Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Sussiste il delitto di usura anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali.
Commentario • 1
- 1. Usura bancaria: cos'è e come si dimostraValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 29 gennaio 2020
Quando c'è usura bancaria L'interesse collettivo al funzionamento dei rapporti di credito Elemento oggettivo del reato di usura Il superamento del tasso soglia Elemento soggettivo: l'ignoranza del tasso soglia Usura in concreto Quando c'è usura bancaria [Torna su] Sinteticamente può dirsi che si è di fronte a una fattispecie di usura quando spese, interessi e commissioni chiesti come corrispettivo di una prestazione in denaro rappresentano un costo totale finanziario estremamente esoso, tenuto conto della categoria e dell'entità della prestazione e delle dinamiche finanziarie del mercato. Nella definizione in concreto dell'usura un ruolo fondamentale è stato assunto dalla giurisprudenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 18592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18592 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1450
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 26284/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DO CA N. IL 24/08/1942;
2) BI OR N. IL 21/04/1946;
3) IO TT;
4) CI LO;
avverso la sentenza n. 2815/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udita l'arringa dell'Avv. Casciani Claudio per SO;
Avv. Cassiani Alessandro per AR, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Avv. Ciotti Luigi per la parte civile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GUP presso il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 04.06.2008, affermava la colpevolezza di:
IN DO CA - BI OR oltre che: AD LV, NC AN, CC EN e RG EN (giudicato a parte):
a) per il reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3, ascritto al capo A), per essersi associati al fine di compiere una serie indeterminata di reati di usura e di esercizio illecito dell'attività di intermediazione finanziaria, con i seguenti ruoli:
il SO, il RG, il AR e il NC, in veste di promotori ed organizzatori, CC e AD in veste di partecipi;
fatti consumati in Montecatini Terme dal 2001 all'ottobre 2007;
b) per i reati di usura ascritti dal capo B) al capo N), ex art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 1, 3 e 4 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, si facevano promettere e dare da numerose parti offese (indicate nei vari capi di imputazione) interessi usurari in corrispettivo di somme di denaro erogate in più soluzioni, con le aggravanti indicate in contestazione;
fatti commessi in Montecatini Terme dal 2001 all'ottobre 2007;
c) per concorso nel reato di abusiva attività finanziaria, ex art.81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p. - D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132,
per avere effettuato finanziamenti a terzi, erogando in maniera continuativa prestiti nei confronti di numerosi soggetti, in assenza dei requisiti formali;
fatti commessi in Montecatini Terme dal 2001 all'ottobre 2007; e, al termine del giudizio, condotto con il rito abbreviato, escluse alcune aggravanti e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, applicata la riduzione per il rito, condannava ciascuno alla pena indicata in sentenza, oltre alla confisca di beni, valori e denaro, come specificato nella stessa sentenza.
Gli imputati SO RL e AR OR, impugnavano la decisione e la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16.02.2009, in parziale riforma, quanto alle statuizioni civili, rimetteva le parti civili dinanzi al Giudice civile per la liquidazione dei danni, assegnava una provvisionale alle parti civili costituite;
confermava nel resto la decisione emessa in primo grado e condannava gli imputati alle spese processuali del grado, nonché al pagamento di quelle liquidate in favore delle parti civili costituite;
Ricorrono per cassazione gli imputati SO e AR, per mezzo dei rispettivi Difensori, deducendo:
SO:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). - quale primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al delitto di associazione per delinquere, deducendo l'inadeguato esame delle posizioni dei singoli partecipi, in particolare. - l'imputato NC era intervenuto in concorso con il SO nell'unico episodio di usura contestato al capo L), sicché mancherebbe nel predetto la consapevolezza di far parte di un sodalizio;
a tale scopo non poteva essere considerato il fatto ascritto al capo M) perché contestato come reato monosoggettivo senza il concorso di altri;
- l'imputato CC era raggiunto dalla contestazione, al capo K), di concorso con AR e RG nell'episodio di usura in danno di AN AN;
