Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
UFFICIO IVA TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OE IO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 19201/99 proposto da:
OE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA crescenzio 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, difeso dall'avvocato IO GARAVOGLIA, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO PROVINCIALE IVA TORINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 254/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 03/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato LUCISANO (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigettto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/82 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della s.n.c. O.M.S.C. di MI OV e C. nonché in proprio dei soci illimitatamente responsabili, e tra gli altri di IO TO. Poiché a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio IVA di Torino sulle dichiarazioni presentate dalla società, risultavano omessi i versamenti dell'imposta dovuta con riferimento alle risultanze della dichiarazione annuale 1980, nonché delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di maggio, settembre, ottobre e dicembre 1981, per tali omissioni venivano emessi i provvedimenti di recupero delle residue imposte, irrogatone delle sanzioni e relative soprattasse, e, per il relativo credito, l'Ufficio era ammesso, quale creditore privilegiato, alla procedura concorsuale apertasi nei confronti della società fallita e dei singoli soci. Chiusosi quindi il fallimento in data 18.4.1986, senza soddisfazione della ragioni dell'Ufficio, l'Amministrazione finanziaria nel settembre 1995 provvedeva alla iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti di IO TO, ritornato in bonis, al quale nel 1996 venivano quindi notificati i relativi avvisi di mora. Il contribuente prontamente impugnava detti provvedimenti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, eccependo il difetto di motivazione degli atti in contestazione, la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese dell'Ufficio IVA, e il giudice adito con sentenza in data 10.4.1997 accoglieva il ricorso, ritenendo nella fattispecie in esame oramai decorso il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 66 d.p.r. 28.1.1988 n. 43, in forza del richiamo al d.p.r. n. 602/1973,
per la riscossione delle imposte omesse.
Avverso tale sentenza proponeva gravame l'Ufficio assumendo che la riscossione coattiva, attraverso il concessionario, di somme divenute definitive sarebbe stata regolata dall'art. 67 del cit. d.p.r. che non contemplava nessun termine di decadenza con conseguente soggezione dell'azione al solo termine generale di prescrizione previsto in dieci anni dal codice civile.
La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 254/1/98 notificata il 18.5.1999, rigettava l'appello, confermando la decadenza già rilevata dal primo giudice, tenuto anche conto del termine quinquennale previsto dall'art. 58 c. 3^ d.p.r. n. 633/1972, e considerato il lasso di tempo intercorso tra la chiusura del fallimento (14.4.1986) e l'iscrizione a ruolo del debito del TO.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza propone ricorso, notificato a mezzo posta il 15.7.1999, il Ministero delle Finanze, articolando un unico motivo di censura, al quale replica il TO con controricorso e contestuale ricorso incidentale notificato il 13.10.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riunite preliminarmente ex art. 335 c.p.c. le due impugnazioni, perché proposte contro la medesima sentenza, rileva la Corte doversi ritenere infondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso principale, per pretesa violazione dell'art. 330 c.p.c. sollevata dalla difesa del TO, per esser stato quell'atto notificato alla controparte presso il difensore costituito nelle precedenti fasi del giudizio, benché il contribuente, nel procedere alla notifica della sentenza, avesse chiaramente indicato il luogo della sua residenza, ricompreso nella circoscrizione del giudice che quella sentenza aveva pronunciato: il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo c.p.c. secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale infatti anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, consentendogli, come appunto nel caso di specie, di svolgere tempestivamente e ritualmente le proprie difese, così da risultare la rilevata irritualità assolutamente ininfluente (giurisprudenza costante;
per tutte v. Cass. 5.2.2002, n. 1548). Altrettanto infondata è da ritenersi l'altra eccezione preliminare formulata dall'intimato per presunta inammissibilità del ricorso per violazione del termine breve d'impugnazione. In tema di notifica a mezzo posta, secondo la recente pronuncia della Corte Costituzionale 20-26 novembre 2002, n. 477, a perfezionare la notifica per il notificante basta la consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, dovendosi ritenere incostituzionale il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c e dell'art. 4, terzo comma, L. 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Così che nel caso di specie, avendo tempo il ricorrente per tale adempimento fino al 19 luglio 1999, secondo quanto scritto in controricorso dalla stessa difesa del TO, e risultando esso espletato il 15.7.1999, ne consegue la palese infondatezza dell'eccezione.
Passando quindi senz'altro all'esame del ricorso principale, osserva la Corte che con l'unico motivo articolato l'Amministrazione statale censura l'impugnata sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e ss. d.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 2646 ex. nonché degli artt. 66 e 67 d.p.r. n. 43/1988 assumendo che il termine quinquennale previsto dall'art. 58 cit. riguarderebbe soltanto l'irrogazione delle sanzioni, e non anche la successiva fase della riscossione, soggetta unicamente ai termini ordinali di prescrizione, e che nella specie l'amministrazione non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, perché non prevista. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se la motivazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte risulta contenere qualche inesattezza e qualche elemento di equivocità che deve essere in questa sede eliminato.
