CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24026 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XE AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24026 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 novembre 2022, la Corte d'appello di Torino ha respinto la domanda formulata da RT XE per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 12 febbraio 2008 al 25 luglio 2008 (dal 12 febbraio al 5 giugno 2008 custodia in carcere;
dal 6 giugno al 25 luglio 2008 arresti domiciliari). La misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Alessandria per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di più violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 16 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla gran parte delle imputazioni (capi 13, 14, 16, 20 e 22) - diversamente qualificati i fatti come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - per essere i reati estinti per prescrizione. Ha affermato, invece, la penale responsabilità di XE per il reato cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 13), e lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione ed C 56.000,00 di multa. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2018 EH è stato assolto da questo reato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto e questa sentenza è divenuta irrevocabile. 2. Dall'ordinanza impugnata e dall'atto di ricorso emerge che, nell'assolvere EH dall'imputazione di cui al capo 13), la Corte di appello di Torino ha affermato che il «contenuto della conversazione potrebbe effettivamente ricondurre ad un'importante trasferimento di droga (1 kg da tagliare)» e tuttavia ha ritenuto che dal «frammentario esito» di questa conversazione non risultasse con chiarezza se tale sostanza «fosse stata effettivamente acquisita o se, in occasione dell'incontro con un interlocutore rimasto del tutto ignoto, fosse stata solo oggetto di trattativa di cui sarebbe incerto l'esito». Alla luce di questa motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che i giudici della cognizione non abbiano escluso che XE avesse parlato col proprio interlocutore di sostanze stupefacenti. Ha sottolineato, inoltre, che depongono nello stesso senso le conversazioni dalle quali il G.i.p. aveva tratto indizi dei reati di cui al capi 14), 16), 20) e 22) dichiarati estinti per prescrizione all'esito del giudizio di primo grado. Ha ritenuto pertanto che l'ambiguità del contegno tenuto dall'imputato e il linguaggio criptico da lui utilizzato in conversazioni che riguardavano anche stupefacenti integrasse colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2 3. Per mezzo del proprio difensore, munito dì procura speciale, XE ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato le ragioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione, secondo la quale le risultanze probatorie erano «del tutto inappaganti» e gli elementi forniti dalla conversazione sulla base della quale il reato di cui al capo 13) era stato contestato non superavano «la soglia del merito indiziario perché non suffragate altrimenti». 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 25 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale 3 tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, 4 Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti: che EH fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni disposte nel corso delle indagini, non sempre chiare per il linguaggio utilizzato, erano tali da indurre gli inquirenti a pensare a traffici di natura illecita;
che, in alcuni casi, il riferimento a sostanze stupefacenti è inequivoco atteso che, dopo i colloqui, furono eseguiti appostamenti e sequestri;
che, anche con riferimento all'imputazione di cui al capo 13), il riferimento ad un chilo di sostanza da tagliare fa pensare a sostanza stupefacente e l'imputato è stato assolto da questa imputazione perché si è ritenuto non sufficientemente provato che egli abbia effettivamente acquistato la sostanza della quale parlava a telefono. La Corte territoriale sostiene, in sintesi, che KA era in contatto con persone dedite al traffico di stupefacenti e nelle conversazioni intercettate, utilizzando talvolta un linguaggio criptico, faceva riferimento a tali sostanze. Questa motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica, tanto più se si considera che la gran parte delle violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per le quali la misura fu applicata non sono stati oggetto di assoluzione nel merito, ma sono state dichiarate estinte per prescrizione. 5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano state caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, l'ordinanza impugnata si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo i quali costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi "criptiche", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita (Sez. 4, n. 48029 del 5 Qi Il Consigli4Wtnore Il Presidente 18/9/2009, IN ed altri, Rv. 245794; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). è appena il caso di ricordare che a queste conclusioni si è giunti anche in situazioni in cui l'attività accertata è risultata diversa da quella oggetto dell'accusa per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si tratta di conclusioni pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, realizzi - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, a rifondere le spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille. Così deciso il 24 maggio 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24026 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 novembre 2022, la Corte d'appello di Torino ha respinto la domanda formulata da RT XE per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 12 febbraio 2008 al 25 luglio 2008 (dal 12 febbraio al 5 giugno 2008 custodia in carcere;
