Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività e deve rispettare le condizioni di notifica. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il suddetto ricorso incidentale che, in ipotesi di mancanza nell'atto di notifica della sentenza di appello dell'elezione di residenza o di domicilio, sia stato notificato presso il domicilio eletto dalla controparte per il giudizio di legittimità, anziché presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 21504/1999 r.g. proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente pro tempore dott. Alberto Meloncelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso l'avv. Gianguido Fossà, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AL LD, DE RD ES, FE OR, AU LF, AL ZO, NI RE, DI LO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 141, presso l'avv. Michelino Luise, rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Mattiuzzo giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
sul ricorso n. 1174/2000 r.g. proposto da
AL LD, DE RD ES, FE OR, AU LF, AL ZO, NI RE, DI LO, come sopra domiciliati, difesi e rappresentati;
- ricorrenti incidentali -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMERCIALISTI - intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 124/99 del 15.2.99 (in causa n. 779/97 r.g. lavoro). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19/12/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. Fossà;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorso incidentale proposto da PA e De NA e per l'inammissibilità di quello proposto dagli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Udine presentato il giorno 8.6.95 LD LD, De NA ND, UG LO, ZA LF, PA EN, ER RE e TO IL, quali titolari di pensione di vecchiaia erogata, in via diretta o di reversibilità, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti, lamentavano che detta prestazione era stata calcolata su una base reddituale erroneamente determinata, per la non corretta applicazione del meccanismo di rivalutazione dei redditi prodotti ai fini IRPEF, previsto dalla legge 29.1.86 n. 21, art. 15, e per la non corretta determinazione del limite di reddito rilevante per individuare la percentuale di calcolo della pensione, previsto dall'art. 16 della stessa legge. La sola LD proponeva anche altre domande, che non rilevano ai fini della presente pronunzia. Dato che la rivalutazione, in base a detto art. 15, c. 3, doveva essere effettuata considerando "l'aumento tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione della pensione", sostenevano i ricorrenti che i singoli redditi avrebbero dovuto essere rivalutati tenendo come base di partenza l'anno di produzione e come riferimento finale non il penultimo anno anteriore a quello di maturazione del diritto alla pensione (come calcolata dalla Cassa), ma l'ultimo. Analogamente il limite di reddito per il calcolo della percentuale di quantificazione della pensione avrebbe dovuto calcolarsi con riferimento all'anno stesso di maturazione della pensione e non a quello precedente. Costituitasi in giudizio la Cassa, che contestava l'interpretazione della legge data dai ricorrenti, il Pretore accoglieva solo la domanda della LD qui non rilevante e respingeva tutte le altre domande. Proposto appello dagli attori e nuovamente costituitasi la Cassa, il Tribunale con sentenza del 15.2.99 accoglieva l'impugnazione solo per De NA e PA, respingendo quella degli altri assicurati.
Il Tribunale affrontava sostanzialmente tre questioni. a. Individuazione dell'arco degli ultimi 15 anni solari di contribuzione nell'ambito del quale vanno scelti i dieci redditi più elevati per la quantificazione della pensione.
Vertendo la controversia sull'individuazione del criterio di calcolo dell'aumento tra i coefficienti di rivalutazione relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, il giudice di merito rilevava che il diritto alla pensione matura con il conseguimento del requisito dell'età e di quello contributivo e che per l'art. 22 della legge l'iscrizione alla Cassa si intende compiuta con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno in cui avviene. Conseguentemente, mentre il requisito dell'età era realizzato nel giorno del compimento dell'età anagrafica richiesta, il requisito contributivo andava verificato in relazione agli anni solari di contribuzione, ovvero con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre, di modo che nell'anno di maturazione del requisito contributivo era da ritenere maturato anche il diritto a pensione. Facendo applicazione di questi principi, ricostruiva il quadro della maturazione del diritto alla pensione per ciascuno dei ricorrenti, rilevando come per tutti gli attori il requisito anagrafico (compimento di 65 o 70 anni) fosse maturato nello stesso anno di quello contributivo (contribuzione, rispettivamente, di 30 o 25 anni), salvo che per De NA e PA, i quali avevano conseguito prima il requisito contributivo (rispettivamente nel 1993 e nel 1992) e dopo quello anagrafico (rispettivamente nel 1994 e nel 1993). Questi ultimi, quindi, avevano acquisito il diritto alla pensione non il 31 dicembre dell'ultimo anno di contribuzione (il 30^ nel caso specifico), ma il giorno del raggiungimento del 65^ anno e, quindi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale data.
