Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 2010 |
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- 3. Circolare del 22/04/2010 n. 19 - Min. Economia e FinanzeMin. Economia e Finanze · 22 aprile 2010
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri All\'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato Alle Ragionerie territoriali dello Stato e p.c. Alla Corte dei conti All\'Istituto nazionale di statistica 1. L\'economia mondiale dopo aver raggiunto nel 2009 l\'apice della crisi economica e finanziaria, nel 2010 evidenzia segnali di ripresa, anche se il percorso di recupero e\' appena avviato e necessita di un periodo di consolidamento per consentire un ritorno ai livelli precedenti. L\'Italia, sebbene meno esposta ai rischi specifici della crisi per …
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Giurisprudenza • 49
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Versioni del testo
- Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative) 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2010, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Avvertenza:
Il testo nelle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). - Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", nonche' nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "protezione sociale per particolari categorie". Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in ((82.257 milioni)) di euro.
4. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2010, (( rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi )) .
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2010, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all' articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "oneri del debito pubblico" del programma "oneri per il servizio del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "oneri comuni di parte corrente" e "oneri comuni di conto capitale" del programma "fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 808.422.983 euro e 15.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "accisa e imposta erariale su altri prodotti" (entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata nell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione "l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2009 sono riferiti alla competenza dell'anno 2010 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base, di cui al comma 11, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nelle pertinenti unita' previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento concernente 1'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unita' previsionale di base "interventi" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "rimborso del debito pubblico" del programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "interventi" del programma "concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria", nell'ambito della missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "sostegno all'editoria", nell'ambito della missione "comunicazioni" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "promozione dei diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2010, alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "rimborso del debito pubblico" del programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nelle unita' previsionali di base "funzionamento" del programma "prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio", nonche' del programma "concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza", del medesimo stato di previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , da mantenere in servizio nell'anno 2010, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, e' stabilito in 70 unita'.
23. Per l'anno 2010, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700) e quello relativo alle "Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA" (cap. 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "incentivi alle imprese", nell'ambito della missione "competitivita' e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall' articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma "Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'ambito della missione "organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell' articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
(( 29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all' articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonche' per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 )) - Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (restituzione di finanziamenti) e «altre entrate in conto capitale» (rimborso di anticipazione e riscossione di crediti) dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.
3. Per l'attuazione dell' articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , relative ai periti assicurativi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993,n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 .
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base «investimenti» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 , e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti):
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all' art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 , e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante « Codice delle assicurazioni private » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico):
«3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):
«5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.».
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 :
«Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all' art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , e successive integrazioni, nonche' i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art. 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell' art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
«Art. 36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 , e successive modificazioni (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
«Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato.».