- ma la decisione impugnata era contraddittoria perché non aveva considerato:
- che il AR era stato assolto da tale accusa e la
AN era moglie dell'imputato CC il quale, perciò, doveva essere considerato vittima e non compartecipe al predetto reato di usura;
ne conseguiva l'illogicità della sentenza laddove aveva ritenuto la partecipazione del CC all'associazione per delinquere;
- in conclusione, per il ricorrente, emergeva dagli atti che AR e RG collaboravano con il SO in un contesto di separatezza e che il CC non era concorrente con il SO;
mancava perciò la prova della partecipazione di almeno tre persone alla contestata associazione;
- quale secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, atteso che al SO erano stata contestata, contemporaneamente, l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., nn. 1 e 2 nonché la circostanza di essere il promotore e l'organizzatore dell'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., comma 1, sicché il ricorrente aveva subito un'inammissibile duplicazione del trattamento sanzionatorio per avere: a) promosso ed organizzato il sodalizio criminale e: b) promosso ed organizzato i reati di usura, cui l'associazione era finalizzata;
- quale terzo motivo il ricorrente censura i provvedimenti di confisca adottati nella sentenza impugnata, che sarebbero erronei:
- sia perché adottati in assenza di perizia contabile e quindi nell'impossibilità di determinare l'entità degli interessi usurari percepiti e, - sia perché adottati in presenza di una situazione contabile nella quale l'intervento della Guardia di finanza aveva bloccato il pagamento delle rate, sicché i giudici del merito non avevano considerato che, sino a quel momento, le parti offese stavano restituendo il capitale (comunque dovuto) e gli interessi non erano stati ancora corrisposti;
- il ricorrente sottolinea che, pertanto, la confisca era stata disposta in violazione dell'art. 644 c.p., comma 5, in quanto ricadente non sul profitto del reato bensì sul valore degli intereressi che, sebbene promessi, non erano stati ancora corrisposti e non erano ancora entrati nel patrimonio dell'imputato;
- per altro verso il ricorrente sottolinea che l'esistenza di altro bene di cui il reo abbia la disponibilità non autorizza il giudice a procedere in ogni caso alla confisca, essendo sempre necessaria l'individuazione di un profitto che, nella specie, non era stato realizzato per le ragioni sopra esposte;
- il ricorrente deduce che, in ogni caso, anche a volere considerare che le some versate prima dell'intervento degli inquirenti fossero corrispondenti ad interessi, le stesse ammontavano a complessivi Euro 47.780 ben inferiori al valore dei beni pervenuti al SO per sucessione ereditaria, pari ad un valore di Euro 131.433; ne derivava che la confisca era stata disposta in difetto del necessario nesso pertinenziale con il profitto conseguito;
- la confisca sarebbe comunque erronea anche perché avrebbe colpito i beni degli imputati sino alla concorrenza del profitto ipotizzato, pari ad Euro 840.553, senza operare la necessaria distinzione tra le quote di profitto effettivamente 'attribuibili a ciascuno dei concorrenti e senza rispettare i canoni della solidarieta' interna tra i concorrenti;
- quale quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto configurabile il delitto di abusiva attività finanziaria D.Lgs. n.385 del 1993, ex art. 132, senza considerare che mancava la prova che l'attività contestata fosse effettivamente svolta nei confronti del pubblico;
tale requisito era escluso dal fatto che, a fronte di n. 11 episodi di usura contestati al SO, ben cinque di essi avevano coinvolto persone che erano già clienti del suo centro di consulenza aziendale, sicché solo metà degli episodi riguardava terzi;
ne derivava che l'attività contestata non era rivolta, in termini di prevalenza, nei confronti del pubblico;
- quali quinto e sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto le aggravanti dell'abuso dello stato di bisogno e dell'abuso in danno di chi svolge attività di impresa, laddove quest'ultima aggravante non sussisteva riguardo a MI DA che svolgeva attività dipendente e l'altra aggravante era stata motivata con clausole di stile, senza una vera indicazione e dimostrazione delle prove che la sorreggevano;
- il ricorrente sottolinea che, a suo parere, la sentenza impugnata avrebbe operato un'indebita assimilazione tra lo stato di bisogno e le semplici difficoltà economiche;
- quale settimo motivo il ricorrente censura la sentenza riguardo al trattamento sanzionatorio, assumendo che i Giudici del merito non avrebbero determinato la pena secondo quanto previsto dall'art. 533 c.p.p., procedendo cioè dapprima a stabilire la pena per ciascuno dei reati e quindi alla determinazione della pena secondo le regole del reato continuato;
