Sentenza 22 settembre 1987
Massime • 2
È inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso contro l'ordinanza che rigetta l'impugnativa avverso il diniego di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza quando intervenga, nel frattempo, una ordinanza di rinvio a giudizio. Infatti non è possibile anticipare il giudizio sulla colpevolezza prima che su di essa si pronunci il giudice competente del dibattimento ne' sindacare - implicitamente, ma necessariamente - in Sede di ricorso un provvedimento di rinvio a giudizio che è sottratto all'impugnazione.*
Non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza allorquando, contestato il concorso morale in rapina (per aver preventivamente concordato la ricezione di compendio delittuoso), si pervenga alla derubricazione e condanna per ricettazione in conseguenza delle argomentazioni difensive valorizzanti gli elementi di fatto noti all'imputato.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1987, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1987 |
Testo completo
8
7
2
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
22.9.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
- I
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 2012
Presidente Dott. NG VELLA
MARCELLINO GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
2. >>> N. 15730/87 GIORGIO BUOGO
3. >>> UMBERTO PAPADIA
+. >> NT LA PENNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LL AT n.13.12.59; 2) SI IT n.15.9.53;
3) D'IN BI n.16.1.63; 4) IO LV n.1.10.54;
5) LI NG n.12.7.62; 6) ON IA IA n.
4.5.46; 7) RO NT n.2.1.49; 8) CA UI n.25.9.33;
9) TO NG n.12.5.41; 10) VE UI n.19.10.52;
11) VI LD n.
1.1.1948 avverso la sentenza della corte di Appello di Bologna Sez.
II- in data 25.9.1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma dott. G. BUOGO
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.G. VITALE
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi
Udit i difensor Avv.ti Rosa Mazzone, Adolfo Lammioni
e Nazzareno Di Mario
FATTO
A seguito dell'arresto operato il 2.2.83
dalla Polizia Stradale di Arezzo a carico di RU
LL PI, RM IG e ER LO quali autori di una rapina in danno dell'autotrasporta-
tore IG VA, i tre venivano sottoposti a pro-
cedimento penale, col rito direttissimo e condan- 3
nati, per tale reato, con sentenza del Tribunale
di Bologna del 16.3.1983 divenuta esecutiva.
Contro gli stessi imputati veniva instaurato un separato procedimento per il delitto di asso-
ciazione per delinquere.
Sul luogo della rapina i Carabinieri di Pon
ticino successivamente ritrovavano tra l'erba una rivoltella cal.38 con matricola abrasa sicché a carico dei tre anzidetti si procedeva anche per i
reati di detenzione e porto illegali di armi clan destine.
ER LO risultava fratello di ER
DO che il 7.1.1983 si era recato insieme al Pe-
truzLL presso il distaccamento di Polizia Stra-
dale di Arezzo onde ottenere la restituzione di un autocarro di proprietà di CH Carmela, madre dei ER, e che nel dicembre 1982 era stato se-
questrato al DO perché guidava senza patente%;B
nell'occasione costui viaggiava con il Petruzzelli
con ER VI, cognato dei ER.
Poiché l'esecuzione della predetta rapina faceva arguire l'esistenza di un'organizzazione delittuosa e poiché ER DO ed il ER ave vano recapito telefonico presso la CH, ve-
niva disposta dal magistrato procedente l'intercet 4 tazione della utenza telefonica della stessa Fra
schini.
Così emergeva che il ER DO ed il
ER erano coinvolti nella rapina avvenuta nel la notte fra il 25 ed il 26 ottobre 1983 ai danni dell'autotrasportatore NO LI e che v'era qualcuno (IG CA detto GI) che chie deva di aggregarsi a loro.
Risultando che ER DO adoperava pure l'utenza telefonica della pizzeria "La Lanterna"
di S. Ilario d'Enza, gestita dai fratelli Aldo e
NI RA, veniva disposta dal magistrato la intercettazione delle comunicazioni anche di quell'apparecchio.
Il 28.10.83 da questa utenza tale IO
OR comunicando con la propria moglie, ri-
feriva di essersi "fatto dare un po' di salame ed un po' di formaggio, comunque dobbiamo solo aspet tare che adesso devono venire, sono andati a Bergamo"
Ciò veniva ricollegato al fatto che po-
che ore prima in S. Benedetto Val di Sambro era stata consumata una rapina ai danni dell'autotra sportatore IZ EN, avente un carico di
salumi e formaggi.
Lo stesso giorno in un capannone sito in 5 -
GO (Bg.) i Carabinieri traevano in arresto
RO NT, ER DO e RT AN
mentre erano intenti a scaricare l'autocarro rapina to al EN alcune ore prima;
nell'interno del capannone veniva rinvenuta merce varia risultata di provenienza delle rapine consumate il 5.10.83 in
danno di MI GI, il 9.9.83 in danno di
AR GI e del furto commesso il 19.10.83
ai danni di DI RI.
Le intercettazioni telefoniche venivano pro rogate ed estese ad altre utenze, consentendo così di identificare altre persone che apparivano colle gate alle rapine, tra cui Aldo GL chiamato 11110 chiattone", GI D'TI, il predetto Mag
gio OR nonché CA IG, BE RI
(convivente del ER DO), FE ES
e AL RI NA.
Risultava poi che la BE e la LD
(quest'ultima coniugata con AN AT) ave
vano rilevato dai fratelli RA, i quali peral-
tro continuavano a lavorarvi, la pizzeria "La Lan-
terna" di S.Ilario d'Enza.
Essendo stato spiccato ordine di cattura con i suddetti per il delitto di associazione per tro delinquere di stampo mafioso, al momento dell'ese-
Ext 6
cuzione venivano rinvenute nell'abitazione della
BE n.30 confezioni di cicatrene risultati ru bati dall'auto dell'informatore medico BE
come. VE il quale riconosceva pure propria, una giac
he era sta ca sottrattagli insieme ai medicinali, c c
ta consegnata ai Carabinieri dell'autotrasportato-
re HE Di ST, rimasto vittima di una rapina il 22.9.83, il quale al momento di denunciarla ave va segnalato che i rapinatori, per consentirgli un riparo dal freddo, gli avevano dato l'indumento.
Inoltre nelle abitazioni di AN Mu-
sella (snetimentalmente legata al CA IG) di
ER AN (moglie di ER VI) di Mon tali Maria Nadia e del di costei marito AN Tor
natore erano ritrovati capi di biancheria prove- nienti da altra rapina consumata in danno del-
l'autotrasportatore OR ON e parte del la refurtiva proveniente dalla rapina in danno del LI.
Allorquando al ON ed alla di lui moglie,
SU ON, erano mostrate le fotosegnaleti che degli imputati, essi riconoscevano quelle del
ER e del CA precisando inoltre che il CA
parlava con una particolare inflessione metallica%;B
circostanza risultata vera per la presenza di pro- 1 7
tesi applicata a seguito di intervento chirurgico sulle corde vocali del CA.
Durante la fase istruttoria i due fratelli
RA assumevano che le telefonate fatte o ricevu te sulla utenza della pizzeria "La Lanterna" ed in tercettate dalla Polizia erano state loro imposte dal Verde e dai suoi complici, di cui erano divenu
ti succubi tanto da avere dovuto cedere l'eserci-
zio per soli cinque milioni;
il RA NI poi indicava nel GL colui che gli aveva affi-
dato il compito di telefonista, impartendogli le direttive su ciò che doveva comunicare agli affi-
liati.
