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Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34844 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul, ricorso proposto da: LA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT LO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Angelo Colosi che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di LA NC dal Tribunale di Messina in data 7 settembre 2021, dichiarando l'estinzione dei reati di appropriazione indebita a lui contestati (di documentazione contabile relativa all'amministrazione di condominii) per intervenuta prescrizione, e confermando il giudizio di responsabilità per il residuo reato ex art. 388 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34844 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 190, 191 e 493 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione;
la Corte territoriale aveva ritenuto utilizzabili le prove testimoniali assunte in riferimento al procedimento (n. 5594/17 RG) riunito al processo principale, senza che vi fosse stata per quelle prove né richiesta da parte del P.M., né il relativo provvedimento di ammissione;
inoltre, la Corte d'appello aveva ritenuto in modo errato che la censura riguardasse un profilo di nullità delle prove, e della sentenza impugnata, sanata per la presenza della difesa in sede di assunzione delle prove senza alcuna eccezione sollevata al riguardo, mentre l'invalidità dedotta era l'inutilizzabilità di quelle prove. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e vizio della motivazione in riferimento al capo della decisione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato all'imputato e quelli per i quali era stata riportata condanna con la sentenza del Tribunale di Messina del 25 febbraio 2015, pur risultando dati obiettivi (la realizzazione nello stesso arco temporale, e nel corso della medesima attività professionale, di ripetute condotte di appropriazione di documentazione relativa a diversi condominii del messinese, amministrati dall'imputato; la ripetitività delle condotte esecutive;
la medesimezza dell'elemento soggettivo) che, invece, deponevano per l'esistenza di un unico disegno criminoso. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo (consentito e reso necessario per la deduzione di violazione di norme processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0) risulta che nel.procedimento n. 5549/2017 RG NR il . _ Pubblico ministero aveva depositato in data 24 gennaio 2018 la lista con l'indicazione dei testimoni ND MB e ZA ME (foglio 23 del fascicolo del P.m. in atti). Il procedimento veniva riunito al procedimento n. 2069/14 RG NR nel corso dell'udienza del 28 novembre 2019 e, in quell'udienza, veniva assunto il teste ND, senza che alcuna eccezione fosse sollevata dalla 2 difesa dell'imputato; allo stesso modo, quando nella successiva udienza del 1° luglio 2021 veniva escusso il teste ZA, il difensore presente nulla eccepiva, procedendo al controesame del teste. Smentita in fatto l'asserzione del ricorrente, circa la mancata presentazione della lista testimoniale ove erano indicati i testimoni di cui si lamenta l'escussione in violazione delle norme sull'ammissione delle prove, va comunque osservato che, in primo luogo, la mancata ammissione, come la mancata richiesta di prova, non rende inutilizzabile la prova assunta in contraddittorio e secondo le relative regole processuali (non risultando la violazione di alcun divieto probatorio), potendosi al più dedurre la violazione del diritto della difesa a contraddire e resistere rispetto all'istanza di prova formulata dalla controparte, che non sia transitata attraverso il vaglio di ammissibilità del Giudice, motivo integrante un'ipotesi di nullità generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Pertanto, ove la prova venga assunta in presenza del difensore e questi non sollevi eccezione alcuna, si realizza il meccanismo della sanatoria ex art. 182 cod. proc. pen. Nella stessa logica si è, infatti, affermato che «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria. (Fattispecie in cui il difensore, a fronte della richiesta del pubblico ministero di acquisire una relazione di servizio, si limitava a rimettersi alla valutazione del giudice, in tal modo manifestando una sostanziale acquiescenza, senza manifestare in alcun modo il proprio dissenso)» (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01). Sotto altro profilo, va ricordato che nessuna nullità è configurabile (e, tanto meno, alcuna ipotesi di inutilizzabilità) nell'ipotesi in cui siano state ammesse erroneamente prove non tempestivamente indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., non essendo prevista espressamente tale sanzione e perché rientra, in ogni caso, tra i poteri del giudice del dibattimento l'assunzione d'ufficio (ex art. 507 cod. proc. pen.) di mezzi di prova che la parte abbia indicato, sia pure intempestivamente (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203739 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la valutazione riguardante l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso è stata condotta in Modo corretto, considerando che essa doveva concernere il residuo reato ex art. 388 cod. pen., ossia una condotta che evidentemente non poteva essere stata previamente decisa e considerata dall'imputato, rispetto alle ripetute condotte di appropriazione indebita realizzate in danno di più condominii, trattandosi di fattore 3 eventuale e incerto, dipendente da un intervento esterno (quello dell'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento cautelare per l'immediata consegna dei documenti). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT LO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Angelo Colosi che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di LA NC dal Tribunale di Messina in data 7 settembre 2021, dichiarando l'estinzione dei reati di appropriazione indebita a lui contestati (di documentazione contabile relativa all'amministrazione di condominii) per intervenuta prescrizione, e confermando il giudizio di responsabilità per il residuo reato ex art. 388 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34844 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 190, 191 e 493 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione;
