Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA PO LO ITA ANO765 1/0 1 LA CORTE UP M DICASSA. Oggetto Y SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16661/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Cron. 17608 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere - Consigliere Rep.Dott. Alberto SPANO ' Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.08/03/01 - Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOPERATIVA ARTIGIANA CONFEZIONI VILMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2001 ⠀ domiciliato in ROMA VIA BANCO SANTO SPIRITO 48, presso 1649 -1- lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che lo all'avvocato rappresenta e difende unitamente ZUPPIROLI CESARINO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 94/98 del Tribunale di FERRARA, depositata il 11/03/98 R.G.N. 1183/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato ZUPPIROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Ferrara ha emesso, su richiesta dell'PS, due decreti ingiuntivi, con i quali ha intimato alla Società Cooperativa Artigiana Confezioni Wilma a r.l. di pagare all'Istituto L. 316.425.558 per omissioni contributive relative al periodo gennaio 1980/agosto 1993, sanzioni amministrative e somme aggiuntive, e L. 35.396.870 per contributi omessi per il Servizio Sanitario Nazionale, sanzioni amministrative e somme aggiuntive. La pretesa dell'PS traeva origine dal fatto che i previdenziali erano stati pagati, per contributi Azer l'attività svolta come soci artigiani, nella misura prevista per gli artigiani (ed i soci avevano goduto come tali delle corrispondenti prestazioni), mentre l'Istituto previdenziale pretendeva che la cooperativa pagasse i contributi nella misura per i lavoratori dipendenti, in forza dell'art. 2 comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. L'opposizione della cooperativa è stata accolta, riunite le cause, con sentenza del Pretore di Ferrara 18 ottobre 1996 n. 214, con compensazione delle spese di lite. Il locale Tribunale, con sentenza 10 febbraio/11 marzo 1998 n. 94 ha rigettato l' appello principale dell'PS e quello incidentale con cui la cooperativa si doleva della compensazione delle spese processuali. 3 Il Tribunale di Ferrara, premesso che è pacifica in causa la natura artigiana della cooperativa appellante e la qualifica laartigiana dei singoli soci, stante definitività del provvedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, ha fondato la propria decisione disciplina assicurativa esulla specialità della contributiva degli artigiani. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'PS con unico motivo. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Azu Con unico motivo il ricorrente Istituto, deducendo falsa applicazione delle norme cheviolazione e disciplinano il rapporto assicurativo a carattere cooperativistico (artt. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422; 2 r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270; 3 r.d. 7 giugno 1928, n. 1343; D. P. R. 30 maggio 1955 n. 797), nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) censura la alla perdurante sentenza impugnata per avere sottratto cooperativistico vigenza di tali norme il rapporto artigiano. Il motivo non è fondato. L'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (regolamento d'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 4 3184 sull'assicurazione invalidità e vecchiaia), invocato dal ricorrente, dispone che, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci impiegati in lavori da esse assunti. Ed identica formula adottano gli altri articoli invocati dal ricorrente Istituto: art. 2, CO. 2, r.d. 7 dicembre (regolamento per l'esecuzione del r.d. 301924, n. 2270 dicembre 1923, n. 3158 sull' assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), art. 1 r.d. 7 giugno 1928, n. 1343 sull' assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che rinvia alle norme del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, e l'art. 1 D.P.R. 30 maggio 1955, n. Ази 797 sugli assegni familiari. Questa Corte ha sottolineato il valore fondamentale del principio di assimilazione della tutela nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, espresso dalle norme citate, in quanto estende eccezionalmente a favore dei soci-lavoratori di società cooperative, i quali dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti, il sistema assicurativo generale, che suppone invece un rapporto di lavoro subordinato, al fine di fornire loro una tutela assicurativa di cui sarebbero altrimenti privi (Cass.
