Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10128 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O END B I D R A 1012 8 01 T S L O E P U D UBBLICA ITALIANAITALI 2 IM 4 6 . A .R .P D E IANO T B N L E 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16099/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 22736 Rep. 3381 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere OGGETTO:occupazione acquisitiva ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE COMUNE di OGLIASTRO CILENTO, in persona del Sindaco Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. p.t. sig. Michele Apolito, elettivamente domiciliato in per diritti L. 3000 Roma, via Buccari 3, presso l'avv. M. Teresa Acone, il 2 CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avv. prof. Modestino Acone [ e dall'avv. Germano Di Feo giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
FA SC, elettivamente domiciliata in Roma, via C. Morin 45, presso l'avv. Gaetano Amoroso, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Miglino giusta delega in atti%;B 1 6/1015 2001 - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 315 del 24.04/25.06.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, Svolgimento del processo Con sentenza 24.04/25.06.97 la Corte d'appello di Salerno accogliendo l'appello di FA CR condannava il Comune di Ogliastro Cilento a risarcirle il danno da accessione invertita di terreni di proprietà della stessa, liquidando lire 52.440.000, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal settembre 1991, per l'ablazione del terreno e lire 11.400.000 oltre interessi per indennità di occupazione legittima. Spese dei due gradi a carico del Comune. Osservava la sentenza che in primo grado l'azione risarcitoria della CR era stata ritenuta prescritta perché, tra la dichiarazione 21.4.81 della CR, di autorizzazione all'occupazione permanente del terreno che il tribunale interpretava come atto di cessione volontaria- e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio era intercorso più di un quinquennio. Quanto alla domanda di risarcimento, proposta in via di intervento da Abate Fioravante, era stata dichiarata inammissibile dal tribunale e la statuizione non era stata impugnata. 2 Riteneva la Corte salernitana che la dichiarazione della CR dovesse essere interpretata come proposta di cessione, non perfezionatasi per mancata accettazione del Comune e contestuale autorizzazione all'occupazione 'permanente' del terreno. Tale autorizzazione, rendendo legittima l'occupazione sino alla scadenza del termine per il compimento dei lavori -fissato con delibera comunale 5.5.82 in mesi 12 ed anni tre- comportava che l'accessione invertita si era realizzata non al momento della già intervenuta irreversibile trasformazione del terreno per viabilità comunale, ma solo alla scadenza del termine finale di occupazione, con la conseguenza che la domanda di risarcimento era stata proposta tempestivamente. In conseguenza, ritenuta la vocazione edificatoria del terreno e la applicabilità dello ius superveniens costituito dettato dall'art.
3.65 della 1.s. 662/96, il risarcimento veniva determinato in lire 52.400.000, pari alla semisomma tra valore venale e reddito dominicale coacervato, maggiorata del 10%, mentre per i quattro anni di occupazione legittima veniva liquidata, sulla base del valore venale del bene nel 1982, l'indennità di lire 2.850.000 annue. Contro tale sentenza ricorre il Comune di Ogliasto Cilento, avanzando, con atto notificato il 23.09.98, un unico, complesso, motivo di censura. Si è costituita, resistendo con controricorso notificato il 28.10.98, Iosefa CR, che ripropone q.
1.c. dell'art.
3.65 della 1.s. 662/96 nonché il terzo motivo d'appello, rimasto assorbito dalla decisione della Corte d'appello, volto ad affermare che, per effetto della proroga ed indipendentemente dall'esistenza di un titolo di occupazione, il dies a quo del termine di 3 AF prescrizione quinquennale è costituito dalla scadenza del termine per emanare il decreto d'esproprio (5.5.85). Motivi della decisione 嗎 Il Comune censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. della 1.s. 865/71 nonché degli artt. 1326 ss, 2043, 2934, 2935 e 2947 cc, nonché dell'art. 113 cpc, oltre al corrispondente vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che la costruzione della proposta contrattuale come atto equivalente al decreto di occupazione viola le norme richiamate perché solo l'atto di cessione può supplire il provvedimento di occupazione temporanea, perché inoltre era pacifico che la condizione della previa corresponsione dell'indennità non si era verificata e mancava l'atto formale di accettazione del Comune. In conseguenza, l'apprensione del bene era illegittima sin dall'origine e la delibera 5.5.82 della G.M. che rifissava i termini espropriativi era irrilevante, sia perché interveniva quando l'occupazione era ormai illegittima, sia perché i termini in questione attenevano alla sola dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il diritto al risarcimento era quindi prescritto quando la CR, in assenza di precedenti atti interruttivi, notificò la citazione introduttiva del giudizio. