CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24008 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24008 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 aprile 2022, la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da DI ER per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dal 2 dicembre 2014 al 16 luglio 2015. La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. All'odierna ricorrente era stato contestato di aver fatto parte di una associazione di stampo mafioso costituita per commettere - avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva - delitti di estorsione, usura, riciclaggio, corruzione di pubblici ufficiali, oltre che per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Di questa associazione DI ER sarebbe stata partecipe quale segretaria personale di TO ZI e custode della contabilità occulta relativa alle attività corruttive. Alla ER era stato contestato, inoltre, il concorso in quattro episodi corruttivi costituenti reati fine dell'associazione. Dall'ordinanza impugnata risulta che la ER è stata assolta già in primo grado, «per non aver commesso il fatto», dall'accusa di aver concorso nei reati di corruzione ed è stata assolta in grado di appello, «perché il fatto non costituisce reato», anche dall'imputazione relativa al reato associativo. La sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di appello di Roma 1'11 settembre 2018, è divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2019. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, quando la misura cautelare fu applicata, sussisteva a carico della ER un grave quadro indiziario alla cui integrazione ella avrebbe contribuito perché aveva tenuto una contabilità occulta, l'aveva custodita presso la propria abitazione, si era occupata della custodia del denaro contante che veniva poi utilizzato per le attività corruttive (custodito in una cassaforte esterna alla sede della cooperativa per la quale lavorava), aveva curato il prelievo delle somme che di volta in volta le venivano richieste. La Corte territoriale ha sottolineato che, nei reati contestati in concorso, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, consapevole dell'attività criminale altrui, tenga comportamenti idonei ad essere interpretati come indizi di complicità e ha considerato tale il ruolo di contabile, in ragione delle modalità 2 con le quali la ER lo aveva svolto, ancorché indicative della «conoscenza soltanto generica della destinazione illecita delle somme». Secondo la Corte di appello, tali comportamenti - che pure non sono stati ritenuti integrativi di una fattispecie di reato non essendo provata la consapevolezza da parte della ER dei piani criminosi dell'associazione - furono, comunque, gravemente colposi e crearono i presupposti per l'adozione del provvedimento privativo della libertà personale. 3. Contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione l'interessata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il ricorso si articola in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il comportamento gravemente colposo che osta al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve essere idoneo a legittimare un provvedimento restrittivo della libertà personale e il comportamento tenuto dalla ER non presentava queste caratteristiche. Secondo la difesa, la gestione e la tenuta di contabilità in nero non rientra nel novero dei reati per cui la legge prevede l'applicazione di misure cautelari sicché la ER non poteva prevedere che tale condotta avrebbe determinato un intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione di una misura cautelare, a maggior ragione perché - come i giudici della cognizione hanno riconosciuto - ella non era consapevole del fatto che quella contabilità si riferisse a somme destinate ad attività corruttive e non era informata dei piani criminosi dell'associazione. La difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia posto a fondamento della propria decisione circostanze di fatto ritenute non sussistenti o non provate dai giudici della cognizione. Osserva che, a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, si afferma che la ER era «informata delle dinamiche associative», ma la ricorrente è stata definitivamente assolta dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. proprio perché non v'era prova certa che avesse collaborato consapevolmente con ZI e con altri ai fini perseguiti dall'associazione. La difesa sottolinea che l'ordinanza impugnata avrebbe considerato come «frequentazioni ambigue» le relazioni che la ER intrattenne con ZI ancorché si trattasse di rapporti di natura lavorativa. Ricorda che una frequentazione può essere considerata «ambigua» se interessa rapporti privi di 3 apparente giustificazione e, soprattutto, se vi è consapevolezza che le persone frequentate sono coinvolte in traffici illeciti, consapevolezza che, nel caso di specie, il giudizio di merito avrebbe escluso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito alla ER un comportamento connivente e richiama il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Sottolinea che nessuna di queste situazioni si è verificata nel caso di specie atteso che i giudici della cognizione hanno escluso che la ER si trovasse in posizione di garanzia e avesse conoscenza dell'attività criminosa posta in essere dagli autori del reato. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta idoneità della condotta tenuta dall'istante a indurre in errore il giudice della cautela. Osserva che tale valutazione deve essere compiuta ex ante tenendo conto di quanto accertato nel corso del giudizio di cognizione e si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto ampi richiami al contenuto dell'ordinanza cautelare senza tenere conto delle conclusioni cui i giudici di merito sono giunti. Osserva in particolare: che la ER è stata assolta dall'accusa di aver partecipato ai fatti corruttivi perché, già in primo grado, si è escluso che ella avesse fornito un contributo consapevole alla realizzazione degli stessi;
che l'ordinanza impugnata ricorda l'esistenza di un libro nero custodito dalla ER «nel quale era annotata la contabilità dei flussi finanziari illeciti e dei loro destinatari pubblici e privati», ma trascura che, proprio la mancata annotazione su quel libro dei «destinatari pubblici» delle somme, ha indotto il Tribunale ad assolvere la ER dai fatti di corruzione a lei addebitati;
che il giudizio di merito ha confermato l'uso di un dispositivo elettronico volto ad impedire possibili intercettazioni nel corso delle riunioni degli associati, ma ha escluso la costante partecipazione ad esse della ER, la quale vi era ammessa solo in 4 particolari occasioni, per breve tempo e non sapeva dell'esistenza di questo dispositivo. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe compiuto una illegittima rivalutazione degli elementi indiziari ritenendo ex ante idoneo ad indurre in errore il giudice della cautela ogni comportamento dal quale potesse essere desunta la consapevole partecipazione della ER alle altrui condotte illecite. Secondo la difesa, poiché tale consapevole partecipazione è stata esclusa, l'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice della cautela non potrebbe più essere valutata nella sua oggettività, ma si dovrebbe tenere conto che non era sorretta dal necessario elemento psicologico. Diversamente opinando, infatti - sostiene la difesa - la riparazione per ingiusta detenzione dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta la persona privata della libertà personale sia stata assolta per carenza dell'elemento soggettivo e ciò confligge con il chiaro disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in base al quale il diritto all'equo indennizzo consegue anche all'assoluzione che sia stata pronunciata «perché il fatto non costituisce reato». 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura dello Stato. 5. Con memoria in data 8 maggio 2023 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso sviluppando in particolare le argomentazioni svolte nel secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento e possono essere trattati congiuntamente atteso che sviluppano argomentazioni tra loro strettamente connesse. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la 5 conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che, «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla 6 base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). È coerente con questi principi l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si pone in contrasto con questi principi e nell'applicarli fornisce una motivazione che non può essere valutata carente, né contraddittoria, né manifestamente illogica, ancorché (se ne deve dare atto) non del tutto correttamente impostata in ragione del riferimento, talora troppo generico, alle ragioni della assoluzione e del troppo insistito richiamo al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura. Si è già detto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione e non rileva che quest'ultimo sia stato definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare. Questa evenienza, infatti, è «fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 già citata). L'ordinanza impugnata muove da queste premesse quando osserva che il giudizio di cognizione ha confermato l'attribuzione all'imputata di alcune condotte cui l'ordinanza cautelare aveva attribuito valore indiziario ed ha escluso il concorso della ER nelle attività corruttive che le erano state contestate e la sua partecipazione al reato associativo non essendovi prova certa: da un lato, della consapevolezza della 7 destinazione delle somme alla corruzione di funzionari pubblici;
