Sentenza 21 dicembre 2002
Massime • 2
In materia di contratti di borsa, l'uso dei fissati bollati, previsto dall'art. 3 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, è richiesto soltanto quale modalità di riscossione della relativa tassa, e pertanto non è necessario per la perfezione o validità del contratto e per la prova dello stesso.
Il ricorso incidentale con il quale la parte rimasta totalmente vittoriosa propone questioni di merito, decise in senso a lei sfavorevole, preliminari a quelle proposte con il ricorso principale dalla parte soccombente, deve essere esaminato prima del ricorso principale e indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo, atteso che l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale discende dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito. (Nella fattispecie, relativa ad azione di responsabilità per danni, la S.C. ha esaminato in primo luogo il ricorso incidentale proposto dal preteso danneggiante - che affermava la legittimità del suo operato - accogliendo il ricorso e correggendo, sul punto, la motivazione in diritto della sentenza di appello - la quale aveva escluso la responsabilità soltanto per mancanza di colpa, ritenendo invece illegittima la condotta - e ha dichiarato, altresì, assorbito il ricorso principale, che censurava la sentenza nella parte in cui affermava la mancanza di colpa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18225 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso l'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ALLEGRO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IN FA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 10736/00 proposto da:
IN FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l'avvocato ANDREA PUGLIESE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CASATI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RB EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3049/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato PUGLIESE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale:
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale con l'assorbimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE GA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, FA LI, nominato dalla CONSOB commissario per la gestione della s.i.m. A.C. IR e C. s.p.a., con il decreto del 15 aprile 1994, con cui erano stati sciolti gli organi amministrativi della stessa s.i.m.. In particolare, l'attore chiedeva l'accertamento di responsabilità del LI e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, per avere consentito a due banche svizzere di realizzare il pegno su valori mobiliari di spettanza dell'attore, che la s.i.m. aveva illegittimamente costituito a garanzia delle obbligazioni di un terzo. A sostegno della domanda, l'attore esponeva: 1) che la s.i.m. A.C. IR e C. s.p.a., nelle date del 5 marzo 1993 e del 21 settembre 1993 aveva costituito un pegno generale a favore delle banche svizzere B.S.I. - Banca della Svizzera Italiana - e Banque PA, a garanzia di finanziamenti concessi dai suddetti istituti di credito alla s.p.a. Centromilano Finanziaria s.p.a., controllante della IR, su "tutti i valori, titoli crediti e diritti ... esistenti attualmente e in futuro nei dossier e conti correnti" in essere presso le suddette banche ovvero anche presso terzi;
il tutto con elezione di domicilio presso la sede di Lugano dei suddetti istituti di credito, con espresso richiamo del diritto svizzero quale normativa di riferimento per la disciplina del pegno e dei sottostanti rapporti obbligatori e, infine, con indicazione del foro convenzionale di Lugano;
2) che il GA aveva affidato alla s.i.m. la somma di lire 500.000.000= per l'investimento in azioni italiane e straniere;
3) che anche i titoli di spettanza del GA erano confluiti in un conto o dossier vincolato in pegno;
4) che la CONSOB, a seguito delle irregolarità emerse nel corso di una ispezione, con il ricordato decreto del 15 aprile 1994, aveva sciolto gli organi amministrativi della s.i.m. e nominato FA LI con l'incarico della gestione della stessa s.i.m.; 5) che il 20 ed il 26 aprile 1994 le banche SI e PA avevano escusso il pegno, liquidando anche valori mobiliari del GA;
6) che il 5 luglio 1994 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della A.C. IR e C. s.p.a.
Il Tribunale, con sentenza del 28 settembre 1998, rigettava la domanda. Il GA proponeva appello;
la Corte di Milano, con sentenza del 14 dicembre 1999, rigettava il gravame e, per quanto qui ancora interessa, osservava: 1) che erano fuori discussione tanto la separazione del patrimonio della s.i.m. da quello dei singoli investitori, quanto il dovere del commissario di tutelare anche la posizione dei singoli investitori;
2) che, tuttavia, l'illegittima costituzione in pegno era stata attuata dagli organi amministrativi in carica prima della nomina del LI, il quale era stato coinvolto nella vicenda solo per gli aspetti esecutivi finali;
3) che la valutazione della liceità della escussione del pegno da parte delle banche svizzere, effettuata senza il concorso del LI, era irrilevante ai fini della valutazione della legittimità o meno del comportamento del commissario della s.i.m. e che, a tal fine, era decisiva la valutazione della sottoscrizione dei fissati bollati, effettuata dopo l'escussione del pegno, quando il Farina, se anche non aveva avuto immediata coscienza del fatto che erano stati dati in pegno valori dei clienti, avrebbe dovuto comunque sospettarlo, alla luce delle irregolarità emerse in sede ispettiva;
4) che in questa situazione la sottoscrizione del fissato bollato era censurabile atteso che, di fatto, pur trattandosi della mera documentazione formale e del contestuale adempimento fiscale di un negozio aliunde perfezionato, il LI aveva facilitato la circolazione dei titoli anziché intavolare una trattativa con le banche;
5) che, tuttavia, mancava la prova di un nesso di causalità tra il comportamento colposo del LI ed il danno patito dal GA, atteso che quest'ultimo non aveva chiarito valore e natura dei beni liquidati ed atteso che non aveva neppure allegato quali fossero le concrete possibilità di recupero degli stessi, una volta che il pegno, senza la partecipazione ne' la responsabilità dell'ignaro commissario, era stato escusso secondo le norme del diritto svizzero;
6) che, in particolare, dagli elementi forniti non poteva dedursi, neppure "una valutazione prognostica di probabilità valutabile in termini di chances", tale da fare pensare che, se il LI si fosse rifiutato di firmare i fissati bollati, il GA avrebbe potuto riavere i suoi titoli.