la Corte territoriale aveva ritenuto utilizzabili le prove testimoniali assunte in riferimento al procedimento (n. 5594/17 RG) riunito al processo principale, senza che vi fosse stata per quelle prove né richiesta da parte del P.M., né il relativo provvedimento di ammissione;
inoltre, la Corte d'appello aveva ritenuto in modo errato che la censura riguardasse un profilo di nullità delle prove, e della sentenza impugnata, sanata per la presenza della difesa in sede di assunzione delle prove senza alcuna eccezione sollevata al riguardo, mentre l'invalidità dedotta era l'inutilizzabilità di quelle prove. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e vizio della motivazione in riferimento al capo della decisione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato all'imputato e quelli per i quali era stata riportata condanna con la sentenza del Tribunale di Messina del 25 febbraio 2015, pur risultando dati obiettivi (la realizzazione nello stesso arco temporale, e nel corso della medesima attività professionale, di ripetute condotte di appropriazione di documentazione relativa a diversi condominii del messinese, amministrati dall'imputato; la ripetitività delle condotte esecutive;
la medesimezza dell'elemento soggettivo) che, invece, deponevano per l'esistenza di un unico disegno criminoso. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo (consentito e reso necessario per la deduzione di violazione di norme processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0) risulta che nel.procedimento n. 5549/2017 RG NR il . _ Pubblico ministero aveva depositato in data 24 gennaio 2018 la lista con l'indicazione dei testimoni ND MB e ZA ME (foglio 23 del fascicolo del P.m. in atti). Il procedimento veniva riunito al procedimento n. 2069/14 RG NR nel corso dell'udienza del 28 novembre 2019 e, in quell'udienza, veniva assunto il teste ND, senza che alcuna eccezione fosse sollevata dalla 2 difesa dell'imputato; allo stesso modo, quando nella successiva udienza del 1° luglio 2021 veniva escusso il teste ZA, il difensore presente nulla eccepiva, procedendo al controesame del teste. Smentita in fatto l'asserzione del ricorrente, circa la mancata presentazione della lista testimoniale ove erano indicati i testimoni di cui si lamenta l'escussione in violazione delle norme sull'ammissione delle prove, va comunque osservato che, in primo luogo, la mancata ammissione, come la mancata richiesta di prova, non rende inutilizzabile la prova assunta in contraddittorio e secondo le relative regole processuali (non risultando la violazione di alcun divieto probatorio), potendosi al più dedurre la violazione del diritto della difesa a contraddire e resistere rispetto all'istanza di prova formulata dalla controparte, che non sia transitata attraverso il vaglio di ammissibilità del Giudice, motivo integrante un'ipotesi di nullità generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Pertanto, ove la prova venga assunta in presenza del difensore e questi non sollevi eccezione alcuna, si realizza il meccanismo della sanatoria ex art. 182 cod. proc. pen. Nella stessa logica si è, infatti, affermato che «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria. (Fattispecie in cui il difensore, a fronte della richiesta del pubblico ministero di acquisire una relazione di servizio, si limitava a rimettersi alla valutazione del giudice, in tal modo manifestando una sostanziale acquiescenza, senza manifestare in alcun modo il proprio dissenso)» (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01). Sotto altro profilo, va ricordato che nessuna nullità è configurabile (e, tanto meno, alcuna ipotesi di inutilizzabilità) nell'ipotesi in cui siano state ammesse erroneamente prove non tempestivamente indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., non essendo prevista espressamente tale sanzione e perché rientra, in ogni caso, tra i poteri del giudice del dibattimento l'assunzione d'ufficio (ex art. 507 cod. proc. pen.) di mezzi di prova che la parte abbia indicato, sia pure intempestivamente (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203739 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la valutazione riguardante l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso è stata condotta in Modo corretto, considerando che essa doveva concernere il residuo reato ex art. 388 cod. pen., ossia una condotta che evidentemente non poteva essere stata previamente decisa e considerata dall'imputato, rispetto alle ripetute condotte di appropriazione indebita realizzate in danno di più condominii, trattandosi di fattore 3 eventuale e incerto, dipendente da un intervento esterno (quello dell'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento cautelare per l'immediata consegna dei documenti). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023