Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 46279
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Sentenza 13 novembre 2007

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Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 46279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46279
    Data del deposito : 13 novembre 2007

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