Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2016, n. 23171
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha esaminato i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, la quale aveva confermato la condanna di due imputati per omicidio colposo, in qualità di committenti di un'opera edile. La vicenda trae origine dalla morte di un operaio, precipitato da un'altezza di circa due metri in un cantiere edile, a causa delle precarie condizioni di sicurezza e della totale assenza di protezioni. L'accusa ha sostenuto che gli imputati, agendo in cooperazione colposa con il legale rappresentante della ditta appaltatrice, avessero cagionato il decesso per colpa generica e specifica, violando gli articoli 3, commi 8 e 4, del d.lgs. 494/96. In particolare, si è contestata l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza, nonché la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e l'omessa attivazione dei poteri di inibizione dei lavori. Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno sollevato diversi motivi di ricorso, contestando la ricostruzione dell'obbligo di verifica dell'idoneità dell'impresa, l'esistenza di un obbligo di inibizione dei lavori in capo ai committenti in assenza di un coordinatore per l'esecuzione, e la ritenuta consapevolezza della mancanza di opere provvisionali e dell'inizio della seconda fase dei lavori. Sono state altresì sollevate questioni relative all'irregolarità del rapporto di lavoro della vittima e alla diversa modulazione del dovere di sicurezza tra datore di lavoro e committente.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di un imputato, ritenendo infondate le censure mosse avverso la sentenza di merito. Ha invece accolto il ricorso proposto nell'interesse dell'altra imputata, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per non aver commesso il fatto. La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito il quadro normativo di riferimento, sottolineando l'evoluzione della posizione di garanzia del committente privato, espressamente contemplata dal d.lgs. 494/96 e successive modifiche. Ha evidenziato come il committente sia tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, non limitandosi a un controllo meramente documentale, ma estendendolo anche alla capacità di apprestare le opere provvisionali necessarie. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le macroscopiche inadeguatezze dell'impresa appaltatrice, la carenza di misure di sicurezza e l'impiego di manodopera irregolare fossero immediatamente percepibili dal committente, imponendo l'esercizio dei poteri di inibizione. Tuttavia, per quanto concerne l'imputata il cui ricorso è stato accolto, la Corte ha rilevato la mancanza di elementi fattuali che la ricollegassero al cantiere e all'attività in corso, al di là della formale committenza e titolarità dell'edificio. Non essendo emerso alcun elemento che la collegasse alla stipula del secondo accordo verbale, né che avesse assunto una posizione di garanzia rispetto alla fase dei lavori in cui si verificò l'evento, si è disposta l'assoluzione. L'imputato il cui ricorso è stato rigettato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese legali in favore delle parti civili.

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

Commentario1

  • 1Art. 40 - Rapporto di causalità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Causalità Le discussioni sulla causalità vengono solitamente precedute dall'evocazione della nota sentenza Franzese delle Sezioni unite (SU, 30328/2012), dalla quale – tuttavia – non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte. Ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica. Come è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2016, n. 23171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23171
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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