Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 809
CASS
Sentenza 24 gennaio 2002

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In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al "complesso aziendale" cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc, e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riferimento ad un licenziamento collettivo riguardante una delle lavoratrici di un settore soppresso, concentrando la valutazione sulla categoria di inquadramento aveva ritenuto illegittima la selezione operata alla stregua del solo profilo professionale, sul rilievo che, constando ciascuna categoria di più profili professionali, la professionalità avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell'intera gamma delle mansioni espletabili; la S.C. ha ritenuto erronea tale impostazione precisando che il giudice del merito avrebbe, invece, dovuto concentrare la valutazione sull'impresa in quanto la lavoratrice non aveva alcun diritto al cambio di profilo, mentre viceversa avrebbe dovuto essere valutato se la soppressione del settore produttivo addotta dal datore di lavoro potesse esonerarlo dal procedere alla covalutazione della lavoratrice licenziata in concorso con tutti i lavoratori del complesso aziendale sulla base dei criteri dettati dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991).

Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dalla statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della societa.

Commentari2

  • 1Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

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  • 2Sui licenziamenti collettivi e l’individuazione dei lavoratori (Cass. n. 25365/2013)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2013

    1. Premessa Nella decisione del 12 novembre 2013 n. 25365 la Corte di Cassazione ha precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione nonché al fine di individuare i lavoratori da licenziare, occorre prendere in considerazione il numero di tutti i dipendenti dell'azienda, non valendo a ridurre il numero dei soggetti da valutare il semplice ridimensionamento o anche la soppressione di un reparto. Ciò in quanto la riduzione di personale può essere limitata agli addetti a tale reparto solamente quando sia costoro che gli addetti agli altri reparti dell'azienda abbiano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 809
Data del deposito : 24 gennaio 2002

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