonché per gli interessi già liquidati nel decreto ingiuntivo con decorrenza dal 19.1.1996 (data in cui erano passati i tre mesi dall'invio della parcella senza contestazioni).
D) - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: 1^) per non avere il tribunale applicato la tabella A n. 15 (assistenza a ciascuna udienza di trattazione ed era stata tale quella del 13.7.1995 con la richiesta della nomina di un custode giudiziario, di autorizzazione a vendere un immobile;
di deposito da parte della Babich del rendiconto della sua gestione); 2^) per non avere il tribunale applicato la tabella A n. 20 (opera prestata per la conciliazione essendo le parti giunte mercè l'opera del ricorrente alla divisione bonaria degli immobili nel 1996).
Lamenta infine il ricorrente l'omessa pronunzia sul suo diritto a conseguire il rimborso forfettario delle spese generali (lettera B) e sulla esclusione o meno dalla somma liquidata dell'IVA e del contributo alla Cassa Avvocati (lettera C).
I due rilievi alle lettera A) e B) sono fondati.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto di valore indeterminabile la causa, perché non erano stati offerti elementi per individuare ex art. 15 c.p.c. l'entità dell'asse ereditario;
pur avendo il EZ
dichiarato che lo stesso era di valore ricompreso fra i 5 e i 7 miliardi.
L'ordinanza ha violato l'art. 15 c.p.c., perché tale dichiarazione consentiva di ritenere la causa di valore ricompreso fra i 5 e i 7 miliardi;
ha violato l'art. 10 c.p.c., perché la determinazione del valore dell'asse ereditario in 14 miliardi e della quota spettante al EZ di 5/7 miliardi ed in base alla quale soltanto il valore doveva determinarsi (cfr. Cass. sentt. n. 11222 del 13.11.1997; n. 2978 del 7.5.1981, secondo cui nei giudizi divisori il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso di difensori si determina in base alla massa da dividersi se la controversia riguarda la sua entità ed in base alla quota se la contestazione come nel caso in esame, - riguarda quest'ultima) risultava dagli atti. È quindi contraddittoria l'affermazione, da un lato che non vi erano elementi per determinare ex art. 15 c.p.c. il valore della causa, dall'altro che vi erano le dichiarazioni del EZ di un valore complessivo dell'asse ereditario di 14 miliardi e della quota di 5/7 miliardi.
I rilievi di cui al capo C) sono infondati, perché il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare la liquidazione degli onorari nel rispetto dei minimi e dei massimi;
e non è tenuto ad uniformarsi al parere del consiglio dell'ordine, vincolante solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 11222/1997 già richiamata, nonché Cass. 21.2.1995 n. 1875); perché inoltre il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti è soggetto al principio della domanda (v. Cass. 30.12.1992 n. 13742) ed il ricorrente non precisa neanche se essa fu proposta.
Quanto all'IVA ed al contributo Cassa Avvocati nessuna precisazione doveva contenere l'ordinanza impugnata, conseguendo gli stessi per legge alla liquidazione.
Per quanto riguarda i rilievi di cui al capo D), essi sono inammissibili, il primo perché per il principio di autosufficienza del ricorso si doveva riportare il contenuto del verbale di udienza del 13.7.1995; il secondo perché, revocato dal EZ l'incarico al proprio difensore il 19.7.1995, il ricorrente avrebbe dovuto indicare da quali elementi il tribunale doveva desumere che l'accordo intervenuto fra le parti era stato conseguenza della sua attività per farle conciliare. Sulle ultime censure mosse dal ricorrente va osservato che esse sono ripetitive di quelle incluse sotto la precedente lettera C) già esaminate.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, che si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati. La legge del 19.2.1988 n. 51 non ha modificato l'art. 645 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001