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha ravvisato nella dichiarazione resa dalla CR il 21.04.81 due atti distinti: una proposta di cessione, previo pagamento dell'indennità prevista ed una autorizzazione permanente all'occupazione. Coordinando i due atti, la sentenza ha ritenuto che l'autorizzazione consentisse al Comune di occupare legittimamente i terreni per l'esecuzione e fino al compimento dei lavori, mentre la proposta 4 AF di cessione, in quanto non accettata dal Comune, era priva di effetti traslativi. Tale ricostruzione non è incoerente, non viola nessuna delle norme " ermeneutiche invocate dal Comune e non costituisce errore procedurale, dal momento che il richiamo all'art. 113 cpc, che dovrebbe sostenere tale profilo della censura, è del tutto generico ed immotivato. Rientra tra i poteri del proprietario autorizzare attività, sul proprio terreno, che richiederebbero, altrimenti, specifici provvedimenti d'imperio: attività ittiche e venatorie, ricerche minerarie, archeologiche, idriche ecc. Non si deve infatti confondere l'effetto traslativo, che perseguono la cessione volontaria ed il decreto d'esproprio, con l'effetto detentivo che perseguono il decreto di occupazione temporanea o l'autorizzazione del proprietario a tale occupazione (Cass. 9484/99; 739/98). Non sono perciò pertinenti le sentenze (Cass. 4759/98; 922/97) richiamate dal ricorrente e relative alla b necessità, perché si verifichi l'effetto traslativo, che la proposta di cessione del privato sia accettata dalla amministrazione espropriante. Né è conferente il richiamo all'art. 12 1.s. 865/71 dal momento che tale norma si riferisce alla sola cessione volontaria dell'immobile espropriando e non disciplina le altre figure, pur note alla pratica, degli accordi sull'indennità e dell'autorizzazione all'occupazione. Assume il ricorrente che i termini fissati dalla delibera della giunta municipale 5.5.82 riguardavano solo la dichiarazione di pubblica utilità e non il compimento dei lavori e della procedura espropriativa. L'assunto contrasta, immotivatamente, con l'interpretazione che della delibera ha accolto la sentenza impugnata. Ha ritenuto infatti il giudice del 5 AF ) merito che l'autorizzazione permanente all'occupazione, concessa dalla proprietaria, fosse finalizzata all'esecuzione dei lavori indicati nel progetto e trovasse quindi, nella scadenza del termine per il compimento di tali lavori, il proprio esaurimento. D'altra parte, il combinato disposto degli artt. 1 della 1.s. 1978/1 e 13.3 1.s. 2359/65 comporta che l'amministrazione espropriante deve prefissare i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e della procedura espropriativa (Corte Cost. 355/85; 263/88; 257/88; Consta, sez. V, 1360/98) e l'interpretazione sostenuta dal ricorrente comporterebbe quindi l'illegittimità della delibera della giunta, questione che non risulta mai sollevata nel giudizio di merito. La q.l.c. dell'art.
3.65 della 1.s. 662/96, sollevata dalla resistente, è inammissibile perché non è funzionale alla decisione della causa, dal momento che non è stata impugnata la quantificazione del risarcimento compiuta dalla Corte salernitana (Cass. 1358/99). Le questioni non esaminate, per assorbimento, dalla sentenza impugnata non possono formare oggetto, per difetto di interesse, di ricorso incidentale, ma non possono neppure essere riproposte nel controricorso, perché manca, nel giudizio di cassazione, una norma corrispondente all'art. 346 cpc, dettato per il giudizio d'appello; possono invece essere riproposte al giudice di rinvio, ove la sentenza venga cassata. Per tali ragioni non deve essere esaminato l'assunto della resistente, volto a sostenere che il termine prescrizionale non era comunque decorso, in quanto la delibera 5.5.82 aveva prorogato il termine previsto per il compimento dell'espropriazione e la mancata emissione del decreto d'occupazione era perciò irrilevante. Le spese seguono la soccombenza. - 6 AF
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 2625000 di cui lire 2.500.000 per onorari. Roma, 10 aprile 2001 Il Presidente Cons. est. fram afferens CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositar feruetteria CANCELLIERE 1 251 300 Andrea Bianchi 1 CANCELLIERE 109T 250.000 SACSEST. 6,00 TOT. 49 , 5 3 1 DI BOLLO D.P.R. 642 DEL 26-10-72 IMPOSTA DA ESENTE art. 22 tab. all.B AUENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registraie in de LUG..2004 Serie 4 17 Sersate €135,11al (euro ENTOTRENTACINGIVE p. li Dirigente Area Serial (Dolf.ssa Maria Grazia Por Responsabile Serviaid Att en (Dr. M. RACCICHANI) Cof.