dall'altro, della consapevole collaborazione della ER ai fini perseguiti dall'associazione, al cui programma criminoso - secondo i giudici della cognizione - ella non «diede una sua consapevole adesione». La Corte territoriale sottolinea (e il dato non è controverso) che i giudici della cognizione non hanno escluso (anzi hanno ritenuto provato) il compimento da parte della ER (dipendente delle cooperative gestite da ZI) di condotte consistite nel tenere una contabilità separata con riferimento ad una provvista di denaro contante e nel custodire quel denaro provvedendo a prelevarlo sulla base delle indicazioni che le venivano fornite da coimputati, poi condannati con sentenza definitiva. Sostiene che tali condotte, pur ritenute inidonee a fondare l'affermazione della responsabilità per la partecipazione all'associazione e per il concorso nei reati di corruzione da altri commessi, devono essere valutate nel giudizio di riparazione ed escludono il diritto all'indennizzo perché gravemente colpose e idonee a ingenerare la falsa apparenza della commissione di reati. L'ordinanza impugnata sottolinea che la ER era consapevole della «destinazione illecita delle somme» perché custodiva denaro contante in una cassaforte esterna alla sede della cooperativa e ne teneva una contabilità separata in un libretto che conservava in casa e non nel luogo di lavoro. Sostiene che tale generica conoscenza, se è insufficiente a far ritenere la partecipazione al reato associativo e ai reati scopo della associazione (che richiedono un atteggiamento doloso), consente di ritenere le condotte ascritte alla ER gravemente colpose, tali da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. 5. Nel contestare tali conclusioni la difesa osserva che la ricorrente è stata definitivamente assolta dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. perché non v'era prova certa che avesse collaborato consapevolmente con ZI e con altri ai fini perseguiti dall'associazione e sostiene che i giudici della riparazione avrebbero ritenuto provata tale consapevolezza affermando che la ER era «informata delle dinamiche associative». Si obietta in proposito: che la non consapevole condivisione dei fini perseguiti dall'associazione non necessariamente comporta l'assoluta inconsapevolezza delle «dinamiche associative»; che, secondo l'ordinanza impugnata, il ruolo «di contabile e di persona informata delle dinamiche associative» è attribuito alla ER «dalla stessa sentenza di assoluzione» e la difesa si limita a censurare tale affermazione senza smentirla;
che l'ordinanza impugnata fonda le proprie valutazioni, più che sulla consapevolezza delle dinamiche associative, sulla conoscenza della destinazione 8 illecita delle somme che la ER contabilizzava e custodiva, ma il ricorso non si sofferma su questo punto limitandosi a ricordare che - come accertato nel giudizio di cognizione - la ER non aveva precisa contezza della sorte del denaro e dei fini perseguiti dalla associazione. 5.1. Secondo la difesa, anche se avesse saputo che le somme da lei contabilizzate e custodite avevano una destinazione illecita, non essendo a conoscenza di attività corruttive né partecipe dei fini dell'associazione, la ER non poteva supporre che la sua condotta avrebbe potuto determinare un intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione di una misura cautelare. La difesa sostiene, inoltre, che la condotta ascritta alla ricorrente non può essere ritenuta gravemente colposa perché la dipendente di una cooperativa non ha l'obbligo giuridico di impedire condotte illecite dei datori di lavoro. Sottolinea in tal senso che, secondo i giudici della cognizione, la ER non era consapevole dell'attività criminosa concretamente svolta dalla associazione. Come autorevolmente chiarito dalla già citata sentenza Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637: «in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso». Nel caso di specie, la scelta consapevole di collaborare nella tenuta di una contabilità separata, relativa a denaro contante che la ER provvedeva a custodire in una cassaforte posta in un luogo diverso dalla sede della cooperativa - anche se non deliberatamente volta alla commissione di delitti specificamente 9 Il Presidente Il Consigyére estensore individuati - comportava la consapevolezza della illecita destinazione di quelle somme o, quanto meno, la possibilità di rappresentarsi tale illecita destinazione. Pertanto, non v'è alcuna contraddittorietà né manifesta illogicità nell'aver considerato questa condotta gravemente colposa e tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Tale intervento ben poteva concretizzarsi nell'adozione di un provvedimento privativo della libertà personale atteso che - a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - la gestione e tenuta di contabilità in nero ben può collegarsi alla commissione di reati per cui la legge prevede l'applicazione di misure cautelari. A questo proposito è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, di frasi "in codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (tra le tante: Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini, Rv. 245794 in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività). Tali principi possono essere adattati al caso in esame nel quale l'occultamento di attività illecite potenzialmente idonee a determinare l'adozione di misure cautelari non era realizzato attraverso un linguaggio "in codice", ma con la gestione di una contabilità separata e l'occultamento di denaro contante. La circostanza che la ER non sia stata ritenuta consapevole delle finalità dell'associazione e degli scopi cui le somme da lei custodite erano in concreto destinate non rileva in senso contrario perché non vale ad escludere che il suo comportamento, pur non connotato da dolo, possa essere considerato gravemente imprudente. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro mille. Così deciso il 24 maggio 2023