Ed invero la Commissione Tributaria Regionale ha accertato la decadenza dell'Ufficio sulla base della considerazione del tempo intercorso tra la chiusura del fallimento (14.4.1986) e la iscrizione a ruolo contestata (settembre 1995), nonché dell'applicazione di un termine quinquennale, il cui fondamento normativo non si è fatto minimamente carico di ricercare ritenendo il medesimo termine decadenziale comunque applicabile, sia che si ritenesse la fattispecie disciplinata dall'art. 66 d.p.r. n. 43/1988 (come affermato dalla C.T.P.), sia che si ritenesse invece di far riferimento al successivo art. 67 (come sostenuto dall'A.F.), sia infine che si facesse riferimento all'art. 58 d.p.r. n. 633/1972. Tanto premesso, per una migliore comprensione dei termini della questione, non sembra potersi invece prescindere da un rigoroso inquadramento della fattispecie, così che val la pena di chiarire subito che, come affermato dall'Amministrazione statale, e riconosciuto dalla stessa difesa dell'intimato nel suo controricorso, al caso di specie non è applicabile ne' l'art. 58, comma mo, d.p.r. n. 633/1972, che fissa un termine quinquennale di decadenza ai soli fini dell'irrogazione delle sanzioni (termine che, nel caso in esame, risulterebbe rispettato dall'A.F. con la notifica del relativo provvedimento al curatore fallimentare, sempre che la circostanza dedotta possa ritenersi provata, stante la contestazione sul punto del ricorrente), ne' l'art. 66 d.p.r. n. 43/1988, relativo ai soli casi di riscossione dell'imposta da parte del concessionario mediante versamenti diretti, bensì il successivo art. 67, che espressamente disciplina l'ipotesi della riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette, e tra le altre dell'IVA, oltre che di ogni diritto o accessorio, da parte dei concessionari.
Orbene l'art. 67 cit. al comma secondo lettera b) rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle Finanze per la determinazione di "......tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli...". Tale decreto ministeriale attuativo, emanato il 28.12.1989, non contempla espressamente alcun termine di decadenza, e però all'art. 1 stabilisce che: "La riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo dell'imposta sul valore aggiunto...nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi...deve avvenire con le modalità e i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602...". Detto rinvio al D.P.R. n. 602/1973 necessariamente comprende anche l'art. 17 di quel testo normativo, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti in contestazione, prevedeva al primo comma "che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 39.9.1973, n. 600", e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
e al terzo comma che "le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate invece in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".
Tanto opportunamente premesso, e rilevato che questa Corte ha già, con giurisprudenza consolidata, avuto modo di confermare che quei termini si applicano pure all'IVA ed agli altri tributi indiretti specificamente richiamati dall'art. 67 del DPR n. 43/1988 (v. Cass. 10.7/25.10.2001, n. 13140; Cass. n. 10053/2000; n. 13869/1999), può
a questo punto conclusivamente rilevarsi che:
a) i termini dei quali si discute risultano di durata annuale o quinquennale a seconda che ricorra l'una o l'altra delle due distinte ipotesi previste dall'art. 17 cit.
b) a regime ordinario detti termini cominciano a decorrere dall'1 gennaio successivo alla data di presentazione della dichiarazione o di intervenuta definitività dell'accertamento, risultando solo per effetto del diverso momento in cui quest'ultima condizione può realizzarsi, in concreto, di più ampia durata rispetto a quanto specificato sub a);
c) dal momento che la nuova disciplina che ha allargato anche all'IVA il sistema della riscossione mediante i ruoli è divenuta operante dal 1/1/1990, è solo da questo momento che per i crediti divenuti definitivi in epoca antecedente può cominciare a decorrere il termine di decadenza ritenuto applicabile, avuto riguardo all'alternativa così come riportata sub a).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi che, se anche i provvedimenti impositivi adottati nei confronti della soc. O.M.S.C. e del TO, fossero da ritenersi a suo tempo divenuti definitivi perché notificati il 17.10.1983 al curatore fallimentare, e seguiti dall'ammissione al passivo del fallimento senza opposizione alcuna, per effetto della definitività di quegli atti prima del 1/1/1990, riscrizione a ruolo nei confronti del socio avrebbe potuto aver luogo entro il 31.12.1990, qualora si ritenga la fattispecie disciplinata dall'art. 17 c. 3^ come da questa Corte affermato in un caso assolutamente analogo (v. Cass. n. 13140/01 cit.), o al più entro il 31.12.1994, qualora invece, come esposto dalla stessa difesa del TO, si ritenga applicabile la previsione dell'art. 17 comma 1, relativa alla ipotesi della liquidazione sulla base della stessa dichiarazione del contribuente. Poiché dalla sentenza della C.T.R. espressamente risulta che l'iscrizione a ruolo ebbe luogo invece nel settembre 1995, ne consegue in entrambi i casi l'illegittimità degli atti impugnati, per intervenuta decadenza dell'Ufficio, cosi come affermato dal giudice del gravame.
Il rigetto del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale in via subordinata proposto dal TO. Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Ministero delle Finanze, dichiara assorbito il ricorso incidentale del contribuente e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio, il 22 maggio e 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004