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Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46104 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo 31/1/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luca Tampieri ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto dal P.G. avverso l'ordinanza del Gip in data 22/12/2022, con la quale era stata applicata a TA DA, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, co.2, Divo. 159/2011, 337 e 648 c.p., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed applicava nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ritenendola maggiormente adeguata a contenere il pericolo di recidiva. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46104 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 21/09/2023 2.Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'indagato il quale deduce il vizio di carenza o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 75 D.I.vo 159/2011. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della contenuta distanza tra il Comune di Cinisi ( dal quale l'indagato non doveva allontanarsi ) e quello di Terrasini, circostanza che avrebbe dovuto portare ad escludere la consapevolezza in capo al prevenuto di violare le prescrizioni imposte;
il Tribunale non avrebbe poi considerato che gli automezzi a disposizione dello TA, oggetto della ricettazione, erano intestati ad altri per cui egli non poteva rispondere di detto delitto. 3. Quanto alle esigenze cauteri osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato è affetto da illogicità e carenza di motivazione poiché richiama due precedenti penali dell'imputato, invero, risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati oltre generici perché non si confrontano con la dettagliata ed esaustiva motivazione fornita dal Tribunale del riesame. 2. Con riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati, il Tribunale della Libertà ha puntualmente motivato evidenziando, quanto al delitto di cui all'art. 75 D.L.vo. 159/2011, che la consapevole violazione della prescrizione imposta con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non allontanarsi dal Comune di Cinisi, si rinveniva nel fatto che l'indagato, alla vista degli operanti, si diede subito alla fuga ( pag. 3 dell'ordinanza); quanto al delitto di resistenza a P.U. di cui all'art. 337 c.p., il Tribunale ne ha ne ha ravvisato gli elementi costitutivi dando applicazione al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità ( Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); quanto, infine, alla ricettazione dei due furgoni, il Tribunale ha sottolineato che i mezzi presentavano segni evidenti di alterazione sicché la disponibilità degli stessi in capo a TA, a prescindere dalla proprietà, integrava il delitto di cui all'art. 648 c.p. (pag.4). 7 Con questi elementi oggettivi, congruamente valorizzati dal collegio cautelare, il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria, condannando il ricorso, relativamente al profilo della gravità indiziaria, all'inammissibilità per genericità. 3. Quanto alla motivazione delle esigenze cautelari, il ricorso è parimenti manifestamente infondato. I giudici del riesame hanno ravvisato il pericolo di recidiva in ragione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici e animato da pervicacia criminale, come dimostrato dalla commissione di diversi reati in costanza di misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla insensibilità alla prescrizioni imposte, atteso che TA aveva già commesso, nel maggio 2022, il delitto di cui all'art. 75 D.L.vo. 159/2011, dal quale era stato assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Dette argomentazioni valgono a conferire piena legittimità alla decisione assunta. Ed invero , diversamente da quanto si assume nel ricorso, il Tribunale ha correttamente motivato sulle esigenze cautelari valorizzando non solo i due precedenti specifici a carico dell'indagato, risalenti nel tempo, ma anche la stabile dedizione al delitto dimostrata dal fatto che TA aveva commesso la resistenza e le due ricettazioni, in costanza di applicazione della misura di prevenzione, in questo quadro, ha aggiunto il Tribunale, presenta significativo rilievo a fini cautelari, il fatto che TA avesse già commesso, nel maggio 2022, analoga condotta di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (art. 75 D.L.vo 159/2011), reato dal quale era stato assolto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Sul punto preme sottolineare che la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica ed anzi essa presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto che non esige un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, ma richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue importa, allora, che il giudizio circa il pericolo di recidiva specifica, è giustificato nonostante l'intervenuta assoluzione, per l'accertata commissione del reato e l'attribuibilità di esso all'imputato. Sulla fisionomia della causa di non punibilità e sugli effetti negativi che il reato commesso produce, tra i quali l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti "che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 3 dell'articolo 131-bis del codice penale" e la rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi secondo quanto disposto dall'art. 651-bis, cod. proc. pen. nonostante che, per ragioni di politica criminale, l'autore sia esentato dalla pena, preme richiamare Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265434; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214, in particolare quest'ultima ha sottolineato che "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica". Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il proponente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cdi cii all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21/9/2023 Il Consigliere estensore Il Presidínte