Sulla base di quanto sopra e delle dichia-
razioni degli imputati, costoro venivano tratti a
giudizio al fine di rispondere, limitatamente a quan to riguarda gli odierni ricorrenti:
- tutti, tranne la AL ed il AT:
A) del delitto di associazione di tipo camorristi- co art.416 bis.art. C.P.) nella quale ER DO, Cer
vasio, IO e CA avevano funzioni direttive e gli altri funzioni partecipative il D'TI, il IO, il ER, il ER
il RO, il RT, il CA, la BE
ed il GL: 8
D) dei delitti di rapina aggravata, ai sensi degli artt. 110, 112 n.1, 628 I° e III° co. n.l e 2,
61 n. 7 C.P. in danno di 1) LI NO,
2) EN IZ, 3) MI GI, 4)
AR GI
E) del delitto di furto dei prodotti e dell'autoar ticolato sui quali venivano trasportati, in dan no della Ditta Mainopende Bense, rappresentata da DI RI (artt. 112 n.1, 624, 625 n.2, 5
7 e 61 n.7 C.P.)
F) dei delitti di sequestro di persona degli au-
totrasportatori 1) LI NO, 2) Sensi
ni IZ, 3) MI GI, 4) AR Giu
seppe, ai sensi degli artt.81 cpv., 110, 112,
605, 61 n.2 C.P.
G) dei delitti di detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 C.P.
2 e 4 L.
2.10.1967 n.895 e succ. modifiche
ER DO e ER inoltre:
H) di concorso con ER LO, col RULL
e con l'Amante nella rapina in danno di IG
VA
I) di concorso nella detenzione e nel porto della pistola cal.38 special
L.) di concorso nella detenzione porto di arma clan 9
destina
- ER DO e BE
M) del delitto di rapina in danno dell'autotraspor-
tatore HE Di ST, ai sensi degli artt.
110, 112 n.1, 628 I° e I II° CO. n. 1 e 2, 61 n.7 C.P.
N) del delitto di sequestro di persona in danno del medesimo Di ST (artt.110, 112, 605, 61 n.2
C.P.)
0) del delitto di furto dell'autovettura di VE
BE (artt. 110, 112, 624, 625 n.2, 5 e 7
e 61 n.2 C.P.)
ER DO, ER, IO, D'TI e CA
P) del delitto di rapina in danno di ON Sal
vatore e ON SU (artt.81 cpv. 110,
112 n.1, 628 I° E III° cpv. n.1 e 2, 61 n.7 C.P.
Q) del sequestro di persona dei predetti (artt.81
cpv., 110, 112, 605, 61 n.2 C.P.)
R) di detenzione e porto illegali di armi
- AL e AT:
S) di ricettazione di merce proveniente dalla ra-
pina commessa sub P) (artt.110 e 648 C.P.).
Investito della cognizione del procedimen to, e di altri riuniti per connessione probatoria,
il Tribunale di Bologna, con sentenza del 22 gennaio - 10
ricorrenti:
derubricava, nei confronti degli imputati chiama ti a risponder , la imputazione di associazione per delinquere di tipo camorristico in associa-
zione per delinquere di tipo semplice, ai sensi dell'art. 416 C.P.%;
dichiarava BE RI colpevole di tale reato infliggendole la pena' di tre anni di re-
clusione dichiarava il D'TI ed il IO responsabili
-
di semplice partecipazione all'associazione pre-
detta nonché dei reati sub D2), F2 e G), vinco-
lati nella continuazione, condannandoli alla pena di 6 anni di reclusione e di L.2 milioni di multa dichiarava RT e RO responsabili di
-
semplice partecipazione all'associazione di cui all'art.416 C.P. nonché dei reati sub D2, F2 e G,
tutti riuniti nella continuazione e, previa conces sione di circostanze attenuanti generiche rite-
nute equivalenti alle aggravanti, li condannava alla pena di 4 anni di reclusione e L.1.000.000
di multa dichiarava il AT e la AL colpevoli
-
del delitto di ricettazione sub S, irrogando la pena di 1 anno e sei mesi di reclusione di L.e 11 -
700.000 di multa ciascuno dichiarava il CA colpevole di partecipazione
-
alla predetta associazione per delinquere non-
ché dei reati sub D1 e 2, F1 e 2, G, P, Q, R,
tutti riuniti nella continuazione e, con la con-
cessione di attenuanti generiche ritenute equi-
valenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di 5 anni di reclusione e L.
1.500.000 di multa dichiarava il GL responsabile del delitto
-
di cui all'art.416 C.P. nonché dei delitti sub D,
F ed E, condannandolo alla pena di 6 anni di re-
clusione e L.
3.000.000 di muta dichiarava il ER ed il ER colpevoli dei reati di associazione per delinquere comune con funzioni direttive, nonché di tutti gli altri reati loro contestati, irrogando la pena di 9 an ni di relreclusione e di L.
3.000.000 di multa al Cervasio e di 10 anni di reclusione e di L.4.000.000
di multa al ER
applicava inoltre le conseguenti pene accessorie e misure di sicurezza
Assolveva:
la BE da tutti gli altri reati ascrittile per insufficienza di prove;
_
il D'TI ed il IO dai reati di cui ai
ا سلام 12
-
capi D1, 3 e 4. F1, 3 e 4, P, Q, R, per insuffi cienza di prove il RT ed il RO dai reati sub D1, 3 e
4, E, F1, 3 e 4 per insufficienza di prove il CA dei reati sub D 3 e 4, F 3 e 4 per in-
sufficienza di prove il GL del reato sub E per insufficienza di prove.
La sentenza del Tribunale veniva appellata dal P.M., dal P.G. (che successivamente vi rinun-
ciavano) nonché da tutti gli odierni ricorrenti e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del
25.9.86 dopo avere puntualizzato un diverso crite-
rio temporale della data di iniziale costituzione dell'associazione, escluso le funzioni direttive in capo al ER, derubricato in ricettazione i delitti contro il patrimonio ascritti al Vigliet
ti, dichiarava anzitutto inammissibili le impugna-
tive del P.M. e del P.G.
Riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta a BE RI,
Assolveva il ER dalle rapine sub D 3.
e 4, dai correlati sequestri di persona sub F3 e 4,
dai delitti sub G, limitatamente alla detenzione ed al porto delle armi utilizzate nelle anzidette rapi - 13 1
ne, nonché dai delitti sub H, I ed L limitatamente alla rapina in danno di IG VA;
lo dichiarava colpevole di semplice partecipazione all'associa-
zione per delinquere semplice e rideterminava la pena in anni sei di reclsuione e L.2.000.000 di
multa.
Riduceva la pena inflitta al D'TI ed al IO ad anni cinque di relcusione e L.1.500.000
di multa.
Assolveva il CA dai reati sub D n.1 e 2,
F1 e 2, G limitatamente alla detenzione e porto del le armi utilizzate nelle rapine ai danni del Mar- cotulli e del EN, rideterminando la pena in ordine ai residui reati nella misura di quattro anni di reclusione e di L.
1.000.000 di multa.
Assolveva il AT dal delitto di ri-
cettazione ascrittogli per insufficienza di prove.
Riduceva la pena inflitta a ER DO
alla misura di otto anni di reclusione eL.3.000.000
di multa.
Dichiarava il GL colpevole dei delit ti di partecipazione ad associazione per delinquere semplice nonché di ricettazione continuata, tutti riuniti in continuazione e gli infliggeva la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di L.1.000.000
Es-f 14
di multa.
Rigettava gli appelli della AL, del Martinelli e del RO, adeguando alla nuova pro-
nuncia le pene accessorie inflitte al CA ed al
GL.
Contro la sentenza di secondo grado sono.
state presentate dichiarazioni di ricorso a questa
Suprema Corte da o nell'interesse degli imputati elencati in epigrafe.
A sostegno delle relative impugnazioni viene dedotto:
1) per AL RI NA l'assoluta mancanza del la motivazione in ordine alla consapevolezza del la illegittima provenienza di quella poca merce datale dal ER ed in ordine alla richiesta di modifica della imputazione da ricettazione ad incauto acquisto di cui all'art. 712 C.P.
2) per AT AN la contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo risoltosi con una assoluzione per insufficienza di prove, per il solo fatto del reperimento di biancheria fem minile nella casa in cui abitava con la moglie dalla quale, però, era legalmente separato, men tre non si poteva considerare come elemento a
suo carico la semplice conoscenza del ER, -15
sicché mancavano sia prove che indizi. Spettava,
di conseguenza, l'assoluzione con ampia formula.