dal 6 giugno al 25 luglio 2008 arresti domiciliari). La misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Alessandria per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di più violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 16 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla gran parte delle imputazioni (capi 13, 14, 16, 20 e 22) - diversamente qualificati i fatti come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - per essere i reati estinti per prescrizione. Ha affermato, invece, la penale responsabilità di XE per il reato cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 13), e lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione ed C 56.000,00 di multa. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2018 EH è stato assolto da questo reato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto e questa sentenza è divenuta irrevocabile. 2. Dall'ordinanza impugnata e dall'atto di ricorso emerge che, nell'assolvere EH dall'imputazione di cui al capo 13), la Corte di appello di Torino ha affermato che il «contenuto della conversazione potrebbe effettivamente ricondurre ad un'importante trasferimento di droga (1 kg da tagliare)» e tuttavia ha ritenuto che dal «frammentario esito» di questa conversazione non risultasse con chiarezza se tale sostanza «fosse stata effettivamente acquisita o se, in occasione dell'incontro con un interlocutore rimasto del tutto ignoto, fosse stata solo oggetto di trattativa di cui sarebbe incerto l'esito». Alla luce di questa motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che i giudici della cognizione non abbiano escluso che XE avesse parlato col proprio interlocutore di sostanze stupefacenti. Ha sottolineato, inoltre, che depongono nello stesso senso le conversazioni dalle quali il G.i.p. aveva tratto indizi dei reati di cui al capi 14), 16), 20) e 22) dichiarati estinti per prescrizione all'esito del giudizio di primo grado. Ha ritenuto pertanto che l'ambiguità del contegno tenuto dall'imputato e il linguaggio criptico da lui utilizzato in conversazioni che riguardavano anche stupefacenti integrasse colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2 3. Per mezzo del proprio difensore, munito dì procura speciale, XE ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato le ragioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione, secondo la quale le risultanze probatorie erano «del tutto inappaganti» e gli elementi forniti dalla conversazione sulla base della quale il reato di cui al capo 13) era stato contestato non superavano «la soglia del merito indiziario perché non suffragate altrimenti». 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 25 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale 3 tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, 4 Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti: che EH fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni disposte nel corso delle indagini, non sempre chiare per il linguaggio utilizzato, erano tali da indurre gli inquirenti a pensare a traffici di natura illecita;
che, in alcuni casi, il riferimento a sostanze stupefacenti è inequivoco atteso che, dopo i colloqui, furono eseguiti appostamenti e sequestri;
che, anche con riferimento all'imputazione di cui al capo 13), il riferimento ad un chilo di sostanza da tagliare fa pensare a sostanza stupefacente e l'imputato è stato assolto da questa imputazione perché si è ritenuto non sufficientemente provato che egli abbia effettivamente acquistato la sostanza della quale parlava a telefono. La Corte territoriale sostiene, in sintesi, che KA era in contatto con persone dedite al traffico di stupefacenti e nelle conversazioni intercettate, utilizzando talvolta un linguaggio criptico, faceva riferimento a tali sostanze. Questa motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica, tanto più se si considera che la gran parte delle violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per le quali la misura fu applicata non sono stati oggetto di assoluzione nel merito, ma sono state dichiarate estinte per prescrizione. 5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano state caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, l'ordinanza impugnata si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo i quali costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi "criptiche", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita (Sez. 4, n. 48029 del 5 Qi Il Consigli4Wtnore Il Presidente 18/9/2009, IN ed altri, Rv. 245794; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). è appena il caso di ricordare che a queste conclusioni si è giunti anche in situazioni in cui l'attività accertata è risultata diversa da quella oggetto dell'accusa per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si tratta di conclusioni pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, realizzi - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, a rifondere le spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille. Così deciso il 24 maggio 2023