Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7487
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare la liquidazione degli onorari nel rispetto dei minimi e dei massimi della tariffa professionale, ne' tenuto ad uniformarsi al parere del Consiglio dell'Ordine, vincolante solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo, e non può attribuire d'ufficio il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, essendo il rimborso soggetto al principio della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7487
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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