Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9252
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Massime1

La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.

Commentario1

  • 1Tribunale di Bologna: inesistenti le notifiche via fax degli atti nel rito societario senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziario
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9252
Data del deposito : 25 giugno 2002

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