il Tribunale non avrebbe poi considerato che gli automezzi a disposizione dello TA, oggetto della ricettazione, erano intestati ad altri per cui egli non poteva rispondere di detto delitto. 3. Quanto alle esigenze cauteri osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato è affetto da illogicità e carenza di motivazione poiché richiama due precedenti penali dell'imputato, invero, risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati oltre generici perché non si confrontano con la dettagliata ed esaustiva motivazione fornita dal Tribunale del riesame. 2. Con riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati, il Tribunale della Libertà ha puntualmente motivato evidenziando, quanto al delitto di cui all'art. 75 D.L.vo. 159/2011, che la consapevole violazione della prescrizione imposta con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non allontanarsi dal Comune di Cinisi, si rinveniva nel fatto che l'indagato, alla vista degli operanti, si diede subito alla fuga ( pag. 3 dell'ordinanza); quanto al delitto di resistenza a P.U. di cui all'art. 337 c.p., il Tribunale ne ha ne ha ravvisato gli elementi costitutivi dando applicazione al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità ( Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); quanto, infine, alla ricettazione dei due furgoni, il Tribunale ha sottolineato che i mezzi presentavano segni evidenti di alterazione sicché la disponibilità degli stessi in capo a TA, a prescindere dalla proprietà, integrava il delitto di cui all'art. 648 c.p. (pag.4). 7 Con questi elementi oggettivi, congruamente valorizzati dal collegio cautelare, il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria, condannando il ricorso, relativamente al profilo della gravità indiziaria, all'inammissibilità per genericità. 3. Quanto alla motivazione delle esigenze cautelari, il ricorso è parimenti manifestamente infondato. I giudici del riesame hanno ravvisato il pericolo di recidiva in ragione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici e animato da pervicacia criminale, come dimostrato dalla commissione di diversi reati in costanza di misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla insensibilità alla prescrizioni imposte, atteso che TA aveva già commesso, nel maggio 2022, il delitto di cui all'art. 75 D.L.vo. 159/2011, dal quale era stato assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Dette argomentazioni valgono a conferire piena legittimità alla decisione assunta. Ed invero , diversamente da quanto si assume nel ricorso, il Tribunale ha correttamente motivato sulle esigenze cautelari valorizzando non solo i due precedenti specifici a carico dell'indagato, risalenti nel tempo, ma anche la stabile dedizione al delitto dimostrata dal fatto che TA aveva commesso la resistenza e le due ricettazioni, in costanza di applicazione della misura di prevenzione, in questo quadro, ha aggiunto il Tribunale, presenta significativo rilievo a fini cautelari, il fatto che TA avesse già commesso, nel maggio 2022, analoga condotta di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (art. 75 D.L.vo 159/2011), reato dal quale era stato assolto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Sul punto preme sottolineare che la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica ed anzi essa presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto che non esige un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, ma richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue importa, allora, che il giudizio circa il pericolo di recidiva specifica, è giustificato nonostante l'intervenuta assoluzione, per l'accertata commissione del reato e l'attribuibilità di esso all'imputato. Sulla fisionomia della causa di non punibilità e sugli effetti negativi che il reato commesso produce, tra i quali l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti "che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 3 dell'articolo 131-bis del codice penale" e la rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi secondo quanto disposto dall'art. 651-bis, cod. proc. pen. nonostante che, per ragioni di politica criminale, l'autore sia esentato dalla pena, preme richiamare Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265434; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214, in particolare quest'ultima ha sottolineato che "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica". Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il proponente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cdi cii all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21/9/2023 Il Consigliere estensore Il Presidínte