Avverso detta sentenza PE GA propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. FA LI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, deducendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1710 e 1176 c.c.; in particolare, si duole che la firma dei fissati bollati, cui era conseguita la perdita dei titoli, non sia stata ritenuta da sola sufficiente alla produzione del danno, "posto che in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nel nesso di causalità ... quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli", con la conseguenza che il nesso di causalità sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo. Inoltre, trattandosi di una responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno era dovuto senza necessità di alcun riscontro in fatti e dati esterni al comportamento colposo dell'obbligato.
Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere escluso il nesso di causalità tra il comportamento del commissario ed il danno subito dal ricorrente, pur dopo avere ritenuto colposo ed imprudente il comportamento del primo, considerato che se non avesse firmato i fissati bollati avrebbe creato difficoltà alla circolazione dei titoli ed avrebbe aperto la prospettiva di una trattativa con le banche.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione della legge 2 gennaio 1991, n.1 e degli artt. 1703 e ss. nonché dell'art. 2697 cod. civ.. In particolare, si duole che, non essendovi traccia nella contabilità e nella documentazione della s.i.m. dei pegni, la cui esistenza era stata conosciuta soltanto dopo la loro realizzazione, la Corte di appello abbia del tutto apoditticamente affermato che il commissario avrebbe dovuto nutrire sospetti sul fatto che i titoli degli investitori erano stati oggetto di pegno, indipendentemente dalla concreta conoscibilità, che era stata esclusa dalla prova offerta dallo stesso ricorrente incidentale. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278 e degli artt. 1321, 1322, 1326 e 1335 cod. civ. nonché il vizio di motivazione. In particolare, si duole che la Corte di merito abbia ipotizzato che il commissario, rifiutando sulla base di meri sospetti la firma dei fissati bollati, avrebbe potuto ostacolare la circolazione dei titoli. In tal modo, non solo aveva dato rilievo ad una circostanza non eccepita dal GA, il quale aveva lamentato l'omissione di attività che avrebbero potuto impedire la realizzazione del pegno e non l'omissione di attività ad essa successive, ma aveva attribuito al fissato bollato una efficacia diversa da quella sua propria, ristretta alla attestazione del pagamento delle tasse sui contratti borsistici, senza effetti sulla circolazione dei valori finanziari, affatto ostacolata dalla mancata firma del fissato bollato.
2. Il ricorso incidentale, con il quale vengono riproposte questioni preliminari di merito relative alla legittimità della condotta del commissario della s.i.m. e che sono state risolte in senso sfavorevole al GA, rimasto comunque totalmente vittorioso nel merito, deve essere esaminato prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente, ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto, l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale discende dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito (Cass. s.u. 23 maggio 2001, n. 212; Cass. 25 maggio 2001, n. 7127). Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato. L'uso dei fissati bollati è previsto dall'art. 3 della "legge delle tasse sui contratti di borsa" (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278) ed è richiesto soltanto quale modalità di riscossione della tassa;
pertanto, l'uso del fissato bollato non è necessario per la perfezione o validità del contratto e per la prova dello stesso (Cass. 17 marzo 1967, n. 600; Cass. 15 novembre 1969, n. 3727; Cass. 29 gennaio 1982, n. 575; Cass. 4 aprile 1986, n. 2337;
Cass. 25 ottobre 1990, n. 19365; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1547). Tale conclusione emerge con chiarezza dall'art. 7 del citato r.d. n. 3278/1923, secondo cui "la consegna dei foglietti bollati ... quando non segue al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso". La natura del fissato bollato, del resto, non è sfuggita alla Corte di appello, che ha testualmente parlato di "mera documentazione formale e contestuale adempimento fiscale di un negozio aliunde perfezionato". La Corte di merito ha, tuttavia, ritenuto che la sottoscrizione dei fissati bollati dovesse essere negata dal commissario per costringere le banche che avevano escusso il pegno ad intavolare trattative. Questa affermazione è però erronea. Una volta concluso il contratto, infatti, il pagamento della tassa è obbligatorio e ne' la s.i.m. contraente ne', per essa, il commissario nominato per la gestione potevano sottrarsi all'adempimento, quand'anche fosse insorto un sospetto sulla legittimazione a disporre dei titoli trasferiti. Pertanto, prima ancora di escludere il nesso di causalità tra la condotta ed il danno reclamato si deve escludere l'illiceità della condotta del commissario della s.i.m., che ha posto in essere atti meramente consequenziali ed obbligatori. La conformità a diritto del dispositivo, l'accertamento di un errore di diritto che non comporta nuove valutazioni di fatto ed il già ricordato interesse del ricorrente incidentale, totalmente vittorioso, all'esame della questione preliminare di merito comportano, ai sensi dell'art. 384, 2^ co, c.p.c. la correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi sopra precisati. Il ricorso principale, centrato sulla sussistenza del nesso di causalità, resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, corregge la motivazione dichiarando conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata;
condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in Euro 3000,00 e quanto agli esborsi in Euro 230,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2002