Ricostruite tutte le singole posizioni secondo detto criterio, il Tribunale accertava che la Cassa solo per De AR e PA aveva considerato come ultima annualità da considerare ai fini del calcolo della pensione quella dichiarata nell'anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione e prodotte nell'anno ancora precedente (come sostenuto in causa), mentre per LD, UG, ZA, ER e TO aveva applicato il criterio da loro stessi invocato (nel senso che l'ultima annualità di reddito considerata era stata quella prodotta nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione e dichiarata nell'anno di maturazione del reddito).
b. Modalità di rivalutazione delle annualità di reddito prese in considerazione.
L'indice da considerare per la rivalutazione del reddito e l'individuazione della percentuale di quantificazione, secondo il dettato dell'art. 15, c. 3, deve essere individuato in base all'aumento tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei singoli redditi in considerazione e quello dichiarato nell'anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione, ma prodotto nell'anno ancora precedente, di modo che l'ultima annualità (prodotta) nel quindicennio deve essere comunque rivalutata in ragione della variazione dell'indice intervenuta tra l'anno di produzione e quello successivo di dichiarazione del reddito. Non avendo la Cassa proceduto ad alcuna rivalutazione, il Tribunale rilevava che, mentre non c'erano conseguenze per LD, UG, MI, ER e TO (per i quali era stato comunque considerato il reddito prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione), per De NA e PA, per i quali era stato, invece, preso (correttamente) a riferimento il reddito prodotto nell'anno precedente a quello anteriore alla maturazione del reddito, era necessario procedere alla necessaria rivalutazione.
c. Determinazione del limite di reddito oltre il quale viene computato ai fini della pensione solo lo 0.50% della media dei redditi.
Per quanto riguarda la determinazione del limite di reddito per la applicazione della percentuale dello 0.50% per il calcolo della pensione, il Tribunale riteneva che la Cassa avesse correttamente calcolato il primo adeguamento a decorrere dall'1 gennaio 1988 (essendo la legge entrata in vigore l'1 gennaio 1987), secondo la variazione dell'indice ISTAT maturata tra il mese di luglio 1985 e quello di giugno 1986, ai sensi dell'art. 16, c. 5/6, della legge. Rilevato che il limite di L 50.000.000 era superato solo per LE (LD), De NA, PA e ER e che per gli stessi la rivalutazione era correttamente determinata, il Tribunale rigettava l'appello sul punto.
In conclusione, il giudice di merito accoglieva parzialmente solo la domanda di De NA e PA, in favore dei quali condannava la Cassa a riliquidare la pensione rivalutando i redditi considerati al fine della determinazione della media di riferimento, sulla base della differenza tra i coefficienti relativi agli anni di produzione dei redditi ed il 1993 (per De NA) ed il 1992 (per PA).
Avverso questa sentenza propone ricorso, illustrato con memoria, la Cassa. Rispondono con controricorso e ricorso incidentale LD, De NA, UG, ZA, PA, ER e TO. Motivi della decisione
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi onde procedere al loro esame in unico contesto.
In via ulteriormente preliminare va esaminata l'ammissibilità del ricorso principale nei confronti degli attori LD, UG, ZA, ER e TO.