al contrario i giudici del merito avrebbero operato un indifferenziato aumento della pena nella misura del triplo della pena base, senza alcuna specificazione per ciascuno dei reati per i quali vi era condanna, rendendo così impossibile il controllo della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorrente chiede infine la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, atteso che, a suo parere, l'ammontare delle provvisionali assegnate sarebbe superiore al valore degli interessi usurari percepiti;
AR:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). - quale primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere motivato in maniera adeguata riguardo all'esistenza dell'associazione per delinquere e alla consapevolezza del AR di farne parte;
la Corte territoriale avrebbe deciso in maniera apodittica e con mero richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza tenere conto delle deduzioni formulate nei motivi di appello;
in particolare la sentenza impugnata avrebbe ricavato la prova del sodalizio analizzando i rapporti intervenuti tra SO, RG e AR, senza accorgersi che in realtà si trattava di rapporti autonomi ed indipendenti tra il SO e ciascuno degli altri, senza alcun collegamento collettivo, senza l'esistenza di un programma criminoso e senza la consapevolezza di ciascuno di far parte di un sodalizio criminale.
- quale secondo e quarto motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione riguardo alla sua responsabilità nella partecipazione ai fatti di usura nonché ai fatti di abusiva attività finanziaria, sottolineando che il AR si è limitato a finanziare il SO ed ha fatto ciò senza svolgere attività professionale (come contestato) e senza partecipare alle fasi esecutive delle attività di finanziamento;
- quale terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione riguardo alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti;
Sono stati depositati altresì motivi nuovi con particolare approfondimento delle censure ai provvedimenti di confisca. CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sollevati dai ricorrenti sono totalmente infondati, perché sostenuti da censure in ordine alla valutazione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
Invero i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati riguardo a tutti i reati contestati, ed in particolare:
riguardo alle imputazioni di associazione per delinquere, osservando:
a) - quanto alla partecipazione al sodalizio del RG:
- che la prova emergeva dalla corrispondenza intercorsa tra il RG ed il SO, dalla quale risultava in maniera chiara che il primo era a conoscenza della partecipazione all'associazione di altri soggetti, diretti dal SO;
tra questi, il CC, che compariva nelle stipulazioni usurarie con la qualità di apparente creditore;
- che, difatti, il RG aveva accompagnato il SO a Como, proprio per procedere alle predette stipulazioni, conoscendo così il CC ed il suo ruolo;
b) - quanto alla partecipazione al sodalizio del CC:
- che la prova rinveniva dalle dichiarazioni rese dal medesimo, laddove aveva affermato:
- che alle operazioni di finanziamento erano interessati: SO, AR e RG;
- che aveva assistito agli incontri, in Como, tra il SO ed il RG;
- che, in ben 20 stipulazioni egli era intervenuto, quale apparente creditore, a copertura di fatti usurari;
c) - quanto alla partecipazione al sodalizio del AR:
- che la prova scaturiva:
- dalla sua partecipazione diretta alla stipulazione di prestiti di carattere usurario nelle quali compariva il CC, ovvero nelle quali era interessato anche il RG, come specificamente indicato dal Tribunale;
- che, pertanto, egli era ben consapevole dell'attività di finanziatore del RG;
d) - quanto alla partecipazione al sodalizio del NC:
- che la prova rinveniva dalle intercettazioni telefoniche (citate in sentenza) dalle quali emerge il significativo attivarsi del medesimo e la diretta partecipazione nelle vicende di RU DA e di ND IA;
Si tratta di passaggi decisivi riguardo al numero delle persone partecipanti al sodalizio ed alla consapevolezza e conoscenza dei ruoli rispettivamente svolti, nonché ai ruoli e condotte specificamente attribuiti ai ricorrenti SO e AR;