3) per RT AN e Parola Antonio:
a) la violazione dell'art.416 C.P. e, comunque,
la nullità della sentenza per difetto di motiva zione ai sensi dell'art.475 n.3 C.P.P.
Ciò in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui sarebbero mancati gli elementi costitutivi ed in particolare l'accordo consapevolmente permanen- te, da tenere ben distinto dagli accordi presi di volta in volta per la realizzazione dei sin goli reati, da escludere nei confronti del Mar- tinelli e del RO oltretutto perché ad essi era stata riconosciuta la partecipazione alla parte terminale di un solo fatto, al massimo qualificabile quale tentata ricettazione.
Inoltre difettava la prova sulla loro consape- volezza e volontà di eseguire compiti preordina ti e collegati con altri reati commessi da terzi nonché sulla loro adesione al Patto criminale b) l'erronea applicazione degli artt.628 e 605
C.P. dato che, una volta esclusi dall'associa-
zione per delinquere e da una divisione di compi ti, ad essi non poteva essere attribuita -per- 16
-
4)
mancanza di indizi- neppure la rapina ed il se questro di persona subiti da IZ EN
c) violazione di legge in relazione all'art.114 C.P. ed errata applicazione degli artt. 69 C.P.
e 479 C.P.P. dato che le ragioni esposte a pro-
posito degli altri imputati per attribuire equi valenza tra le circostanze attenuanti generiche ed aggravanti non potevano avere carattere gene rale ma andavano poste in riferimento alle singo le persone. Inoltre nulla era stato detto sulla mancata ap-
plicazione della diminuente della minima parte-
cipazione, di cui all'art.114 C.P., chiesta dal la difesa.
Mancava infine la motivazione relativa alla in sufficienza di prove dagli altri reati, che non poteva essere fondata su dubbio meramente sog-
gettivo.
per BE RI si deduce l'inosservanza dell'art. 133 C.P. in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generi che, rifiutate omettendo di considerare i motivi a delinquere ed il carattere del reo, la condot
ta di vita antecedente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale. 17
-
5) per ER VI si deduce: A) la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 133 C.P. in
relazione agli artt. 62 bis C.P. e 524 n.1 C.P.P.
essendo stata adottata una motivazione apparente insufficiente e contraddittoria sul rifiuto del le circostanze attenuanti generiche
B) la totale mancanza di motivazione sulla con- danna per il furto di cui al capo E di cui si era sempre dichiarato innocente.
6) per ER DO si denunzia l'erronea applica-
zione della legge penale nell'avergli attribuito la responsabilità in ordine alle rapine MI
ed Artali sul presupposto della semplice posizio ne gerarchicamente preminente nel reato associa tivo ma senza dimostrare l'apporto consapevole di un contributo causale al loro verificarsi.
Sul punto -secondo il ricorrente- v'era inesisten za di prove così come mancanva anche per il fur to di cui al capo E della rubrica in ordine al quale v'era pure mancanza di una motivazione qualsiasi.
7) per GL Aldo si deduce:
a) la violazione dell'art.475 n.3 C.P.P. in rela zione all'art.416 C.P., sostenendosi esservi stato un difetto assoluto di motivazione, illo 18
gica, contraddittoria ed affetta da travisamento di fatto circa la sussistenza della prova dé un
preventivo accordo a carattere generale e con-
tinuativo diretto alla attuazione di una serie di delitti non singolarmente individuati b) la violazione dell'art.477 C.P.P. in rela-
zione al ritenuto delitto di ricettazione, non
essendo stata rispettata la dovuta correlazione tra sentenza ed accusa contestata, dato che non erano contenute nelle originarie imputazioni le condotte di ricettazione poi ritenute dal giudi ce di merito c) violazione dell'art.475 n.3 C.P.P. per difet to assoluto di motivazione in ordine alla enti-
tà della pena irrogata nella misura di un anno per la continuazione.
8) per CA IG un difensore denuncia la man-
canza di motivazione in ordine alla richiesta
-
che si assume espressamente formulata- di ridu zione della pena base.
Altro difensore deduce:
a) l'inosservanza e l'erronea applicazione del la legge penale, ai sensi dell'art.524 n.1 C.P.P
in relazione all'art.416 C.P., essendosi con-
dannato il CA per associazione per delinquere 19
che richiede la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuato allo scopo di commettere più delitti, laddove egli risultava partecipe ad una sola rapina b) la mancanza e la contraddittorietà della mo-
tivazione ai sensi dell'art.475 n.3 C.P.P. in re lazione all'art. 416 C.P., per non essersi dimo strato che sussisteva un vincolo associativo cui aveva partecipato esso CA laddove l'accor do occasionale ed accidentale ad un singolo fat to non poteva essere equiparato alla partecipazio ne ad un'associazione criminale c) la mancanza e la contraddittorietà della mo-
tivazione, relativamente alla richiesta di cir costanze attenuanti generiche da qualificare co me prevalenti rispetto alle aggravanti;
mediante ripetizione della motivazione del primo giudice,
nonostante la intervenuta modifica del quadro processuale.
9) per D'TI GI e IO OR si denunzia:
a) l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla dedotta nullità delle intercettazioni tele foniche, risultando viziati sia i provvedimen-
ti originarii che le avevano disposte, sia quel - 20
- li -immotivati- di proroga, che peraltro investi vano le conversazioni tra indiziati e persone estranee
(b) la carenza di motivazione e l'erronea appli cazione di legge in ordine alla loro partecipa zione al sodalizio criminoso senza nemmeno indi carne il ruolo e sul solo presupposto del fatto che essi erano a conoscenza dei suoi membri.
DIRITTO
La pregiudiziale di rito avanzata nell'in-
teresse dei ricorrenti D'TI e IO, dedu-
centi le nullità delle intercettazioni telefoniche e la inutilizzabilità della prova così raccolta,
deve essere esaminata per prima in considerazione della sua precedenza logica, pur se deve essere re-
spinta per le esaustive e giuridicamente ineccepi bili argomentazioni spiegate dalla Corte di Appel
lo di Bologna. Invero, come testualmente precisa l'ulti comma dell'art.226 C.P.P., le intercettazioni mo telefoniche compiute dalla polizia giudiziaria,
seppure abbisognano di autorizzazione dell'autorità
giudiziaria che serve a garantire il rispetto dei limiti posti dall'art.226 bis C.P.P. alla garanzia della inviolabilità delle comunicazioni stabilita 21
dall'art. 15 della Costituzione, rimane pur sempre un atto preliminare alla istruzione, da inquadrare nell'ambito degli artt.219 e segg. C.P.P. Pertanto, come non abbisognano del preventi vo avviso di procedimento previsto dall'art. 304 C.P P.
che oltretutto le vanificherebbe, così non neces-
sitano del previo raggiungimento di prove in ordine a taluno dei reati indicati nel menzionato art.226
bis C.P.P. cui le intercettazioni avrebbero fun-
zioni additive ○ di puntello, dato che esse invece
-
servono di per sé stesse al raggiungimento di tali prove, anche autonomamente, bastando quel fumus indiziario -e quindi anche solo logico- ritenuto dall'A.G. inquirente serio e concreto oltre che
sufficiente a sorreggere il decreto motivato di cui all'art.226 ter C.P.P.
Ne consegue che è legittimo il decreto con cui il magistrato autorizzante le intercettazioni,
senza indugiare in un'analitica esposizione dei singoli indizi che lo sorreggono, faceta semplicemen te richiamo agli atti di polizia giudiziaria -che in tal caso fa propri- dai quali possano desumersi,
anche per via soltanto logica o deduttiva, quegli elementi indizianti che giustificano la richiesta e la conseguente autorizzazione per la loro serie gif 22
tà e concretezza sintomatica (Cass.Sez. I 22.9.79
n. 6693 Pino%3B idem 22.6.1982 n.8342 Ambrosi;
idem
13.1.1983 n.4444 Giudice%; idem 10.5.83 n.6673 Alai
m0; idem 26.3.85 n.841, Masciari;
Sez.VI 28.9.85
n. 1200 Leone;
idem 29.1.87 n.4680 Buzzurro) al fi ne di individuare ed identificare i soggetti auto ri di uno dei reati specificati nell'art.226 bis.