Come già rilevato nella parte espositiva, il Tribunale ha rigettato l'appello presentato da costoro, tanto che la Cassa ha precisato che la sentenza di merito è impugnata limitatamente al capo concernente le posizioni De NA e PA e che il ricorso è notificato anche agli altri attori solo per l'ipotesi che la Corte ritenga la causa comune agli stessi. Nella specie, pertanto, la Cassa ha ritenuto di prevenire un eventuale ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c., alle parti nei confronti delle quali ritiene di non aver proposto il ricorso. Gli attori LD, UG, ZA, ER e TO, tuttavia, hanno considerato la notifica quale vera e propria proposizione di ricorso nei loro confronti e si sono costituiti nella qualità di controricorrenti, proponendo a loro volta ricorso incidentale. Ad avviso del Collegio, con la notifica del ricorso anche agli attori soccombenti in appello - vertendosi in fattispecie di litisconsorzio processuale, atteso che l'originario ricorso al giudice di merito constava di più domande tra di loro autonome, proposte in unico contesto solo per economicità del giudizio - la ricorrente Cassa aveva l'obiettivo, cui è preposto la notifica effettuata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 332 c.p.c., di avvertire tutti coloro che avevano partecipato al giudizio di merito che era stato proposto il ricorso e che, ove avessero inteso proporre a loro volta impugnazione, avrebbero dovuto proporla autonomamente. La notifica, in altre parole, aveva lo scopo non di vocatio in ius, ma di semplice litis denuntiatio.
I predetti LD, UG, ZA, ER e TO, interpretando la notifica come proposizione del ricorso nei loro confronti e qualificandosi quali controricorrenti, hanno, tuttavia, proposto il loro ricorso in via non autonoma, ma incidentale. Tale atteggiamento processuale è giustificato dal tenore delle richieste della Cassa, la quale, nonostante avesse proposto domanda di cassazione nei confronti dei soli De NA e PA, ha successivamente chiesto nei confronti di tutti coloro che hanno ricevuto la notifica la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Ritiene, pertanto, il Collegio che l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, per il tenore delle richieste avanzate, debba intendersi proposto nei confronti di tutti gli originari attori. Il ricorso stesso è, tuttavia, inammissibile, in quanto la Cassa non vanta interesse a proporre impugnazione nei confronti dei predetti, già soccombenti in primo grado, atteso che, per la reiezione dell'appello, la loro domanda è da considerare definitivamente rigettata. Il ricorso proposto nei loro confronti è, pertanto, inammissibile.
Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere, tuttavia, i requisiti di tempestività (Cass. 18.5.94 n. 4860) e deve rispettare le condizioni di notifica. Nel caso di specie mancando l'elezione di residenza o di domicilio nell'atto di notifica della sentenza di appello, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell'art. 330, c. 1, c.p.c. presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di appello. Essendo stata effettuata presso il domicilio eletto dalla Cassa per il giudizio di legittimità, la notifica deve essere ritenuta nulla e non più rinnovabile per il definitivo spirare del termine di impugnazione. Il ricorso di LD, UG, ZA, ER e TO è, dunque, inammissibile e la sentenza di appello è passata in giudicato nei loro confronti.
Tanto premesso, debbono prendersi in esame il solo ricorso proposto dalla Cassa nei confronti di De NA e PA e quello incidentale proposto da costoro.
Con l'unico motivo la Cassa, ricorrente principale, deduce violazione degli artt. 15 e 16, in relazione all'art. 2, c. 1/2/3, e all'art. 22, c. 1, della l. 21/86. La Cassa è convinta di aver correttamente applicato i parametri di legge anche per de NA e PA. Il Tribunale ha disposto la rivalutazione dei redditi, considerati al fine della determinazione della media di riferimento, sulla base della differenza tra i coefficienti relativi agli anni di produzione dei redditi ed il 1993 (per De NA) ed il 1992 (per PA), erroneamente ritenuti anni anteriori alla maturazione della pensione (verificatasi nel 1994 per Di NA e nel 1993 per PA, per entrambi con il raggiungimento dell'età di 65 anni). Tale errore deriverebbe dal fatto che il giudice ha preso a riferimento l'anno solare antecedente alla data in cui i due assicurati avevano maturato il 65^ anno (7.3.93/6.3.94 per De NA e 16.10.92/15.10.93 per PA) invece che l'anno contributivo, corrente dall'1.1 al 31.12, secondo il principio desumibile dall'art. 22, che fa decorrere l'iscrizione alla Cassa, a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno in cui avviene. Le pensioni avrebbero dovuto essere considerate (ai fini della rivalutazione) come erogate al primo gennaio dell'anno, pur essendo esigibili solo dal giorno del raggiungimento del requisito anagrafico, e cioè l'1.1.93 per de NA e l'1.1.92 per PA.