il tutto descritto con motivazione congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318. I ricorrenti propongono valutazioni alternative delle prove, osservando che dalle prove acquisite emergerebbero distinti e separati rapporti tra il SO e tutti gli altri che, però, non possono trovare ingresso in questa sede, atteso che si tratta di valutazioni meramente alternative rispetto a quelle della Corte di appello, ora descritte e dalle quali emerge, oltre alla conoscenza dei vari ruoli, anche l'adesione al sodalizio e l'esistenza di un programma criminoso, per come ricavato dalla Corte di appello, quanto al primo punto: - da alcune conversazioni telefoniche del luglio- agosto 2007 (contraddistinte dai nn. 883-1994-2949) e, quanto al secondo punto: - dal fatto che la commissione di singoli fatti di usura costituiva la dimostrazione, sia pure indiretta e per "facta concludenza", dell'esistenza di una struttura cui ciascuno aderiva nell'ambito di un programma comune;
si tratta di una motivazione ineccepibile perché pienamente conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte, espressa anche nella sede più autorevole, ove si è affermato il principio, per il quale:
"In tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima." (Cassazione penale. sez. un., 28 marzo 2001. n. 10). Altrettanto infondato appare il motivo con il quale si tende ad attribuire la veste di vittima al CC, per il quale la sentenza impugnata descrive, invece, il ruolo di partecipe con le funzioni di "apparente creditore", mediante specifici richiami. Nè può trovare ingresso in questa sede l'esercizio di ricostruzione dei fatti sotto la diversa ottica prospettata dalla Difesa, posto che l'esame da compiere in questa sede è la tenuta logico-probatoria della sentenza impugnata e posto che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 12255 I ricorrenti ripropongono in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello, lamentando l'insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l'articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa riguardo ai motivi proposti;
per altro la Corte territoriale non si è sottratta all'esame delle censure sollevate, analizzandole sia pure brevemente e motivandone il rigetto, riguardo, ad esempio, alla contestazione di partecipazione all'abusiva attività finanziaria, ove ha sottolineato:
- l'irrilevanza, per il AR, della mancanza del requisito dell'attività professionale, posto che si è evidenziato come sia sufficiente la prova della sua partecipazione alla condotta del SO, che operava in palese ambito di intermediazione professionale finanziaria;
- riguardo all'abusiva attività finanziaria, la sentenza osserva che questa era organizzata dal SO in maniera professionale, attraverso lo strumento del suo studio commerciale:
- perché effettuata previa istruttoria ed attività informativa camerale e fiscale, cioè con attività preventiva di selezione dei "clienti" - perché effettuata nei confronti di un numero indeterminato di persone, non essendovi esclusione per alcuno;
- perché le parti offese erano reperite "ben oltre la cerchia dei clienti dello studio SO, in quanto i finanziamenti venivano corrisposti anche a persone mai assistite dallo studio del SO;
il tutto con espresso richiamo alla "diligente istruttoria espletata in prime cure"; motivazione adeguata ove la Corte concordi con la motivazione del primo giudice.
La motivazione così articolata nella sentenza impugnata risulta ineccepibile perché conforme alla Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, che ha espresso il principio per il quale il reato di abusiva attività finanziaria di cui al D.L. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) si realizza allorché l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'ari 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tesoro 6 luglio 1994), inserendosi abusivamente nel libero mercato - così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità - ed operando indiscriminatamente fra il pubblico, e con predisposizione di organizzazione professionale Cassazione penale. sez. 2^ 02 ottobre 1997. n. 5285: laddove la nozione di "pubblico" non va intesa in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero "potenzialmente" illimitato di soggetti, come nella specie. Cassazione penale sez. 1^ 03 giugno 2003 n. 36051. Dai principi sopra esposti emerge evidente l'infondatezza del motivo con il quale si censura la sentenza per non avere ravvisato nella specie l'ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, comma 2 in quanto ristretta al caso di attività
finanziaria effettuata in favore "non nei confronti del pubblico", circostanza chiaramente esclusa nella motivazione impugnata. Ad eguali conclusioni deve pervenirsi riguardo al motivo sul mancato accertamento dello stato di bisogno nelle vittime dell'usura, posto che, al contrario, la Corte territoriale motiva adeguatamene con il richiamo della sentenza di l grado che aveva valorizzato le risultanze delle sommarie informazioni rese dalle parti offese, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato Cassazione penale, sez. 1^, 05 novembre 1993 - Cassazione penale, sez. fer., 02 agosto 1993.