C.p.p.
Del pari, allorquando si provvede alla pro roga di precedenti decreti autorizzativi di inter cettazioni telefoniche, poiché la postergazione del termine finale sta solo a significare la sem-
plice insufficienza di quello in precedenza fissa to, non è necessario ripetere in motivazione le condizioni legittimanti il provvedimento, già in dicate in quello originario, ma basta menzionare quest'ultimo e la persistenza delle predette con-
dizioni per soddisfare l'obbligo della motivazione richiesto dal secondo comma dell'art.226 ter C.P.P.
(Cass.Sez.II 25.6.84 n.10757 Salvioli;
Sez.I 4.4.
1986 n.10224 Mannoia;
idem 6.11.86 n.3623 Ji Proprio)
Pertanto, nel caso in esame in cui il tipo di reato (rapina ai T.I.R) ed il loro ripetersi lasciavano concretamente desumere l'esistenza di una organizzazione dedita a tali crimini e capace 23
-
di fare rapidamente scomparire sia i grossi auto-
mezzi sia l'ingente quantità di merce, oltre che
realizzarne il profitto in termini pecuniari, ap-
paiono infondate le censure mosse avverso i decreti
autorizzativi delle intercettazioni risultando es-
si legittimamente spiccati nel presente procedimento.
Ed appare del tutto ovvio come la funzione di acquisizione probatoria oltre che di individua-
zione dei soggetti coinvolti nei reati in questione renda del tutto legittima la prova raggiunta at-
traverso le intercettazioni pure nei confronti di soggetti verso cui originariamente non siano sorti indizi, invece successivamente emersi nel corso del le predette intercettazioni, quando come nel caso in esame- erano presenti condizioni estrinseche di legittimità che autorizzavano ab origine la com pressione dei diritti tutelati dall'art.15 della
Costituzione. Le censure mosse dal D'TI e dal Mag
gio, deducenti la nullità delle disposte intercet tazioni telefoniche e la inutilizzabilità delle pro ve così raccolte, risultano pertanto infondate e
vanno respinte.
Nel completare l'esame della posizione di tali ricorrenti devesi rilevare, in ordine alle re-
M I 24 -
sidue doglianze le quali investono la ritenuta loro partecipazione al sodalizio criminoso, che i giu-
dici del merito, dopo avere in premessa indicato la pluralità di elementi di fatto sintomatici dell'af fectio societatis scelerum, collegati fra loro con
1
iter logico che non dà spazio a censure di legitti mità, hanno poi proceduto all'esame di ogni singola posizione degli imputati.
Quella del D'TI e del IO è stata presa in considerazione ai fogli da 267 e 270 nei quali la motivazione concernente la loro responsa- bilità pel delitto di cui all'art. 416 C.P. non è
limitata soltanto alla loro semplice conoscenza degli altri sodali, alla pratica con essi, né alla loro partecipazione alla sola rapina in danno del
EN bensì anche al contenuto di plurime (e non solo due) telefonate che li riguardano, particolar mente significative (e si è dato anche conto delle loro implicazioni) della loro partecipazione ad al tre attività delittuose della banda, dei cui pro- fitti erano in attesa ed ai quali non intendevano rinunciare a favore dei carcerati dopo l'arresto del ER, del RO e del RT, anzi ricer cando il coimputato GL al fine di farsi pa-
gare. - 25 Devesi a tal punto ricordare che, pur es-
sendo pacifica l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine per la cui consumazione è
stata costituita l'associazione criminale, di tal-
ché il primo delitto può sussistere, di per se stes
so, anche se non vengono realizzati gli altri reati
-scopo, non per questo appare necessario che le pro ve relative al delitto associativo debbano essere distinte ed in aggiunta rispetto a quelle concernen ti i reati-fine, in quanto le polivalenze probatorie degli elementi di fatto acquisiti nel processo pos sono spiegare la loro efficacia non solo al fine di dimostrare la sussistenza e la paternità dei sin-
goli reati ma anche -e specialmente nei casi in cui un sodalizio non risulti consacrato in atti forma-
li appunto per la sua natura ed i fini delittuosi perseguiti- al fine d'essere sintomatiche del ge-
nerico accordo criminale che ne sta a monte e che persiste pur dopo la realizzazione dei singoli rea ti-fine.
La sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai suaccennati principi di diritto, ha va lorizzato le prove acquisite nelle loro logiche in terconnessioni, con apprezzamenti il cui merito
sfugge alla sindacabilità di questa Suprema Corte, 26
ond'è che le doglianze mosse coi ricorsi del D'Ago
stino e del IO appaiono infondate.
I loro gravami devono essere pertanto re-
spinti.
Passando all'esame degli altri ricorsi va rilevato che la AL si duole d'essere stata ri conosciuta colpevole del delitto di ricettazione de la merce, d'origine furtiva, rinvenuta nella sua abitazione, deducendo d'essere ignara della prove-
nienza illegittima della poca merce sequestratale ed in subordine insistendo per la degradazione del delitto nella contravvenzione per incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 C.P.
Sul punto si muove censura per carenza as-
soluta di motivazione.
Appare ovvio rilevare anzitutto che, atte la formulazione della norma di cui all'art.648 sa C.P. il quale, configurando un delitto, postula il dolo e la consapevolezza dell'origine delittuosa di ciò che si ricetta, ove si dimostri la ricor-
renza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale delitto non è necessario indugiare nella motivazio ne sulla insussistenza della contravvenzione al-
l'art. 712 C.P. venendone questa esclusa dalla di-
versità dell'elemento intenzionale ravvisato nel 27
delitto.
Per quanto riguarda, poi, la motivazione di ogni sentenza, va sottolineato che la presenza de gli elementi di fatto utili a dimostrare la sussi-
stenza degli elementi costitutivi di un reato, quan do già evidenziati in una parte della sentenza L
necessariamente ripetuti in altranon devono essere
parte, pur se utili ad evidenziarne la incidenza probatoria, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione si tragga la dimostrazione della avvenuta valorizzazione dei fattori di rilievo essen ziali ai fini della sussumibilità in fattispecie penali di ogni condotta.
Nella specie non va trascurato che, secondo la ricostruzione dei fatti storici operata dai giu dici di merito, la pizzeria "La lanterna" in S. Ila
rio d'Enza era gestita oltre che dalla BE Pa
trizia, anche dalla AL e che quivi erasi costi tuito il covo dell'associazione per delinquere,
quivi arrivavano le comunicazioni dei componenti il sodalizio criminale, da qui partivano gli ordine,
ivi convenivano di volta in volta coloro che doveva no partecipare alle singole rapine od ai furti.
La AL, secondo la impugnata sentenza
(fg.261) dava altresì ospitalità al Vigliett, allor 28
-
quando costui si recava in S. Ilario per concordare lo smercio della refurtiva, ed inoltre forniva la stessa sua abitazione ai componenti dell'associa-
zione come luogo d'incontro (fg.277).
Dal complesso di siffatti elementi, evidenzia ti man mano nella sentenza impugnata, s'è evidente-
mente tratto il convincimento che "non può sussi-
stere dubbio né in ordine all'elemento oggettivo del reato (ricezione della refurtiva) -che del resto la stessa Montali non smentisce- né a quello psico logico (coscienza della illegittima provenienza)".
Siffatto convincimento è dunque ancorato a precisi elementi di fatto versati nel processo, sul la cui interpretazione -in quanto fornita di logi ca dignità- non è consentita censura al giudice della legittimità in quanto implicherebbe una riva lutazione dei dati storici.
