Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
La disciplina della sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche con riferimento al procedimento di esecuzione e a quello di sorveglianza, non si applica tuttavia al giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione (nella specie, la detenzione domiciliare) per il quale è necessaria una pronta e sollecita definizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2012, n. 28469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28469 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/06/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1970
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 45437/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHAKHSI ABDELLAH N. IL 30/08/1990;
avverso l'ordinanza n. 1259/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 23/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, il quale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza deliberata il 23 agosto 2012 ha disposto la revoca della misura alternativa (detenzione domiciliare) applicata Chakhsl Abdellah, già sospesa cautelativamente dal Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 ter ord. pen..
Il Tribunale ha motivato la propria decisione, evidenziando che: (a) l'eccezione della difesa secondo cui al termine di efficacia di cui all'art. 51 ter ord. pen., era inapplicabile (e non già applicabile come pure trascritto nel provvedimento per un evidente errore materiale) la sospensione feriale dei termini, andava disattesa, conformemente alla lezione di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 25/03/1998, dep. 20/06/1998, Rv. 210781, imp. Ronci); (b) che la misura alternativa andava revocata, tenuto conto dell'arresto in flagranza del Chakhsi in data 4 luglio 2011 per i reati di evasione e spaccio di sostanza stupefacente, fatti indicativi "della sua pericolosità e proclività al crimine" e per i quali ha subito condanna con sentenza emessa il 12 luglio 2011, per altro non ancora irrevocabile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento:
- con un primo motivo, per violazione di legge e vizio della motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità), con riferimento alla mancata applicazione dei termini di sospensione feriale, sostenendo che, anche volendo accedere alla tesi secondo cui al termine ex art. 51 ter ord. pen. non è applicabile la sospensione feriale dei termini, il Tribunale, in ogni caso, non avrebbe dovuto fissare l'udienza di comparizione durante il periodo di sospensione feriate e deliberare la revoca della misura, osservando sul punto come la giurisprudenza di questa Corte sia ormai costante nell'affermare che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del Tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative;
- con il secondo motivo, per violazione di legge, in quanto il Tribunale, prima di disporre la revoca della misura, avrebbe, in ogni caso dovuto procedere ad una valutazione globale del comportamento complessivamente tenuto dal condannato, per stabile se il singolo fatto episodico a lui contestato fosse tale da rendere incompatibile la prosecuzione della misura, così come prescritto dall'art. 47 ter, comma 6, ord. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'Impugnazione è basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo occorre considerare, Infatti, che se è vero, come dedotto dal ricorrente, che questa Corte ha più volte ribadito la generale applicabilità della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, anche con riferimento al procedimento di esecuzione ed a quello di sorveglianza (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 36228 del 23/09/2010, dep. 11/10/2010, Rv. 248283, imp. Ceniccola), precisando, tra l'altro, che l'inosservanza delle relative disposizioni, in quanto incidente sui termini a difesa, da luogo a nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), questa Corte di legittimità ha tuttavia riconosciuto che tale principio incontra un limite nei casi in cui le cadenze procedimentali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati (cfr. Cass., Sez. 1, 1 febbraio 1993, imp. Sambo;
e più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 46086 del 20/06/2003, dep. 28/11/2003, Rv. 226215, imp. Sottosanti) e, in particolare, proprio in tema di giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione, che "verte sulla libertà personale del condannato" e perciò "esige per sua natura una pronta e sollecita definizione", secondo il rigido schema dettato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51 ter: sospensione provvisoria del Magistrato di sorveglianza,
immediata trasmissione degli atti al Tribunale, decisione entro trenta giorni dalla ricezione o, in caso di ritardo, inefficacia del provvedimento sospensivo (Cass., sez. 1, 12.1/17.2.1998, Bevilacqua). D'altra parte, la opposta tesi comporta - per il necessario collegamento istituito dal legislatore fra i due provvedimenti - la contemporanea sospensione del termine di efficacia di quello adottato in via provvisoria (contrariamente a quanto obiettato dalla difesa Chakhsi) e, quindi, la protrazione dello stato detentivo del condannato oltre il limite temporale tassativamente prescritto, conclusione che appare al collegio inaccettabile, in quanto determina la proroga di un provvedimento interinale soppressivo della libertà personale, che non può operare oltre i casi e tempi consentiti.
2. Totalmente Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione dedotto, in quanto il Tribunale, oltre a rilevare l'obiettiva gravità del fatto contestato al ricorrente, indice di un'elevata pericolosità sociale, ha comunque proceduto ad una valutazione complessiva del suo comportamento, non mancando di evidenziare come, in precedenza, nei confronti del Chakhsi fosse stato adottato, altro provvedimento di provvisoria sospensione della misura, poi proseguita in forza di ordinanza deliberata il 1 dicembre 2010, osservando, al riguardo, come la carcerazione sofferta a seguito del provvedimento cautelativo, non avesse sortito alcun effetto deterrente.
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012