Non coglie nel segno nemmeno la deduzione per la quale la Corte di appello avrebbe potuto ricavare da tali dichiarazioni solo la prova in ordine a semplici difficoltà economiche e non anche la dimostrazione dello stato di bisogno posto che, per un verso, il motivo è generico e non scende all'esame delle singole dichiarazioni delle persone offese onde evidenziare l'illogicità della ricostruzione operata dai giudici del merito, e, per altro verso, che le semplici difficoltà finanziarie possono distinguersi dallo stato di bisogno solo allorché siano momentanee e tali da non incidere sulla libertà negoziale del soggetto;
(come quando si preferisca il prestito privato a quello bancario ovvero si persegua la finalità di investimenti più vantaggiosi indipendenti da indifferibili esigenze economiche). Cassazione penale, sez. 2^, 18 febbraio 1988. Del tutto inammissibile il motivo proposto riguardo afe mancata ricorrenza dell'aggravante ex art. 644 c.p., comma 5, n. 4 relativamente al capo L) ove la parte offesa MI non svolgeva attività di impresa essendo semplice dipendente dell'Hotel "Londra" posto, per un verso, che tale questione viene dedotta per la prima volta in questa sede, non essendo stata posta nei motivi di appello, sicché la sentenza di secondo grado non poteva tenerne conto e, per altro verso, che manca l'interesse ala deduzione, atteso che l'aggravante è stata sostanzialmente eliminata per effetto della ritenuta equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate.
In ogni caso nella specie risulta essere stata valorizzata la circostanza che il soggetto passivo si trovava a chiedere i prestiti per necessità aziendali, al di là dell'aspetto formale;
in linea con la Giurisprudenza di legittimità che ha espresso il principio per il quale: "Sussiste il delitto di usura anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore commerciale, che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e di corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali" Cassazione penale, sez. 3, 07 dicembre 1978. "Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (ritenute equivalenti dalla Corte di appello) atteso che in tema di valutazione dei vari elementi per il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua"), ma anche quando si impone un obbligo di motivazione espressa, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Cassazione penale, sez. 4^ 08 aprile 2008, n. 25279. Nella specie la motivazione impugnata rientra pienamente in tali ambiti, avendo fatto espresso riferimenti ai criteri di cui all'art.133 c.p., richiamando la gravità dei fatti, gli alti tassi di interesse praticati, il "modus operandi" elaborato e complesso, dimostrativo di particolare abilità criminale.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla dedotta erroneità del calcolo della pena, determinata in aumento nella misura del triplo sulla pena base, senza l'indicazione delle pene disgiunte per ciascun reato avvinto dalla continuazione, atteso che questa Corte ha affermato il principio per cui, in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista ne' richiesta dalla legge;
sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere Cassazione penale sez. 3^ 17 settembre 2004 n. 47420. Da tale principio la Giurisprudenza di legittimità ha tratto l'ulteriore corollario che non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare nel caso in cui il calcolo della pena inflitta si sia comunque mantenuto nel limite di cui all'art. 81 c.p., comma 3, Cassazione penale sez. 3^, 16 aprile 2008, n. 19987 come nella specie.
