Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso decreto emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibili istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione anche per intempestiva proposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36228 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2135
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1780/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE IO, N. IL *04/01/1970*;
avverso il decreto n. 4825/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 23/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con decreto del 23 ottobre 2009, dichiarava inammissibili le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione, proposte dal difensore di CE OR, raggiunto da un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso il 2 luglio 2009, e dal condannato personalmente, e ciò in quanto la prima istanza era priva della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art 677 c.p.p., comma 2 bis, mentre la seconda era stata proposta tardivamente, solo il 26 settembre 2009;
- che il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo, anche attraverso la presentazione di motivi nuovi, l'annullamento del decreto impugnato, giacché il provvedimento di cumulo era stato notificato al condannato solo in data 17 luglio 2009 e nel dichiarare tardiva l'istanza proposta personalmente dal CE\, il giudicante non aveva tenuto conto dell'applicabilità al procedimento di sorveglianza, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, della sospensione dei termini feriali di cui alla L.27 maggio 1998, n. 165, art. 1;
- che il ricorso - come ha esattamente osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti - è fondato, ove si consideri che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "anche nel procedimento di sorvegliane opera la sospensione dei termini processuali in periodo feriale" (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 16/11/1999, Rv. 214835), e che per effetto della stessa, alla data del 26 settembre 2009 non era quindi ancora scaduto il termine di trenta giorni previsto dall'art. 656 c.p.p. per la presentazione di istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010