Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18225
CASS
Sentenza 21 dicembre 2002

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In materia di contratti di borsa, l'uso dei fissati bollati, previsto dall'art. 3 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, è richiesto soltanto quale modalità di riscossione della relativa tassa, e pertanto non è necessario per la perfezione o validità del contratto e per la prova dello stesso.

Il ricorso incidentale con il quale la parte rimasta totalmente vittoriosa propone questioni di merito, decise in senso a lei sfavorevole, preliminari a quelle proposte con il ricorso principale dalla parte soccombente, deve essere esaminato prima del ricorso principale e indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo, atteso che l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale discende dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito. (Nella fattispecie, relativa ad azione di responsabilità per danni, la S.C. ha esaminato in primo luogo il ricorso incidentale proposto dal preteso danneggiante - che affermava la legittimità del suo operato - accogliendo il ricorso e correggendo, sul punto, la motivazione in diritto della sentenza di appello - la quale aveva escluso la responsabilità soltanto per mancanza di colpa, ritenendo invece illegittima la condotta - e ha dichiarato, altresì, assorbito il ricorso principale, che censurava la sentenza nella parte in cui affermava la mancanza di colpa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18225
    Data del deposito : 21 dicembre 2002

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