Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
È legittimo il provvedimento del Tribunale penale che dichiari la propria incompetenza sull'istanza preordinata a ottenere l'autorizzazione a consultare la contabilità della società fallita, in quanto le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale escludono che i soggetti comunque coinvolti nella procedura possano avere un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare, riconoscendo, invece, solo un limitato diritto di informazione - subordinato alla presentazione di una specifica motivata istanza, che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - e al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame; d'altro canto, l'omissione o il ritardo del giudice delegato sulla delibazione di tale istanza possono essere fatti valere mediante il reclamo di cui all'art. 26 L. fall. dinanzi al Tribunale fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2008, n. 7420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7420 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 18/01/2008
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 249
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 030609/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT AR, N. IL 01/08/1951;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. CASTELLANETA Filippo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TE NA ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza del 10 marzo 2006 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui alla L.Fall., art. 224, per il quale vi era stata condanna in primo grado.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), perché è stato privato del diritto di consultare la contabilità della società fallita. L'istanza diretta al tribunale penale è stata disattesa perché rivolta a giudice incompetente e quella rivolta al giudice fallimentare, ricevuto il parere negativo del curatore, non è stata delibata dal giudice delegato. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la nullità - a regime intermedio - non possa essere dedotta dal difensore che vi ha dato causa, avendo quest'ultimo presentato le prescritte richieste di autorizzazione. Vi è stata violazione dell'art. 111 Cost., che prescrive il rispetto della parità delle armi. Il P.M. ha autorizzato il proprio consulente a prendere visione dei documenti contabili, il difensore dell'imputato non ha potuto esercitare lo stesso diritto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), per avere la Corte di merito erroneamente disatteso l'eccezione di nullità sollevata in relazione all'insufficiente indicazione nel decreto che dispone il giudizio dei fatti addebitati. In realtà i capi di imputazione contengono la mera riproposizione della formula legislativa dei singoli reati contestati. Non si comprende quali scritture contabili si riferisca l'imputazione sub a) e non sono specificati gli assegni quanto al capo d).
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Invero, quanto al primo motivo va rilevato che esattamente il Tribunale penale ha declinato la propria competenza a concedere l'autorizzazione alla consultazione degli atti contenuti nel fascicolo fallimentare. Infatti, "le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale portano ad escludere che nei confronti dei soggetti comunque coinvolti nella procedura possa riconoscersi il diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e attribuisce loro solo un limitato diritto di informazione, subordinato al la presentazione di una specifica motivata istanza che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione, e riconosce al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame" (Sez. U, Sentenza n. 181 del 2001). L'omissione o il ritardo del giudice delegato a provvedere sull'istanza proposta dal difensore poteva essere segnalata al Tribunale fallimentare con il reclamo previsto dalla L.Fall. art. 26, mentre il ricorrente neppure deduce di essersi avvalso di tale strumento processuale.
In ogni caso, è evidente che le difficoltà lamentate non sono dipese da una violazione delle norme del codice di procedura penale stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e, come ha esattamente rimarcato la Corte di merito, trattandosi di nullità a regime intermedio, non poteva essere dedotta dal difensore che vi aveva dato causa, ritardando la proposizione del reclamo (contro il comportamento omissivo del g.d.) o la riproposizione dell'istanza "con più precisa e adeguata motivazione¯ e indicazioni dei documenti da visionare (Sez. U, Sentenza n. 181 del 2001). D'altra parte, il ricorrente non deduce neppure di non avere potuto consultare i documenti visionati dal consulente del P.M. ne' indica quali altri documenti utili alle indagini avrebbe potuto produrre, ne' a quale fine in relazione alla contestata bancarotta documentale. Ciò che rende aspecifico il motivo di ricorso.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Limitando, invero, l'esame alle imputazioni per le quali vi è stata condanna, al ricorrente erano contestati i seguenti reati:
A) del reato di cui alla L.Fall. art. 223, in relaz. L.Fall. art.216, comma 1, n. 2, perché, in qualità di amministratore unico della società "BASIL BEST CARNI S.R.L. IMPORT - EXPORT", con sede legale in Poliporo. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Matera del 22/5/96, fino a tale data, teneva le scritture contabili in modo da rendere di fatto non ricostruibile il reale movimento degli affari;
D) L.Fall. art. 223, in relaz. L.Fall. art. 216, comma 1, n. 1, perché, nella qualità di cui al capo A), emettendo numerosi assegni in favore dei soci, in particolare di NT NA e GA NG, senza che tali pagamenti fossero contabilmente giustificati, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraeva beni sociali per L. 164.000.000, nell'anno 1991 e per L. 140.000.000, nell'anno 1992.
In Policoro epoca del fallimento 22.5.96.
Ciò posto, quanto al capo A), è applicabile nella concreta fattispecie il principio enunciato a proposito della bancarotta semplice documentale in relazione alla quale si è ritenuto che "la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non comporta alcuna genericità dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile" (Sez. 5^, Sentenza n. 8932 del 2000). Quanto al capo D), invece, l'imputazione è tutt'altro che generica, contenendo il nome dei beneficiari degli assegni con i quali è stata realizzata la distrazione, l'anno in cui sono stati emessi e l'importo complessivo degli assegni tratti a favore dell'uno e dell'altro beneficiario. Si che correttamente è stata esclusa la dedotta nullità.
Infine, in relazione al reato di cui al capo C) - per il quale è intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - va ricordato che ®il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio" (Sez. U, Sentenza n. 17179 del 2002). La già avvenuta declaratoria di estinzione rende, dunque, inammissibile la censura in relazione a quel capo di imputazione per carenza di interesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008