Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione, l'art. 1888 cod. civ. prescrive che il contratto dev'essere provato per iscritto da chi intende avvalersene. Ne consegue che il contraente, per valersi della copertura assicurativa, anche quando sia assicurato per più veicoli presso la stessa compagnia con la forma della "polizza aperta", ha l'onere di indicare all'assicuratore, unitamente al contratto, quale sia il mezzo coinvolto nel sinistro, così da consentire all'assicuratore stesso di verificare l'esistenza e la validità della polizza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15054 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATAC ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GABRIELE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA (già ASCOROMA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALBA GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NI ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 7, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MIGLIORELLI, difeso dall'avvocato UMBERTO CHIALASTRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10462/99 del Tribunale di ROMA, emessa il 30/04/99 e depositata l'08/06/99 (R.G. 23488/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Paolo GABRIELE;
udito l'Avvocato Alba GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. AN, caduto dal proprio motoveicolo a causa di liquido oleoso perduto da un autobus dell'ATAC, convenne in giudizio l'Azienda e l'Ascoroma (successivamente Le Assicurazioni di Roma) per il risarcimento del danno subito. Il giudice di pace di Roma accolse la domanda nei confronti dell'ATAC, ma respinse quella rivolta nei confronti della compagnia di assicurazioni, sul presupposto che non si verteva in un'ipotesi di responsabilità civile da circolazione di veicoli. Il Tribunale di Roma nel respingere l'appello dell'ATAC, ritenne sussistere la sua responsabilità aquiliana per avere determinato l'insorgenza di un'insidia imprevedibile ed inevitabile;
quanto al rapporto assicurativo, pur ammettendo che, in ipotesi, poteva trattarsi di un sinistro derivante da circolazione stradale per difettosa manutenzione del veicolo, confermò il difetto di legittimazione passiva della Ascoroma sul presupposto che l'ATAC non aveva indicato il veicolo dal quale s'era verificata la perdita di olio, così disattendendo all'imprescindibile onere di chi invoca la copertura assicurativa da R.C.A..
L'ATAC propone ora ricorso per la cassazione del Tribunale di Roma, svolgendo un unico motivo. Rispondono con controricorso sia Le Assicurazioni di Roma, sia il AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Azienda, nel censurare la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonché i vizi della motivazione, sostiene che: il Tribunale ha errato nel ritenere essersi verificato un illecito ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2054, 4 comma, c.c., con l'effetto di esonerare la compagnia dalla prestazione assicurativa;
non costituisce suo onere, al fine di avvalersi della prestazione assicurativa, l'indicazione dell'automezzo dal quale fu versato liquido oleoso, in quanto, se così fosse, si verificherebbe un inversione dell'onere della prova;
"è noto che i veicoli del parco autobus dell'Azienda comunale sono in toto assicurati per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi contratto è stipulato con la forma della polizza aperta, avente per base un libro matricola e fogli numerati nel quale risultano indicati per ciascun autobus tutti i dati contenuti nella carta di circolazionè'; il ragionamento logico- giuridico della sentenza, talvolta incomprensibile, ha difettato in coerenza e razionalità.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Premesso che il ricorso dell'ATAC non tende all'esonero della propria responsabilità nella produzione dei danni subiti dal AN, bensì al riconoscimento, in proprio favore, del debito indennitario della compagnia di assicurazioni, va in primo luogo osservato che non corrisponde a verità che la sentenza abbia escluso la ricorrenza di un'ipotesi ex art. 2054 c.c.. Al contrario, essa ha ritenuto (a pag. 2) che nella specie si è verificato un concorso di titoli di responsabilità (quella aquiliana e quella ex art. 2054 c.c.), pur affermando (inutilmente, nell'economia della decisione) che la seconda postula l'identificazione del veicolo, che, nella specie, non v'è stata. Piuttosto, la ragione per la quale è stata esclusa la legittimazione passiva della compagnia risiede in quella parte della motivazione (pag. 3), laddove è scritto che, benché il sinistro di specie possa ritenersi, in ipotesi, derivante da circolazione stradale, la copertura assicurativa non è invocabile dal danneggiarne per non avere questi indicato il veicolo produttore del danno e, quindi, per non avere consentito alla compagnia di verificare la posizione assicurativa dello specifico mezzo. Il ricorso è, pertanto, inammissibile nella parte in cui denunzia l'errore in un'affermazione che il giudice non ha reso (ossia la non ricollegabilità del fatto all'ipotesi dell'art. 2054 ex.), a prescindere dal vaglio relativo alla giuridica correttezza dell'affermazione stessa, che non è richiesto dalla ricorrente Azienda.
Il ricorso, poi, è infondato laddove contesta l'esattezza del principio secondo cui l'assicurato, per valersi della copertura assicurativa, ha l'onere di indicare all'assicuratore quale sia il mezzo coinvolto nel sinistro, così da consentire all'assicuratore stesso di verificare l'esistenza e la validità della polizza. Il principio, lungi dal costituire un vulnus al canone generale sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), deriva dal precetto generale dell'art. 1888 ex, a norma del quale il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto da chi intende valersene. Comportando, dunque, che, nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto sia assicurato per più veicoli presso la stessa compagnia, sia indicato, in una con il contratto, anche lo specifico mezzo al quale la polizza fa riferimento ed in relazione al quale si chiede la copertura assicurativa.
Quanto, poi, alla circostanza che, nella specie, si trattava di uni polizza aperta avente per base un libro matricola nel quale risultano indicati più autobus con i relativi dati, si tratta di questione di fatto inammissibile in questa sede e che la parte avrebbe potuto e dovuto introdurre nel giudizio di merito a prova delle sue ragioni. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono i giusti motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003