Il motivo non è fondato.
In base all'art. 2 della l. 21/86 la pensione di vecchiaia spettante agli iscritti della Cassa matura al raggiungimento del 65^ anno di età, dopo almeno 30 di iscrizione e contribuzione, o al raggiungimento del 70^ anno dopo almeno 25 di iscrizione e contribuzione. L'ammontare della prestazione è determinato su base reddituale, in misura pari all'1.75% per anno di iscrizione della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati negli ultimi 15 anni solari di contribuzione, anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione;
con il correttivo che, ove la media superi i 50 milioni di lire, la percentuale è ridotta dall'1.75% allo 0.50% per la parte eccedente. Per rendere omogenei i redditi, l'art. 2, c. 2, ha previsto che, prima dell'individuazione delle dieci migliori annualità, i redditi debbano essere rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, prendendo in considerazione l'aumento tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. Analogamente è prevista la rivalutazione annuale anche del limite di reddito considerato ai fini del passaggio dall'aliquota dell'1.75% a quella dello 0.50%.
L'infondatezza del motivo in esame deriva dal fatto che, ove si applicasse il criterio di individuazione dell'anno di maturazione del diritto alla pensione indicato dalla Cassa, si arriverebbe nel caso di specie alle stesse conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. Infatti, alle pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata, all'atto della ricostruzione della posizione dei due assicurati, il giudice afferma che l'anno da prendere in considerazione ai fini del computo è quello anteriore all'anno della maturazione del diritto alla pensione e, fissata la maturazione al 6.3.94 per De NA e al 15.10.93 per PA (ovvero, per entrambi, al compimento del 650 anno di età), determina l'anno anteriore, rilevante ai fini della controversia, al 1993 per De NA (che ha compiuto il requisito anagrafico nel 1994) ed al 1992 per PA (che lo stesso requisito ha realizzato nel 1993). Il risultato sarebbe stato esattamente lo stesso se fosse stato considerato, come anno di maturazione, l'anno contributivo in cui è avvenuta la erogazione della pensione, e cioè 1.1/31.12.94 per De NA e 1.1/31.12.93 per PA. In entrambi i casi l'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione sarebbe stato lo stesso stabilito dal Tribunale, e cioè il 1993 per De NA ed il 1992 per PA.
Passando al ricorso incidentale, deve prendersi in considerazione solo il terzo motivo, relativo alle posizioni di De NA e PA. Rilevano i due assicurati che l'art. 16, c. 6, della legge prevede che avvenga nella stessa misura e con la stessa decorrenza (1 gennaio di ogni anno) l'adeguamento dei limiti di reddito ai fini contributivi (art. 10, c. 1) ed ai fini pensionistici, per quanto riguarda la determinazione del tetto oltre il quale applicare l'aliquota percentuale ridotta (0.50%), invece di quella piena ( 1.75%) ai fini del calcolo della pensione (art. 2, c. 5). Lo stesso art. 16, al c. 7, prevede che in sede di prima applicazione degli adeguamenti la variazione percentuale fosse determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della legge (fissato per l' 1.87). Sostengono i ricorrenti che, nonostante l'adeguamento dovesse avvenire nella stessa misura e con la stessa decorrenza, nella realtà la Cassa ha adeguato i limiti di reddito fissati per la contribuzione (art. 10, c. 1) secondo una percentuale superiore a quella adottata per rivalutare il limite della media dei redditi utili ai fini del calcolo della pensione (art. 2, c. 5), nella sostanza operando nel primo caso l'adeguamento dall'anno 1988 e nel secondo dal 1989, di modo che al momento del pensionamento il limite della media dei redditi utile ai fini della determinazione della pensione risultava inferiore a quello utile ai fini della determinazione dei contributi. La sentenza di merito viene censurata in quanto, pur ritenendo corretto il calcolo della media utile per la pensione, non spiega per quale ragione il risultato sia inferiore a quello effettuato per il calcolo dei contributi.