La deduzione della AL che nega la con-
sapevolezza della origine delittuosa della merce da essa ricevuta non può quindi trovare ingresso in questa sede in quanto il giudice di merito ha dato spiegazione in senso opposto senza incorrere in vizi logici né giuridici. Devesi quindi dissentire dalle conclusioni del suo ricorso.
Quello del AT, marito della AL - 29
da questa separato ma coabitante nella stessa abi tazione, si duole della sua assoluzione con formu la dubitativa dal medesimo delitto di ricettazione contestato alla moglie, perché, in tesi, gli sareb be spettata formula pienamente liberatoria.
Va subito puntualizzato che non sussiste al
cuna contraddizione fra l'affermazione secondo cui
"l'appello è fondato" e la conclusione assolutoria con formula dubitativa attesocché in prime cure il Tornatore era stato riconosciuto colpevole e con-
dannato, laddove in appello è stata modificata la conclusione di sintesi in una delle formule assolu torie;
in questi limiti ed in tali sensi va letta
l'affermazione sopra riportata che non è quindi antitetica alle conclusioni.
Va poi rilevato che il ricorrente è stato assolto, secondo quanto è dato desumere dalla moti vazione, non perché vi sia stato dubbio sulla sua consapevolezza dell'origine delittuosa della merce ricevuta dal ER, poiché in tale caso il dub bio su di un elemento che non è costitutivo del delitto di ricettazione, ma che ne costituisce pre supposto, avrebbe imposto l'assoluzione perché il fatto non costituiva reato, salva la verifica del la subordinata ipotesi contravvenzionale di cui al
Birk 30
l'art. 712 C.P.
Il dubbio, invece, è ricaduto sul fatto mate riale della ricezione -congiuntamente alla moglie- della merce rubata, direttamente da parte del Cer-
vasio, di cui egli era amico e frequentatore, in qual contesto di luoghi e di persone, superiormente specificato a proposito della AL, parzialmente paralizzato dalle considerazioni in ordine alla na tura degli oggetti (per donna) ed allo stato di se parazione coniugale attenuato dalla persistente coa bitazione sotto lo stesso tetto.
La pluralità di valenze probatorie dei fatti versati in processo, oggettivamente certi ma propuų
gnanti alcuni una soluzione ed altra una opposta,
senza che gli uni riuscissero ad elidere o sopraf-
fare gli altri, corrisponde ad ipotesi classica per
l'applicazione di formula assolutoria dubitativa.
Anche il ricorso del AT deve quindi essere respinto.
Quelli del RO e del RT contesta no la loro responsabilità in ordine all'associazio ne per delinquere.
Va qui precisato che le censure mosse possono
essere esaminate in questa sede solo per quanto riguarda la partecipazione di ognuno di essi al 31 1
sodalizio criminoso o per quanto concerne l'affectio sociatatis scelerum, ossia per l'aspetto soggettivo,
dato che per quanto riguarda l'aspetto oggettivo,
ossia la presenza degli elementi obbiettivamente ne cessari a costituire l'associazione per delinquere,
non erano stati mossi rilievi in appello (come già
evidenziato dai giudici di secondo grado) sicché non possono essere sollevati per la prima volta in questa sede.
Relativamente alla sussistenza di un ac-
cordo criminale generico, volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati contro il patri monio, ed in particolare di rapine ad autotrasporta tori di grossi veicoli, devesi qui richiamare -ed il discorso vale per tutti i ricorrenti al fine di evitare ripetizioni- la motivazione della sentenza impugnata che, nell'ovvia assenza di atti formali consacranti l'accordo, ha ravvisato l'intervenuto pactum scelerum desumendolo attraverso l'indagine su di una serie di specifici e ben indicati atti ri tenuti sintomatici dell'incontro delle volontà
non per l'esecuzione solo di alcuni e n individua ti reati bensì per un generico piano criminale che continuava a sussistere ed a vincolare i sodali pur dopo la realizzazione di singole rapine o di - 32
-
furti e pur nella interscambiabilità dei ruoli ese cutivi fissati dall'organizzatore ER DO.
A tal fine sono stati valorizzati, quali elementi significativi del pactum, il collegamento.
costante di tutti gli imputati, il punto di riferi mento certo, costituente il centro, la sede del so dalizio ed il rifugio in posizione strategica, la permanenza nel tempo dell'attività, l'omogeneità del l'oggetto, nonché -in particolare- l'impiego di un capannone in GO (Bergamo) adibito a deposi to della refurtiva non di un solo colpo ma destina to alla continua ricezione della merce proveniente da una serie interdeterminata di rapine o furti,
ove, infatti, venne recuperata merce proveniente da alcune rapine e da un furto.
E' stato valorizzato altresì il tentativo di associare anche tale FE ES affinché,
in aggiunta al GL, ricevesse e commercializ zasse la refurtiva, come indicativo dell'intento di estendere il programma delinquenziale.
Si è poi concluso che il mutamento degli esecutori materiale delle rapine, convocati di vol ta in volta, a seconda delle necessità e delle cir costanze, era irrilevante ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo poiché ogni compartecipe 33 -
era ben consapevole del proprio contributo alla or ganizzazione e delle sue parti.
Tanto è stato richiamato perché la indivi-
duazione, lo spessore probatorio, la scelta degli elementi ritenuti di decisivo rilievo, la loro in-
terpretazione, i collegamenti fra di loro, costi-
tuiscono appannaggio esclusivo del giudice di merito che li deve utilizzare al fine di spiegare, con la motivazione, le ragioni della sua decisione.
Quando ciò viene effettuato in maniera logi camente razionale, senza omissioni né travisamenti e con iter logico immune da vizi, nel rispetto del le norme di diritto sostanziale e processuale, il risultato di sintesi è sottratto alle censure di questa Corte cui è demandato un compito di verifica sul piano della sola legittimità, non del merito che è passato attraverso il vaglio di due gradi. Sicché è inibito a questa Suprema Corte un esame il quale riprenda in considerazione gli ele-
menti di fatto, attribuisca loro diversa valenza,
li colleghi o li interpreti in altra maniera, atte-
socché ciò rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito non di quello della legittimità.
Nella specie va dato atto che i giudici del merito nell'esame degli elementi sintomatici dell'af
f
-
s s
E 34 -
fectio societatis, hanno enucleato -come s'è visto-
elementi certi, li hanno valorizzati e collegati in maniera razionale, ne hanno dato conto attraverso congrua e chiara motivazione, ne hanno tratto con-
seguenze giuridicamente corrette, ond'è che il giu dizio finale sull'elemento soggettivo dell'appar-
tenenza ad una societas scelerum non soffre censure
Per quanto concerné, poi, in particolare il RT ed il RO (ossia due delle tre per sone arrestate nel magazzino-deposito della refurti va in GO, poche ore dopo la consumazione del la rapina in danno del EN, con l'autocarro di costui e con la merce in procinto d'essere sca-
ricata oltre a quella proveniente da altri delit ti consumati in precedenza) la loro non casuale né
semplicemente contingente presenza in quell'episo-
dio è stato dai giudici di merito esaminata alla stregua di ben precisate risultanze processuali
(frequenza della pizzeria ammessa dagli imputati,
deposizione dei fratelli RA e del Tornatore
sulla loro partecipazione stabile al gruppo capeg-
giato dal ER, risultanze di intercettazioni tele foniche sia sulla presenza dell'auto del RO sot to l'abitazione della AL, fatta appositamente rimuovere per evitarne il rintraccio dalla Polizia - 35
-
subito dopo l'arresto dei tre sia sulla reale loro partecipazione alle rapine) dalle quali si è rite-
nuto emergere sia la loro intraneità all'associazio ne delittuosa sia il loro concorso materiale nella rapina in questione, sicché di questa è stata cor-
rettamente esclusa la possibilità di derubricazione in tentata ricettazione.
