Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Bologna: inesistenti le notifiche via fax degli atti nel rito societario senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziarioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9252 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITAL19252 /02 idal Sig. c.as REPUBBLICA ITALIANA 'per diritti € 1.53. 11 27.06.02 IL CANCELLIERE SSAZIONE LA CORTE SU RE - Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2240/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS ..24955Cron. Consigliere Dott. Mario ADAMO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep.1859 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 21/03/02 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Angelo SPIRITO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti € 5 GI 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE WHITE CHUCK D, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIOVANNI MAGNANO DI SAN GALILEI, presso l'avvocato Richiesta copia studio dall'avvocato ANTONINO al Sig. LIO, rappresentato e difeso TRIBULATO, giusta procura a margine del ricorso;
per diritti € se 25 GIU. 2002 il IL CANCELLIERE - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta gopia studio HOLIDAY CAR RENTAL SPA;
dal Sig..H per diritti € 55 intimata Tribunale di 25 GIU. 2002. avverso la sentenza n. 1192/99 del IL CANCELLIERE PALERMO, depositata il 12/03/99; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 670 udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Brund DNN per diritti € 155 dal Sig. 11 2.5 GIU 2002 -1- IL CANCELLIERE SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso in via Generale Dott. Stefano SCHIRO' principale acquisizione del fascicolo di ufficio. In subordine accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l'1-4-1985 HU D. HI, dopo aver conferito procura alle liti all'avv. Mazzeo Guido, conveniva innanzi al Pretore di Palermo la Holiday Car Rental s.p.a., presso la quale aveva noleggiato un'autovettura, per sentir dichiarare, a seguito di un incidente stradale, non dovuta la somma a detta società corrisposta a titolo di risarcimento danni, stante l'operatività della clausola di esonero della responsabilità a suo carico, così come concordata in sede di contrat- to. Costituitasi la società convenuta e, su richiesta di quest'ultima, chiamato in causa GP C. NE, quale conducente dell'auto al momento del suddetto sinistro, con atto di integrazione del contrad- dittorio non notificato, l'adito Pretore, con sentenza n. 2769/87, condannava la Holiday Car Rental s.p.a. al pagamento in favore dell'istante della somma di £ 1.217.000 (quale differenza tra l'importo già corrisposto a detta società e l'ammontare del danno alla stessa cagionato). Proponeva appello la Holiday Car Rental s.p.a. e il Tribunale di Palermo, costituitosi il HU D. HI, a mezzo dell'avv. Sciarrino Giuseppe, in accoglimento del gravame, condannava l'appellato al pagamento di £ 1.011.100. Propone ricorso per cassazione, con due motivi, il HU D. HI;
non ha svolto attività difensiva la società intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360, 3° e 4° comma, c.p.c., per avere l'odierno ricorrente conferito procura per il giudizio di primo grado esclusivamente all'avv. Mazzeo Guido, del Foro di Catania, a margine в dell'atto di citazione, notificato in data 1-4-1985, e per non avere mai detto ricorrente conferito suc- cessiva procura all'avv. Sciarrino Giuseppe per l'appello, con evidente difetto della propria rappre- sentanza processuale e conseguente nullità degli atti successivi, ivi compresa la sentenza del Tribu- nale di Palermo in esame. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, 3° e 4° comma, c.p.c., stante la nullità dell'intero giudizio per essere state emesse le due sentenze della fase di merito in mancanza dell'effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti del chiamato in causa GP C. NE. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. Riguardo al primo motivo deve osservarsi che, a seguito di atto d'appello regolarmente notificato all'odierno ricorrente in data 25-2-98, come, tra l'altro, ben evidenziato nell'impugnata decisione del Tribunale di Palermo, la costituzione nel relativo giudizio di secondo grado da parte dello stesso HU D.HI a mezzo di difensore sprovvisto di procura, ha dato luogo non ad una nullità insa- nabile del processo in sede di gravame e della sentenza in esame, bensì ad un giudizio, comunque valido, di tipo contumaciale, e che, inoltre, eventuali nullità della sentenza di primo grado, per quanto sostenuto nell'odierno ricorso, dovevano essere eccepite con appello incidentale. E', infatti, evidente che è la sola attività dell'appellato, nei cui confronti, per detta regolare notifica dell'atto di impugnazione, non è configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa ex art.24 Cost., a doversi ritenere inutiliter data, stante la man- canza di un idoneo titolo (la procura ale liti) per lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'avv. Sciarrino Giuseppe (tra l'altro, erroneamente indicato nella sentenza in esame quale OR E”) nelle vesti di rappresentante del HU D. HI. Quanto esposto, inoltre, trova conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, in termini, Cass. n.4804/93) secondo cui il difetto della procura da parte del convenuto B (e, quindi, dell'appellato) al proprio difensore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è appunto validamente instaurato con la regolare notifica dell'atto introduttivo (e, quindi, dell'appello), ma vizia la sola costituzione del convenuto stesso, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronuncia della sentenza. Non può, infine, non rilevarsi che le affermazioni del ricorrente, “di non aver mai conferito all'avv. Sciarrino alcun mandato ad litem” e “di non aver mai avuto conoscenza né della sentenza di primo grado né di quella d'appello", risultano smentite dalle risultanze processuali, tra cui l'intestazione dell'atto di citazione, recante i nominativi sia dell'avv. Mazzeo che dell'avv. Sciarrino, e, ovvia- mente, la proposizione dello stesso ricorso per cassazione. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo: la chiamata in causa di GP C. NE è, infatti, da configurarsi quale “intervento su istanza di parte” ex art.106 c.p.c, per “comunanza di causa", stante la richiesta di condanna da parte della Holiday Car, in sede di domanda riconvenzio- nale in primo grado, anche nei suoi confronti a titolo di responsabilità solidale. Ne deriva, a parte la circostanza che detto chiamato non si è costituito per omessa notifica del rela- tivo “atto di citazione per integrazione del contraddittorio” da parte della Holiday Car, che, nella fattispecie in esame, lo stesso non può assolutamente ritenersi litisconsorte necessario, non sussi- stendo affatto l'ipotesi normativa di cui all'art. 102 c.p.c., in base alla quale ricorre l'impossibilità giuridica di pronunciare separatamente nei confronti di più parti: rispetto al rapporto processuale instauratosi tra la Holiday Car e l'odierno ricorrente, a seguito di un accordo contrattuale, sul piano sostanziale, tra dette parti e dell'accertamento delle relative responsabiltà, la chiamata in questione, finalizzata ad una pronuncia di condanna nei confronti di soggetti ritenuti “condebitori solidali", ha una portata meramente “rafforzativa” del credito originariamente vantato dell'istante nei confronti del solo odierno ricorrente. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
CORTE SUPREMA CASSAZIONE 109T19 La Corte rigetta il ricorso. presso l'Agenzia 456T 20,66 delle Entrate di Roma 2 || 11.1.2012 Si attesta la registrazione serie 4 al n. 1811 Versate € 161.77 07.149,77 apposta in calce alla copia autentica 12,00 In Roma, il 21-3-2002 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8067 161,77 I Presidente Rolly L'estensore Shit тот uns IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN 2007 Maria Di NuzMarie Oggi, 1726