Sul punto l'art. 2 della legge prevede che "la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1.75% della media dei più elevati 10 redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione." (c. 2), e che "se la media dei redditi è superiore a L. 50 milioni, la percentuale dell'1.75% di cui al comma secondo è ridotta allo 0.50% per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni" (c. 5). Il limite di L. 50 milioni appena menzionato è adeguato in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT determinata "confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento" (art. 16, c. 2 e 6), precisandosi che "in sede di prima applicazione la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore" alla data di entrata in vigore della legge 21/86 (art. 16, c. 7). Nel caso di specie si trattava, dunque, di individuare l'anno in cui calcolare il limite di reddito rilevante ai fini della scelta della aliquota per confrontarlo con la media dei redditi del quindicennio anteriore alla maturazione del diritto concretamente raggiunta dall'assicurato e di applicare all'importo sottostante al limite l'aliquota maggiore ( 1.75%) ed a quello superiore l'aliquota inferiore (0.50%). Il giudice di merito ha individuato quest'anno con quello in cui viene acquisito il diritto alla pensione, ovvero l'anno in cui vengono a coesistenza il requisito contributivo e quello anagrafico, anche se la corresponsione materialmente avviene dal giorno 1 gennaio dell'anno successivo. Conseguentemente, il limite di reddito rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota, fissato a L. 50.000.000 all'entrata in vigore della legge (1.1.87), è rimasto in vigore per tutti coloro che hanno acquisito il diritto nell'anno 1987 e con decorrenza dall'1 gennaio 1988, di modo che correttamente la prima rivalutazione del limite reddituale di 50 milioni viene fatta decorrere dall'1.1.89.
Tale principio è stato coerentemente applicato per i due ricorrenti i quali hanno maturato (a differenza di quanto accade di solito) prima il requisito contributivo e poi quello pensionistico, acquisendo il diritto alla pensione non dal primo gennaio dell'anno successivo, ma dal primo mese successivo a quello di compimento dell'età anagrafica. Per costoro, pertanto, fermo restando il sistema di rivalutazione del limite di reddito fissato dalla Cassa, correttamente l'anno di acquisizione del diritto (e di decorrenza della pensione) è stato fissato in quello del compimento del 65^ anno di età.
Un problema che il giudice di merito si pone, ma la cui soluzione non è specificamente contestata dai ricorrenti, è quello che il sistema di rivalutazione del limite di reddito elaborato dalla Cassa fa riferimento alla situazione (nella pratica più frequente) di coloro che hanno maturato prima il requisito anagrafico e poi quello contributivo e non a quella opposta, rilevante per De NA e PA, i quali hanno maturato prima il requisito contributivo e poi quello anagrafico. La soluzione adottata dal giudice di merito di adattare il criterio di rivalutazione generalmente fissato anche al caso dei due ricorrenti incidentali è, peraltro, coerente con il criterio adottato in generale in punto di maturazione del diritto alla pensione.
Ritiene, pertanto, il Collegio che anche il ricorso incidentale sia infondato.
In conclusione, dichiarati inammissibili il ricorso proposto dalla Cassa
contro
LD, UG, ZA, ER e TO e quello incidentale proposto da costoro nei confronti della Cassa, debbono essere rigettati il ricorso principale proposto dalla Cassa nei confronti di De NA e PA e quello incidentale proposto da questi ultimi contro la Cassa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimittà.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale nei confronti di De NA e PA e lo dichiara inammissibile nei confronti degli altri intimati. Rigetta il ricorso incidentale di De NA e PA e dichiara inammissibile quello proposto dagli altri ricorrenti. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002