E se si tiene conto che vi può essere respon sabilità anche per la sola partecipazione ad una
vi siaassociazione per delinquere pur quando non stato concorso (o comunque non risulti) nella ese-
cuzione di alcuno dei reati-fine, appare evidente come la condanna del RO e del RT solo per una delle rapine e reati connessi nonché l'asso
luzione (per insufficienza di prove) dalle altre e dal furto, da un lato non contraddica e non sia in
compatibile con l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, dall'altra, dimostri la
corretta applicazione del principio per cui i sem-
plici partecipanti ad un'organizzazione criminale non rispondono genericamente di concorso in tutti i reati da questa posti in essere, bensì solo di quelli cui risultino avere dato un consapevole con tributo causale volontario ed efficiente, materia le od anche solo morale. 36
Pertanto devonsi respingere i primi due moti vi spiegati a sostegno del ricorso del RO e del
RT.
Quanto al terzo, va rilevato:
che il giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto ai sensi dell'art.69 C.P. impli ca una valutazione assolutamente discrezionale che è frutto di un apprezzamento complessivo di elementi circostanziali attenuanti ed aggravanti, ad sicché non è possibile né necessario indugiare minuziosamente su tutti quegli elementi che mili tano a favore di ogni soluzione.
Ciò che appare necessario è che dalla motivazione emerga avere il giudice di merito tenuto conto urime circostanze opposte, le abbia soppedelle plurime sate e sia addivenuto al giudizio comparativo.
In particolare, seppure la soggettivizzazione del le circostanze attenuanti generiche implichi una valutazione ad personam, tuttavia non va trascu-
rato che l'esercizio di ogni potere discreziona-
le (e quindi anche del giudizio di valenza compa rativa) debba essere manifestato alla stregua dei criteri di cui all'art.133 C.P, e, fra questi,
sono quelli che riguardano l'aspetto oggettivo del la condotta del reo (art.133 prima parte n.ri 37
1 e 2 C.P.) iquali possono essere comuni ad altri concorrenti.
Non è illegittimo, pertanto, l'omogeneo esercizio del potere discrezionale nei confronti di più col pevoli allorquando si dia prevalenza ad elementi che rispecchiano gli elementi oggettivi della comunte condotta, né, di conseguenza, il richiamo
-per ogni concorrente nel reato alle ragioni già esposte in relazione ad uno di essi. addle;
di una partecipazione, Minima ed irrisoria l'apodittica asserzione contenuta nei motivi di
-
appello, senza la spiegazione delle ragioni poste a sostegno di tale asserzione e della richiesta
della diminuente di cui all'art.114 C.P., rendeva f
inammissibile la richiesta stessa per mancata specificità del relativo motivo, sicché il giu-
dice di appello non aveva altro obbligo di motiva zione che fosse diverso da quello dichiarativo del la sua inammissibilità, ai sensi dell'art.201 C..P.P
Gli imputati non hanno quindi alcun interesse a
dolersi in questa sede del fatto che i giudici di appello abbiano omesso di motivare sul merito del la richiesta suddetta.
eguale, stereotipa genericità andava riconosciu ta nel motivo di appello postulante l'assoluzio ne con formula piena, anzicché dubitativa, da - 38
tutti gli altri, numerosi reati per rispondere dei quali gli stessi RO e Martinelli erano stati tratti a giudizio. Anche su tale punto, quindi, gli stessi ricorren ti, non hanno interesse a dolersi in questa sede dell'omessa motivazione di merito da parte dei giudici di appello in ordine alle ragioni indu-
centi alla formula dubitativa.
Conseguentemente tutti i motivi spiegati a suffragio dei ricorsi del RO e del Martinel-
li devono essere disattesi o respinti.
Per BE RI viene -col ricorso- mossa censura unicamente per l'omessa concessione di circostanze attenuanti generiche, ai sensi del-
l'art.62 bis C.P.
Deve -questa Corte Suprema- all'uopo ricor dare che le predette circostanze attenuanti, a dif
ferenza di quelle comuni che vanno obbligatoria-
mente applicate allorquando ricorrano specifici elementi fissati dall'art.62 C.P. o da altre pre-
visioni normative mancano della predeterminazione legislativa degli estremi che consentano la loro individuazione, sicché, per la loro indetermina-
tezza e la possibilità che il giudice addivenga al la loro concessione per un fattore qualsiasi rite- 39
nuto meritevole di considerazione, vengono chiamate generiche.
Per tale motivo e quindi per la impossibili tà di ipotizzare tutte le possibili causali uti-
lizzabili sia ai fini del diniego che della loro con cessione, nonché atteso il loro carattere discrezio nale evidenziato dal termine "può" adoperato dal legislatore, nel provvedere su di esse il giudice
è tenuto a motivare solo in ordine ai fattori da lui ritenuti preminenti ai fini della decisione, at tenendosi ai criteri indicati dall'art.133 C.P., il quale genericamente presiede ad ogni esercizio di potere discrezionale.
Non è quindi necessario che nello spiegare le ragioni della concessione o del rifiuto il giu-
dice di merito indugi su tutte le possibili causali o su quelle invocate dalla parte, essendo sufficien te che indichi le ragioni poste a presidio della sua decisione, ritenute di superiore valenza, doven dosi implicitamente ritenere disattese o sopraf-
fatte tutte le altre.
Nella specie risulta che i giudici dell'ap-
pello hanno opposto rifiuto per ragioni inerenti al la oggettività dei fatti, ritenuti intrinsecamente gravi, e quindi per una delle causali previste dal 40
l'art. 133 I° co. n.1 C.P.
Il diniego delle invocate attenuanti gene-
riche risulta spiegato in termini logici, fondato su previsione legislativa sicché, sfuggendo il me-
rito della valutazione al sindacato di legittimità, si sottrae alle censure esperibili da questa Su-
prema Corte.
Anche il ricorso della BE non può
trovare ingresso.
L'eguale censura proposta col primo motivo del ricorso avanzato dal ER per il rifiuto delle predette circostanze attenuanti generiche tro va nella sentenza impugnata una motivazione che fa riferimento alla "eccezionale gravità dei fatti"
alla loro "reiterazione" allo "inserimento in un
programma di delinquenza indeterminato".
La decisione sul punto risulta così fonda-
ta su alcuni degli elementi contemplati nel preci tato art.133 I° co. n.1 C.P.
Per le stesse ragioni spiegate a proposito della imputata BE, le doglianze avanzate dal
ER per il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche non possono trovare accoglimento.
E' invece fondato il motivo col quale il
ER lamenta l'assenza di motivazione in ordi - 41
ne alla imputazione di furto contestata alla lette ra E della rubrica.
Giova tenere presente che essa dipende dal ritrovamento nel magazzino di GO di parte della merce, rubata in uno all'autoarticolato che la trasportava, in danno della Ditta Mainoped Banse
di DI RI.
Di tale furto, come delle rapine e connessi
reati che fruttarono altra merce rinvenuta nello stesso capannone (rapine MI ed AR) il
ER era stato in prime cure dichiarato colpe-
vole in quanto era stato ritenuto il suo concorso
quanto meno morale nel furto e nelle rapine derivan te dalla sua qualifica di organizzatore dell'associa zione per delinquere e quindi anche di tutti i col
pi messi a segno da questa.
I giudici dell'appello hanno invece escluso siffatto ruolo di organizzatore ritenendolo sem-
plice partecipante e, per il principio della perso nalizzazione della responsabilità, lo hanno ricono sciuto colpevole -oltre che del delitto associativo nella forma di partecipazione (art. 416 I° cpv.C.P.)
solo di quegli altri singoli reati- fine relativa mente ai quali era da ritenere raggiunta la prova del suo concreto apporto.
Part - 42 Essendo venuto meno il supporto logico-giu ridico sul quale era stata affermata la responsa-
bilità del ER anche in ordine a tutti i reati
-fine pel solo fatto d'essere inserito nella orga-
nizzazione criminale, i giudici dell'appello lo han no assolto dalle rapine (e connessi reati) in danno di GI MI e GI AR, omettendo però qualsiasi considerazione sulla responsabilità
del furto sub E) della rubrica la cui responsabili tà era stata negata dall'imputato, a cui carico non emergevano altri elementi.
