Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 46279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46279 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3620
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 018966/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NO, N. IL 07/11/1960;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G..
OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 21 marzo 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la applicazione del provvedimento di indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in favore di AN ON limitatamente alle pena di mesi 7
di reclusione, mentre per altre condanne riteneva fosse prevista l'esclusione di cui all'art. 1, comma 2, in quanto in fatto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo difensore il condannato, rilevando la erronea applicazione della legge, in quanto non risultava la contestazione della indicata aggravante.
Con altro motivo rilevava la violazione di legge sul punto della mancata riduzione della pena da scontare, in applicazione del criterio secondo il quale il criterio moderatore previsto dagli artt.78 e 80 c.p. andrebbe operato dopo lo scorporo della pena estinta per indulto e non dopo l'applicazione del criterio moderatore. L'ordinanza impugnata dà atto della contestazione della aggravante in questione (L. n. 203 del 1991, art. 7) in relazione alla condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza in data 25 febbraio 1998; della contestazione in fatto "pur se con la diversa denominazione di fine abietto e il diverso nomen iuris della L. n.203 del 1991, art. 7" in relazione alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania in data 11 marzo 2003; della contestazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione alla sentenza della stessa Corte d'Assise di Appello di Catania del 22 novembre 2002. Non si ravvisano pertanto vizi logico-giuridici della motivazione sopra riportata.
Quanto alla questione della incidenza dell'indulto nei riguardi di condanne sulle quali sia stato applicato il criterio moderatore di cui agli artt. 78 e 80 c.p., la giurisprudenza di questa Corte ritiene che "nel determinare, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico". (Cass. Sez. 1^, 18 giugno 2004 ric. Perrasetti, RV 229799). Corretta e rispettosa dei principi sopra enunciati appare quindi l'ordinanza impugnata;
al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007