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24008 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 aprile 2022, la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da DI ER per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dal 2 dicembre 2014 al 16 luglio 2015. La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. All'odierna ricorrente era stato contestato di aver fatto parte di una associazione di stampo mafioso costituita per commettere - avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva - delitti di estorsione, usura, riciclaggio, corruzione di pubblici ufficiali, oltre che per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Di questa associazione DI ER sarebbe stata partecipe quale segretaria personale di TO ZI e custode della contabilità occulta relativa alle attività corruttive. Alla ER era stato contestato, inoltre, il concorso in quattro episodi corruttivi costituenti reati fine dell'associazione. Dall'ordinanza impugnata risulta che la ER è stata assolta già in primo grado, «per non aver commesso il fatto», dall'accusa di aver concorso nei reati di corruzione ed è stata assolta in grado di appello, «perché il fatto non costituisce reato», anche dall'imputazione relativa al reato associativo. La sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di appello di Roma 1'11 settembre 2018, è divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2019. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, quando la misura cautelare fu applicata, sussisteva a carico della ER un grave quadro indiziario alla cui integrazione ella avrebbe contribuito perché aveva tenuto una contabilità occulta, l'aveva custodita presso la propria abitazione, si era occupata della custodia del denaro contante che veniva poi utilizzato per le attività corruttive (custodito in una cassaforte esterna alla sede della cooperativa per la quale lavorava), aveva curato il prelievo delle somme che di volta in volta le venivano richieste. La Corte territoriale ha sottolineato che, nei reati contestati in concorso, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, consapevole dell'attività criminale altrui, tenga comportamenti idonei ad essere interpretati come indizi di complicità e ha considerato tale il ruolo di contabile, in ragione delle modalità 2 con le quali la ER lo aveva svolto, ancorché indicative della «conoscenza soltanto generica della destinazione illecita delle somme». Secondo la Corte di appello, tali comportamenti - che pure non sono stati ritenuti integrativi di una fattispecie di reato non essendo provata la consapevolezza da parte della ER dei piani criminosi dell'associazione - furono, comunque, gravemente colposi e crearono i presupposti per l'adozione del provvedimento privativo della libertà personale. 3. Contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione l'interessata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il ricorso si articola in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il comportamento gravemente colposo che osta al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve essere idoneo a legittimare un provvedimento restrittivo della libertà personale e il comportamento tenuto dalla ER non presentava queste caratteristiche. Secondo la difesa, la gestione e la tenuta di contabilità in nero non rientra nel novero dei reati per cui la legge prevede l'applicazione di misure cautelari sicché la ER non poteva prevedere che tale condotta avrebbe determinato un intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione di una misura cautelare, a maggior ragione perché - come i giudici della cognizione hanno riconosciuto - ella non era consapevole del fatto che quella contabilità si riferisse a somme destinate ad attività corruttive e non era informata dei piani criminosi dell'associazione. La difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia posto a fondamento della propria decisione circostanze di fatto ritenute non sussistenti o non provate dai giudici della cognizione. Osserva che, a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, si afferma che la ER era «informata delle dinamiche associative», ma la ricorrente è stata definitivamente assolta dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. proprio perché non v'era prova certa che avesse collaborato consapevolmente con ZI e con altri ai fini perseguiti dall'associazione. La difesa sottolinea che l'ordinanza impugnata avrebbe considerato come «frequentazioni ambigue» le relazioni che la ER intrattenne con ZI ancorché si trattasse di rapporti di natura lavorativa. Ricorda che una frequentazione può essere considerata «ambigua» se interessa rapporti privi di 3 apparente giustificazione e, soprattutto, se vi è consapevolezza che le persone frequentate sono coinvolte in traffici illeciti, consapevolezza che, nel caso di specie, il giudizio di merito avrebbe escluso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito alla ER un comportamento connivente e richiama il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Sottolinea che nessuna di queste situazioni si è verificata nel caso di specie atteso che i giudici della cognizione hanno escluso che la ER si trovasse in posizione di garanzia e avesse conoscenza dell'attività criminosa posta in essere dagli autori del reato. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta idoneità della condotta tenuta dall'istante a indurre in errore il giudice della cautela. Osserva che tale valutazione deve essere compiuta ex ante tenendo conto di quanto accertato nel corso del giudizio di cognizione e si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto ampi richiami al contenuto dell'ordinanza cautelare senza tenere conto delle conclusioni cui i giudici di merito sono giunti. Osserva in particolare: che la ER è stata assolta dall'accusa di aver partecipato ai fatti corruttivi perché, già in primo grado, si è escluso che ella avesse fornito un contributo consapevole alla realizzazione degli stessi;
che l'ordinanza impugnata ricorda l'esistenza di un libro nero custodito dalla ER «nel quale era annotata la contabilità dei flussi finanziari illeciti e dei loro destinatari pubblici e privati», ma trascura che, proprio la mancata annotazione su quel libro dei «destinatari pubblici» delle somme, ha indotto il Tribunale ad assolvere la ER dai fatti di corruzione a lei addebitati;
che il giudizio di merito ha confermato l'uso di un dispositivo elettronico volto ad impedire possibili intercettazioni nel corso delle riunioni degli associati, ma ha escluso la costante partecipazione ad esse della ER, la quale vi era ammessa solo in 4 particolari occasioni, per breve tempo e non sapeva dell'esistenza di questo dispositivo. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe compiuto una illegittima rivalutazione degli elementi indiziari ritenendo ex ante idoneo ad indurre in errore il giudice della cautela ogni comportamento dal quale potesse essere desunta la consapevole partecipazione della ER alle altrui condotte illecite. Secondo la difesa, poiché tale consapevole partecipazione è stata esclusa, l'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice della cautela non potrebbe più essere valutata nella sua oggettività, ma si dovrebbe tenere conto che non era sorretta dal necessario elemento psicologico. Diversamente opinando, infatti - sostiene la difesa - la riparazione per ingiusta detenzione dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta la persona privata della libertà personale sia stata assolta per carenza dell'elemento soggettivo e ciò confligge con il chiaro disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in base al quale il diritto all'equo indennizzo consegue anche all'assoluzione che sia stata pronunciata «perché il fatto non costituisce reato». 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura dello Stato. 5. Con memoria in data 8 maggio 2023 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso sviluppando in particolare le argomentazioni svolte nel secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento e possono essere trattati congiuntamente atteso che sviluppano argomentazioni tra loro strettamente connesse. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la 5 conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che, «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla 6 base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). È coerente con questi principi l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si pone in contrasto con questi principi e nell'applicarli fornisce una motivazione che non può essere valutata carente, né contraddittoria, né manifestamente illogica, ancorché (se ne deve dare atto) non del tutto correttamente impostata in ragione del riferimento, talora troppo generico, alle ragioni della assoluzione e del troppo insistito richiamo al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura. Si è già detto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione e non rileva che quest'ultimo sia stato definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare. Questa evenienza, infatti, è «fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 già citata). L'ordinanza impugnata muove da queste premesse quando osserva che il giudizio di cognizione ha confermato l'attribuzione all'imputata di alcune condotte cui l'ordinanza cautelare aveva attribuito valore indiziario ed ha escluso il concorso della ER nelle attività corruttive che le erano state contestate e la sua partecipazione al reato associativo non essendovi prova certa: da un lato, della consapevolezza della 7 destinazione delle somme alla corruzione di funzionari pubblici;