L'omissione risulta essere all'evidenza-
conseguente al fatto che il detto reato è sfuggito al controllo dei giudici dell'appello, giacché gli stessi criteri di diritto avrebbero dovuto logica-
mente addurre all'assoluzione del ER anche dal furto predetto dato che la situazione probato-
ria in rapporto a tale delitto era identica a quel la concernente le rapine MI-AR.
Senza necessità di entrare in valutazioni di merito, applicando gli stessi criteri di fatto ed i medesimi principi di diritto correttamente se guiti dai giudici dell'appello, può questa Suprema
Corte in forza dell'art.538 ult.cpv. C.P.P.- prov vedere a quanto necessario, annullando senza neces 43
sità di rinvio il punto della sentenza di condanna del ER che riguarda il capo in questione ed enucleando la correlativa pena che deve essere abla
ta dall'aumento per la continuazione, nella misura di un mese di reclusione e di L. 50.000 di multa.
Nella restante parte, per motivi in pre-
cedenza spiegati, il ricorso del ER, deve
essere respinto.
Infondato, invece, si appalesa il ricorso di ER DO.
Questi si duole dell'affermazione di sua responsabilità in ordine alle rapine in danno di
MI e di AR nonché al furto in danno del
RI sostenendo che questa sia stata affermata solo perché riconosciuto in posizione gerarchicamente preminente nel reato associativo senza nessuna di-
mostrazione del suo apporto consapevole di un con-
tributo causale.
Già in precedenza si è accennato al ruolo che i giudici di merito hanno attribuito al ER
nell'associazione, ritenendolo organizzatore.
Va qui aggiunto che a tanto i giudici sono pervenuti alla stregua di tutta una serie di
elementi che non vengono neanche posti in dubbio col ricorso, da cui si è ricavata la dimostrazione rite 44 -
nuta inconfutabile che il ER fosse il capo del l'associazione, colui che stabiliva sia le imprese delittuose da eseguire, sia coloro che vi dovevano partecipare, ed al quale venivano versati nell'ap- posito conto corrente acceso presso la Banca Popo-
lare di Reggio Emilia i profitti che poi provve-
deva a distribuire.
Ma è da rilevare come dal complesso della diffusa motivazione emerga un dato decisivo: e cioè
che il ER era l'unico a disporre di tali funzio ni organizzative oltre che di capo, in un ruolo
egemone.
A tal punto non sembra potersi negare che,
anche da un punto di vista semplicemente logico, a lui debbasi attribuire la responsabilità non solo delle quattro rapine di cui si è reso confesso, ma
anche di tutti gli altri reati messi a segno dai
membri dell'associazione e quindi anche delle altre due rapine e del furto di cui si discute, il cui ricavato in merce venne reperito nel deposito di GO;
e ciò, in difetto di prove sul suo apporto concreto e materiale nella loro esecuzione,
quanto meno sotto il profilo del concorso morale aven do, con le sue mansioni di ideatore e coordinatore delle attività altrui, da lui solo svolte nel SO- 45
dalizio, conferito un effettivo apporto nel deter minismo ideativo e volitivo degli esecutori di fatto.
Non è utile dedurre in questa sede la esi-
stenza di altra organizzazione criminale svolgente la stessa attività contemporaneamente e capeggiata da tale DO Astro, per inferirne che quella del nonsolo, ER ne facesse partere non tanto perché la sen-
tenza impugnata ha esaminato l'argomento ed ha pro-
spettato, in assenza di elementi probatori di con- forto al preteso collegamento, la sussistenza di una prolificazione di bande delinquenziali svolgen.
ti la stessa attività nel medesimo territorio, quanto soprattutto perché la tesi postula all'evidenza--
un'attività istruttoria ed apprezzamenti su dati di fatto che sono estranei alle funzioni di legitti-
mità di questa Corte, segnate dall'art.524 C.P.P.
S'impone, quindi, il rigetto del ricorso del
ER non essendo compatabile la sua posizione di unico organizzatore del sodalizio a quella di mero partecipe del ER, inutilmente presa a raffronto.
Al primo motivo di ricorso del GL, che denuncia vizi della motivazione sul preventivo accor do a carattere generale e continuativo, diretto al l'attuazione di una serie indeterminata di delitti,
e quindi sulla esistenza del reato associativo s'è
Enf - 46
già data in precedenza risposta esaminando i ricor si del LA e del RT cui si può fare richiamo per evitare superflue ripetizioni.
Della intraneità del GL al sodali-
zio, con funzioni di smerciatore della refurtiva e del provento delle rapine, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto attraverso l'esame di tutta una serie di elementi di fatto, tra loro col legati, il cui diverso apprezzamento, di per sé stes si e nelle loro connessioni, non può essere svolto da questa Corte Suprema senza debordare in un cam-
po che non le è consentito, dato che il discorso svolto dai giudici di merito evidenzia una logica insuscettibile di censure sul piano della legitti mità.
Va quindi respinto il primo motivo svolto a sostegno delle tesi dell'insussistenza sia di un sodalizio inquadrabile nelle fattispecie previste dall'art.416 C.P. sia della appartenza del Vigliet
ti ad esso.
Ed a ciò non è contrario il tentativo di arruolamento del FE ES poiché a co-
stui si voleva attribuire il ruolo di estendere il campo di distribuzione del prodotto illecito, da porre in evidente collegamento con gli episodi di - 47 scarsO affidamento di cui il GL si era reso autore, secondo il contesto della motivazione impu gnata.
Quanto al secondo motivo di ricorso con cui
si esprime doglianza per la ritenuta immutazione frå la contestazione di concorso morale nelle singole rapine e la sentenza di condanna in appello per ri cettazione continuata, va ricordato che la norma di cui all'art.477 C.P.P. ha radice nella necessi- tà di non recare pregiudizio ai diritti della dife Sa sì che l'imputato deve essere posto in condizio ne di discolparsi da tutto quanto viene messo a suo carico e non si trovi esposto a condanna per fatto in ordine al quale egli non sappia di doversi di-
fendere.
Pertanto, se è vero che all'imputato non è ri conosciuto alcun diritto alla immutabilità della contestazione, per fatto contestato deve intendersi non solo quello che viene idicato nel capo di impu tazione ma anche tutto quanto emerge in istruttoria e nel dibattimento, noto all'imputato che, pertanto, viene messo in grado di discolparsi. Ciò stante, a norma della prima parte dell'art. 477 C.P.P. può essere attribuita al fatto una qua-
lificazione giuridica diversa da quella specificata 48 nel decreto di citazione a giudizio purché di tutti gli elementi essenziali del fatto-reato l'imputato sia stato concretamente messo in condizioni di pre disporre tempestive discolpe.
Ancor più non può rilevarsi immutazione fra accusa e condanna, pregiudizievole all'imputato al lorquando alla diversa-e minore qualificazione giuridica del fatto contestato si pervenga proprio in ragione delle argomentazioni difensive.
Quanto sopra vale a sottolineare che:
sussiste violazione del principio di correla non zione fra accusa e sentenza allorquando siasi con testato -in una forma qualsiasi e non solo nella rubrica- il concorso morale in rapina (per avere preventivamente concordato la ricezione di com-
pendio delittuoso) e siavi stata condanna per ri cettazione dato che in tal modo per il principio di continenza dell'accusa- tutti gli elementi di fatto della ricettazione figurano ricompresi nel la originaria, progressiva contestazione che co-
stituisce un maius rispetto alla definitiva qua lificazione giuridica della condotta del reo non sussiste la medesima violazione di legge al lorquando, contestatosi il concorso morale in rapina, si fervenga alla derubricazione e condan 49
- na per ricettazione in conseguenza delle argomen tazioni difensive valorizzanti gli elementi di fatto versati nel processo, noti all'imputato,
dato che, in tal modo, ridete le argomentazioni difensive postulanti la ricettazione sono la riprova che l'imputato si è difeso anche in ordi ne a tale accusa, traendone vantaggio e non pregiu dizio per le sue ragioni.