Ugualmente infondato il motivo con il quale si deduce la violazione del principio del "ne bis in idem " sostanziale, per essere stata applicata la pena in forza delle due aggravanti ex art. 416 c.p., comma 1 e art. 112 c.p., comma 1; in proposito la Giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale la circostanza aggravante dell'essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112 c.p., comma 2, n. 1) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati plurisoggettivi (come l'associazione per delinquere) nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie Cassazione penale sez. 5^ 05 luglio 2004 n. 38252. Il motivo proposto apparentemente si richiama a tale principio ma non coglie nel segno nel caso di specie, ove, in realtà, l'aggravante dell'art. 112 c.p., comma 1 non è stata contestata per il capo A) (associazione per delinquere) ma solo per la diversa ipotesi dei reati satellite di usura;
non vi è stata dunque duplicazione del trattamento sanzionatorio, come dedotto, posto che le due aggravanti non sono state contestate ne' applicate per lo stesso reato, ma la stessa circostanza dell'essere l'organizzatore è stata valutata separatamente e non cumulativamente per ognuno dei reati ascritti. Con altro motivo si deduce l'illegittimità della confisca sul presupposto che, sino all'intervento degli inquirenti, le parti offese stavano pagando le rate del conto capitale e non avevano versato alcunché a titolo di interessi, sicché mancherebbe il profitto da sottoporre alla misura di sicurezza;
si tratta in realtà di una deduzione del tutto infondata atteso che il codice civile (art. 1194 c.c., comma 2) stabilisce che il pagamento in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi;
in assenza di una espressa pattuizione (art. 1194, comma 1) le somme versate dai debitori-parti-offese, sono da imputarsi esclusivamente agli interessi - la cui natura usuraria è pacifica -, sicché non è censurabile in alcun modo il processo logico-giuridico con il quale i giudice del merito hanno applicato il provvedimento di confisca in oggetto.
Nè può essere accolta la censura con la quale si deduce l'erroneità della confisca in quanto applicata su una somma che si assume superiore al reale importo degli interessi, trattandosi di valutazioni del fatto inammissibili in questa sede. Al riguardo i ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di una perizia contabile, dimenticando che nella specie, su richiesta degli imputati, si è proceduto con il rito abbreviato semplice, notoriamente effettuato su una "prova contratta", e cioè sugli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, senza il contraddittorio delle parti (Cass. pen. sez. 4^, 19.03.2009 n. 19733). Superando tale limitazione probatoria, i ricorrenti determinano l'ammontare delle somme che si assume percepite a titolo di interessi sulla base di un'inammissibile calcolo, effettuato in via del tutto autonoma ed alternativa, mediante la valorizzazione di elementi parziali, prescindendo del tutto dal complesso della motivazione dei giudici del merito.
Il motivo di ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione del fatto senza indicare in che modo il percorso logico- probatorio seguito dal giudice del merito sia errato, si traduce in un motivo generico in quanto privo di specificità; ne' possono prendersi in considerazione le circostanze indicate dal ricorrente (richiamo delle somme riportate nei capi di imputazione) sotto il. profilo del travisamento del fatto, atteso che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un giudice del fatto.
Va osservato che i motivi di appello relativi ala confisca aveva un'impostazione generica, il che rende inammissibili le censure mosse alla sentenza impugnata;
per altro verso anche in questa sede i motivi articolati sul punto appaiono generici, poiché si afferma che il pagamento degli interessi è stato bloccato dall'intervento della Guardia di finanza e si supporta tale affermazione con una serie di esempi certamente non esaustivi dell'intero e complesso rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti.
Ne consegue che non spetta alla Corte rivalutare il modo con cui uno specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita a determinate circostanze, come fatto dal ricorrente nel proprio motivo, anche se di contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione. Cassazione penale sez. 2^ 21 ottobre 2009 n. 45571. Tali principi evidenziano l'infondatezza anche della censura relativa al mancato rispetto delle quote di profitto effettivamente attribuibile al singolo ricorrente, atteso che la Corte territoriale ha operato sulla base del contestato ed accertato concorso di tutti gli imputati, cui segue la concorrente responsabilità per l'intero importo lucrato dall'associazione.
Il rigetto del ricorso risulta assorbente della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile. Segue la condanna degli imputati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CC LO che liquida in complessivi Euro 1.900, oltre spese forfetarie IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010