dall'altro, della consapevole collaborazione della ER ai fini perseguiti dall'associazione, al cui programma criminoso - secondo i giudici della cognizione - ella non «diede una sua consapevole adesione». La Corte territoriale sottolinea (e il dato non è controverso) che i giudici della cognizione non hanno escluso (anzi hanno ritenuto provato) il compimento da parte della ER (dipendente delle cooperative gestite da ZI) di condotte consistite nel tenere una contabilità separata con riferimento ad una provvista di denaro contante e nel custodire quel denaro provvedendo a prelevarlo sulla base delle indicazioni che le venivano fornite da coimputati, poi condannati con sentenza definitiva. Sostiene che tali condotte, pur ritenute inidonee a fondare l'affermazione della responsabilità per la partecipazione all'associazione e per il concorso nei reati di corruzione da altri commessi, devono essere valutate nel giudizio di riparazione ed escludono il diritto all'indennizzo perché gravemente colpose e idonee a ingenerare la falsa apparenza della commissione di reati. L'ordinanza impugnata sottolinea che la ER era consapevole della «destinazione illecita delle somme» perché custodiva denaro contante in una cassaforte esterna alla sede della cooperativa e ne teneva una contabilità separata in un libretto che conservava in casa e non nel luogo di lavoro. Sostiene che tale generica conoscenza, se è insufficiente a far ritenere la partecipazione al reato associativo e ai reati scopo della associazione (che richiedono un atteggiamento doloso), consente di ritenere le condotte ascritte alla ER gravemente colpose, tali da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. 5. Nel contestare tali conclusioni la difesa osserva che la ricorrente è stata definitivamente assolta dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. perché non v'era prova certa che avesse collaborato consapevolmente con ZI e con altri ai fini perseguiti dall'associazione e sostiene che i giudici della riparazione avrebbero ritenuto provata tale consapevolezza affermando che la ER era «informata delle dinamiche associative». Si obietta in proposito: che la non consapevole condivisione dei fini perseguiti dall'associazione non necessariamente comporta l'assoluta inconsapevolezza delle «dinamiche associative»; che, secondo l'ordinanza impugnata, il ruolo «di contabile e di persona informata delle dinamiche associative» è attribuito alla ER «dalla stessa sentenza di assoluzione» e la difesa si limita a censurare tale affermazione senza smentirla;
che l'ordinanza impugnata fonda le proprie valutazioni, più che sulla consapevolezza delle dinamiche associative, sulla conoscenza della destinazione 8 illecita delle somme che la ER contabilizzava e custodiva, ma il ricorso non si sofferma su questo punto limitandosi a ricordare che - come accertato nel giudizio di cognizione - la ER non aveva precisa contezza della sorte del denaro e dei fini perseguiti dalla associazione. 5.1. Secondo la difesa, anche se avesse saputo che le somme da lei contabilizzate e custodite avevano una destinazione illecita, non essendo a conoscenza di attività corruttive né partecipe dei fini dell'associazione, la ER non poteva supporre che la sua condotta avrebbe potuto determinare un intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione di una misura cautelare. La difesa sostiene, inoltre, che la condotta ascritta alla ricorrente non può essere ritenuta gravemente colposa perché la dipendente di una cooperativa non ha l'obbligo giuridico di impedire condotte illecite dei datori di lavoro. Sottolinea in tal senso che, secondo i giudici della cognizione, la ER non era consapevole dell'attività criminosa concretamente svolta dalla associazione. Come autorevolmente chiarito dalla già citata sentenza Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637: «in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso». Nel caso di specie, la scelta consapevole di collaborare nella tenuta di una contabilità separata, relativa a denaro contante che la ER provvedeva a custodire in una cassaforte posta in un luogo diverso dalla sede della cooperativa - anche se non deliberatamente volta alla commissione di delitti specificamente 9 Il Presidente Il Consigyére estensore individuati - comportava la consapevolezza della illecita destinazione di quelle somme o, quanto meno, la possibilità di rappresentarsi tale illecita destinazione. Pertanto, non v'è alcuna contraddittorietà né manifesta illogicità nell'aver considerato questa condotta gravemente colposa e tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Tale intervento ben poteva concretizzarsi nell'adozione di un provvedimento privativo della libertà personale atteso che - a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - la gestione e tenuta di contabilità in nero ben può collegarsi alla commissione di reati per cui la legge prevede l'applicazione di misure cautelari. A questo proposito è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, di frasi "in codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (tra le tante: Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini, Rv. 245794 in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività). Tali principi possono essere adattati al caso in esame nel quale l'occultamento di attività illecite potenzialmente idonee a determinare l'adozione di misure cautelari non era realizzato attraverso un linguaggio "in codice", ma con la gestione di una contabilità separata e l'occultamento di denaro contante. La circostanza che la ER non sia stata ritenuta consapevole delle finalità dell'associazione e degli scopi cui le somme da lei custodite erano in concreto destinate non rileva in senso contrario perché non vale ad escludere che il suo comportamento, pur non connotato da dolo, possa essere considerato gravemente imprudente. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro mille. Così deciso il 24 maggio 2023