Tanto basta ad evidenziare 1'infondatezza del secondo motivo di ricorso del GL perché
a costui era stato fatto concretamente carico, nei suoi interrogatori, di concorso morale nelle rapi ne sotto il profilo che la sua partecipazione al sodalízio, assicurante preventivamente lo smercio della refurtiva ed il profitto nummario, rafforza- va la volontà criminale dell'esecutore materiale,
mentre la modificazione della definizione giuridica del fatto è avvenuta proprio in virtù delle esplici te invocazioni difensive.
Il che esonera dallo esaminare (anche per l'assenza di ricorso da parte del P.G.) se, specie in considerazione del ruolo essenziale di un ri-
cettatore permanente in un sodalizio che ha come
programma una serie inderminata di reati contro il patrimonio su ingenti quantità di mercanzie, neces ea-f - 50
sitanti poi il loro costante smercio, non siavi sta to errore di diritto da parte del giudice di appello nel modificare in semplice ricettazione quello che poteva essere classificato come concorso morale in rapina visto sotto il profilo del consapevole e vo lontario rafforzamento della volontà criminosa dei sodali, autori materiali, i quali in tanto esegui-
vano le rapine sui TIR in quanto erano tranquilliz zati dal sapere, preventivamente, che altro parte-
cipe al sodalizio avrebbe provveduto a monetizzarne il profitto.
E' evidente come, in tale ipotesi, il Vi-
glietti mancherebbe altresì di interesse a dolersi
dell'avvenuta derubricazione.
Circa il terzo motivo esprimente doglianza per difetto assoluto di motivazione in ordine al-
l'aumento di pena per la continuazione fra reati è
da tenere presente che in appello v'è stata rideter minazione della pena inflitta al GL irrogan doglisi una pena base di anni due e mesi sei di reclusione e di L.700.000 di multa, aumentati ri-
spettivamente di un anno e di L.300.000 per la con tinuazione.
Se si tiene presente che l'art.81 cpv.C.P.
consente, per effetto della continuazione, un au- 51
-
mento della pena base fino al triplo, appare evi-
dente che qui i giudici del merito si sono attenuti
ad un aumento notevolmente inferiore alla media e quindi ad un incremento della pena base che, essen do di per sé stesso significativo dell'uso di giuri sdizione e non di arbitrio, non abbisognava di spe cifica motivazione.
Tutto il ricorso del GL deve essere quindi respinto.
Quello formulato nell'interesse del CA dal primo difensore si manifesta inammissibile in quan to non spiega le ragioni -come non le ha spiegate con l'appello- per le quali la pena inflittagli per la riconosciuta sua partecipazione sia all'associa zione per delinquere sia alla rapina in danno del l'autotrasportatore ON, e connessi reati di
sequestro continuato di persona, porto e detenzione illegale di armi nella misura di quattro anni di reclusione, di cui tre anni e mezzo di reclusione ta per il delitto di rapina chee L.
1.000.000 di multa ha fornito la pena base perché ritenuto più grave fosse nella parte concernente detta pena base- da ritenere eccessiva e quindi da ridurre, tenuto con to del principio per cui non esiste alcun diritto dell'imputato a vedersi irrogare il minimo edittale
Part - 52
e dovendosi invece commisurare la pena discrezional mente (art.132 C.P.) seguendo i criteri stabiliti nell'art.133 C.P.
Circa gli altri motivi spiegati nell'interes se dello stesso CA da altro condifensore va notato
- anche nei confronti di tale ricorrente deve che:
intendersi riferibile quella parte della sentenza impugnata che ha specificato i motivi della ritenu ta sussistenza del delitto di associazione per de-
linquere, già esaminati a proposito dei ricorsi
RO-RT-
Per gli stessi motivi già spiegati nel pre- sente ricorso, vanno disattese le argomentazioni della difesa del CA che li avversano.
In particolare, poi, per quanto concerne il ruolo del CA, ritenuto inizialmente organizzatore e poi condannato quale semplice partecipe all'asso ciazione criminale, va ricordato quanto in preceden za puntualizzato circa l'autonomia del delitto as-
sociativo rispetto ai reati fine, sicché può esservi responsabilità per il primo pur se non siano stati
eseguiti i secondi.
A maggiore ragione è possibile ravvisare la colpevolezza per associazione a delinquere nel caso di partecipazione ad una sola impresa criminale 53
esecutiva del piano preventivo, com'è risultato per il CA.
Il problema è diverso e sta nel distinguere se il Puca aveva genericamente aderito al preesi-
stente sodalizio criminale (donde la natura di rea
to monosoggettivo, normalmente riscontrabile nella partecipazione successiva ad associazione delittuo sa precostituita ed in attuazione di tale pactum scelerum aveva poi partecipato alla rapina ON
oppure se invece egli vi avesse preso parte da ester no, con un consenso limitato a quest'ultimo reato sicché il concorso di volontà non ricomprendeva il reato associativo.
Dato che può essere utilizzato nel processo penale solo ciò che è acquisito in atti o che si
può desumere per via logica od induttiva, il quesito si traduce in un problema di prova sulla natura ed entità del contributo psicologico conferito dal CA-
Con motivazione che ha tratto argomenti non dalla sola partecipazione alla rapina ON e reati connessi, ma anche da tutto il complesso delle intercettazioni telefoniche, i giudici del merito hanno spiegato di avere desunto che il CA "per guadagnare qualcosa" non si fosse limitato a chie-
dere la propria partecipazione a singoli reati con
Perf - 54
tro il patrimonio, ma avesse dato la propria adesio ne anche allo stabile pactum scelerum già da altri stipulato.
La valutazione sull'elemento intenzionale,
implicando apprezzamenti su dati storici che in sé stessi non vengono nemmeno posti in dubbio, risulta spiegata in maniera del tutto logica sicché, in assenza di errore di diritto, si sottrae al sinda-
cato di questa Corte.
Vanno conseguentemente respinti i primi due motivi spiegati a sostegno del ricorso dal secondo
difensore del CA.
Quanto al terzo motivo che si duole della mancata prevalenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggra vante va sottolineato anzitutto che la concessione di tali attenuanti non implica una loro automatica prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, sia perché non v'è alcuna norma che disponga siffata e
speciale prevalenza sia perché esse, al pari di tut te le altre circostanze attenuanti, sono comparabili con circostanze di segno opposto così come dispone l'art.69 C.P. Il giudizio di comparazione, che av-
viene in maniera globale, implica l'impiego poteri discrezionali da parte del giudice di merito che *
-
- 55 1
è tenuto a seguire nell'esercizio di tali facoltà-
i paradigmi dell'art. 133 C.P.
E' pertanto corretto e sufficiente, così come hanno operato i giudici di appello nei confronti del
CA, motivare l'equivalenza col richiamo sulla na tura dei fatti e sulla personalità degli imputati,
quali fattori prevalenti nel giudizio di comparazio ne, trattandosi di elementi considerati nell'art. 133 C.P., rispettivamente nel primo comma n. 1 e I I
comma n. 1 e 2
L'impugnativa del CA deve essere quindi com pletamente respinta.
P.Q.M.
Annulla - senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ER VI in ordine al furto di cui alla lettera E) della rubrica, per non avere commesso il fatto ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione e L.50.000 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso del ER.
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma
di L.300.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 settembre 1987
IL PRESIDENTE 56
-
Ecc Dott. AN Vella
Cette
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Giorgio Buogo
forfo Вид
# CANCELLIER
Depositato in Cancelleria
27 FEB. 1988
IL CANCELLIERE lobe 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1985 così provvedeva nei confronti degli odierni
Esse f