Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA 04.0 8.7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA ........ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 12311/99 Cron.9552 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI V.- Consigliere Rep. Consigliere Ud.13/12/01 Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: CA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 1'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, 2001 rappresentato MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 4975 -1- atti;
- resistente con mandato P avverso la sentenza del Tribunale di CAGLIARI M 245/98; depositata il 22/07/98 R.G.N. 4948/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. .............. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 22 luglio 1998, ha respinto la domanda, accolta invece dal Pretore, proposta da AO SU contro l'INPS per ottenere l'assegno di invalidità di cui alla legge n.222/84. Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, ha ritenuto che le malattie dalle quali l'assicurato era risultato affetto (bronchite cronica in fase di remissione clinica e spondiloartrosi con discopatia), pur riducendone oltre i limiti di legge la capacità lavorativa con riferimento alle mansioni di manovale svolte all'epoca della domanda amministrativa, tuttavia apparivano compatibili con lo svolgimento di altre attività di scarso impegno fisico e confacenti alle sue attitudini, alla sua età e al suo grado di istruzione, quali quelle di usciere, bidello, commesso o altri lavoro di tipo sedentario, così da non consentire, in relazione alle stesse, la formulazione di un giudizio di invalidità. Contro questa sentenza ricorre il SU con un motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 12 della legge 12 giugno 1984 n.222 e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per avergli negato la prestazione sulla base di una valutazione - quella del possibile svolgimento di -espressa senza tener conto che l'assicurato aveva 60 anni all'epoca attività confacenti della CTU e della decisione di secondo grado (e, quindi, 56 anni nel 1994, quando fu presentata la domanda amministrativa), vale a dire un'età assai prossima a quella di vecchiaia e certamente non compatibile con l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare, con l'accesso a lavori, diversi da quelli in cui era prima occupato, come quelli indicati dall'ausiliare tecnico. Critica inoltre la sentenza del Tribunale perché 3 avrebbe considerato il solo quadro patologico rilevato al tempo della consulenza tecnica (1998) e non invece quello esistente all'epoca della domanda amministrativa. Il ricorso non è fondato. Osserva la Corte, richiamando sul punto la propria giurisprudenza (Cass. 13 maggio 2000 n.6185, 3 dicembre 1998 n.12261, 23 gennaio 1996 n.490, 24 marzo 1995 n.3456, 4 agosto 1994 n.7222, 15 febbraio 1989 n.908), che la legge 12 giugno 1984 n.222 trova la sua “ratio" in due esigenze distinte, che attenta dottrina ha sintetizzato nella formula "giustizia e risparmio”. Da un lato vi era una esigenza "etica", di reazione al proliferare delle pensioni di invalidità e alla cultura dell'assistenzialismo; dall'altro vi era l'esigenza economica di tentare di risanare la crisi finanziaria dello Stato attraverso la contrazione (o, almeno, il contenimento) della spesa pubblica nell'ambito dei servizi sociali. Nell'ottica di tali esigenze, tradottesi nel sostituire il criterio della “capacità di lavoro” a quello di "capacità di guadagno” e nel passare dalla considerazione della “potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica” (capacità lavorativa comportante essa stessa determinati effetti), non trovano più posto quei c.d. fattori socio-economici che tanto spazio avevano ricevuto con la precedente legislazione;
la eventuale difficoltà di trovare occupazione per un soggetto che ha una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, non ridotta in misura superiore ai due terzi, diventa irrilevante ai fini della concessione dell'assegno di invalidità. Tanto osservato in via generale sugli intendimenti della legge n. 222 del 1984, nessuna violazione della stessa è riscontrabile nella sentenza impugnata, avendo il Tribunale rilevato che le malattie dalle quali risultava affetto l'assicurato, se ne riducevano oltre i limiti di legge la capacità lavorativa in mansioni pesanti ed usuranti, quali quelle di manovale, non consentivano, tuttavia, di esprimere analogo giudizio con 4 riferimento alla possibilità per l'assicurato di continuare l'impegno lavorativo in altre occupazioni non comportanti l'impiego di particolari sforzi fisici e, tuttavia, anch'esse proficue e confacenti alle sue attitudini personali, alla sua età e al suo grado di istruzione. Ma neppure sussistono i denunciati vizi di motivazione, avendo la sentenza impugnata dato ampia e logica giustificazione del giudizio reso, addirittura fornendo anche una esemplificazione particolareggiata dei singoli lavori in concreto svolgibili dal SU (usciere, bidello, commesso) in quanto tutti rispondenti alle caratteristiche di sedentarietà e scarsissimo impegno fisico richieste dalle sue condizioni di salute, così come accertate dal consulente medico-legale. Per altro verso, l'età dell'assicurato (56 o 60 anni) non rappresenta di per sé un fattore di ulteriore diminuzione della capacità lavorativa che non sia già stato tenuto già presente dal C.T.U. e dal Tribunale e, comunque - nella prospettiva di quanto più sopra osservato circa la estraneità alle finalità della legge n.222/84 dei fattori socio- economici legati alla difficoltà per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro non può non rilevarsi che altra cosa é l'età senile in senso biologico ed altra l'età prossima alla "vecchiaia" in senso previdenziale, vecchiaia che il legislatore colloca, per la generalità dei lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei 65 anni. Va, infine, rilevato che, diversamente da quanto asserisce il ricorrente, il Tribunale ha considerato la possibile incidenza sulla capacità lavorativa delle malattie di cui era portatore il SU avendo ben presente che la situazione da valutare era non soltanto quella esistente all'epoca dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, ma anche quella nella quale lo stesso versava all'epoca della domanda amministrativa. Espressamente, infatti, la sentenza impugnata, nel riferire e nel far proprio il giudizio dell'ausiliare tecnico, sottolinea che le affezioni accertate a carico dell'assicurato erano 5 di natura tale da non comportare non soltanto allo stato, ma anche ".. all'epoca della domanda amministrativa.." una riduzione in misura superiore ai due terzi della capacità lavorativa in altre mansioni ed attività confacenti alle sue attitudini (sent. pag. 3, rigo 20-22). Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla deve disporsi per le spese di questo giudizio in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 Il Presidente Cons. estensore Лиан шо рации 3 3 5 N - 8 7 3 1 - E G 1 E L G A E L L D T R . ' A L L E D I S E N S I A T O T I R I D O I E T S D G I R O , A G O P S N A R E , A S E N E P D E A T S I M O A L O T D I L B D O Dill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.1 MAR. 2002 علك IL CANCELLIERE