Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2008, n. 7420
CASS
Sentenza 18 gennaio 2008

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È legittimo il provvedimento del Tribunale penale che dichiari la propria incompetenza sull'istanza preordinata a ottenere l'autorizzazione a consultare la contabilità della società fallita, in quanto le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale escludono che i soggetti comunque coinvolti nella procedura possano avere un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare, riconoscendo, invece, solo un limitato diritto di informazione - subordinato alla presentazione di una specifica motivata istanza, che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - e al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame; d'altro canto, l'omissione o il ritardo del giudice delegato sulla delibazione di tale istanza possono essere fatti valere mediante il reclamo di cui all'art. 26 L. fall. dinanzi al Tribunale fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2008, n. 7420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7420
    Data del deposito : 18 gennaio 2008

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