3.3.1988 n. 2422; Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409; Cass. 10 febbraio 1998 n. 1364; Cass. 3 ottobre 1998 n. 5 9815; Cass. 23 novembre 1999 n. 13015; Cass. 8 febbraio 2000 n. 1400). L'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 trova perciò applicazione nei confronti di tutti i tipi di cooperative, anche non di lavoro (Cass. 25 gennaio 2000 n. 835), a prescindere dal fatto che i soci vengano impegnati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi (Cass.25 febbraio 2000 n. 2175; Cass. 29 maggio 2000 n. 7094; Cass. 10 febbraio 1998 1364, che hannon. assorbito, in tal senso, il contrasto con il precedente orientamento che escludeva dall'obbligo assicurativo i soci Ази che svolgessero lavori sulla base del patto sociale vedi - Cass. 2 settembre 1997 n. 8370 e 22 gennaio 1998 n. 638). corrispondentemente, che i soci sonoNe consegue, aiequiparati, ai fini delle prestazioni previdenziali, prestatori di lavoro subordinato (Cass. 28 aprile 2000 n. 5450). In effetti la previdenza sociale è nata nel nostro Paese, sul finire del sec. XIX, come tutela del lavoro dipendente operaio, sulla scia di analoghi movimenti negli altri Paesi europei, dapprima in forma volontaria (con le leggi 17 luglio 1898 n. 350 per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, e 17 marzo 1898 n. 80 per gli infortuni sul lavoro) resa poi obbligatoria, attesa l'insufficienza di tali forme iniziali di tutela (con il r.d. 31 gennaio 1904, 6 n. 51 per gli infortuni sul lavoro e il r.d.l. 21 aprile 1919 n. 603 per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti). Il lavoro associato in cooperativa, che pure tanta parte aveva avuto nei movimenti che avevano portato alla nascita della previdenza sociale, non fu oggetto di disciplina diretta, bensì mediata, attraverso il criterio sopra cennato della assimilazione normativa alla tutela propria del lavoro dipendente, non in via generale, ma per specifici titoli. Tale criterio è stato adottato anche per la disciplina di alcuni aspetti sostanziali del lavoro in cooperativa, quale Азим limite alla facoltà di autosfruttamento del socio lavoratore (in materia di orario di lavoro: art. 2, r.d. 10 settembre 1923 n. 1955; di riposo domenicale e settimanale: art. 2, Legge 22 febbraio 1934 n. 370), ed è proseguito fino ai giorni nostri, in materia di assegni familiari (art. 1, d. P.R. 30 maggio 1955 797), di tutela della n. lavoratrici madri (art. 1, Legge 30 dicembre 1971 n. 1204); in relazione alla procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e a quella di mobilità (art. 8, d. 1. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in 1. 19 luglio 1993 n. 236, che ha disposto l'equiparazione ai lavoratori dipendenti dei soci lavoratori estendendo, quindi, ai soci delle cooperative di lavoro la disciplina degli art. 1, 4 e 7 24 dettata dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 sui licenziamenti collettivi;
nonché con le plurime disposizioni contenute nell'art. 24 Legge 26 giugno 1997, n. 196, in tema di garanzia del pagamento del trattamento di fine rapporto, del trattamento di disoccupazione, collocamento, mobilità. A completamento di tale processo, vi è stata infine l'estensione al lavoro in cooperativa della tutela processuale del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. Un. 30 ottobre 1998, n. 10906). L'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 ha quindi garantito per circa un quarantennio che le tipologie Ази lavorative proprie del lavoro artigiano, ben note anche in (vedi quel tempo come fenomeno sociologico ed associativo ad es. r.d.l. 16.12.1926 n. 2334 sulla federazione degli artigiani), ma prive fino agli anni '50 di specifica tutela previdenziale, godessero, se associate in cooperativa, della protezione propria dei lavoratori dipendenti. Appunto negli anni cinquanta data l'inizio della stagione di estensione della tutela previdenziale, sorta per il lavoro dipendente, anche al lavoro autonomo, tra cui quello artigiano. Dapprima la Legge 25 luglio 1956, n. 860 dettò la disciplina sostanziale di tale tipologia lavorativa, singola ed associata, definendola, e prevedendo espressamente (art. 3) che l'impresa artigiana potesse essere costituita in forma cooperativa, principio ripreso dalla successiva Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), la quale pone sullo stesso piano individuale ed i soci artigianil'imprenditore artigiano (art. 3, comma 2, e art. 4, comma 1). Subito dopo, in un evidente disegno legislativo complessivo volto a tracciare un quadro coerente di tutela sostanziale e previdenziale del lavoro artigiano, la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 rese obbligatoria per gli artigiani 1' assicurazione contro le malattie, e la Legge 4 luglio 1959, n. 463 quella per la invalidità, la vecchiaia e per i Ази superstiti, per gli artigiani ed i loro familiari. La tutela infortunistica degli artigiani è stata introdotta 19 gennaio 1963, n. 15, che ha sostituito dall'art. 3 1. l'art. 18 del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, arricchendo l'elencazione delle persone assicurate ivi contenuta con n. 3: "gli artigiani che ulteriori ipotesi, tra cui, al abitualmente opera manuale nelle rispettive prestano imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti". Successivamente il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in esecuzione della delega conferita con l'art. 55 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto una separata gestione tariffaria per 1), con possibilità di ulterioril'artigianato (art. 9 agevolazioni tariffarie, in espressa considerazione della peculiarità di tale attività (art. 3). Poiché l'art. 3 Legge 25 luglio 1956, n. 860 consentiva che l'impresa artigiana potesse essere costituita in forma di cooperativa о di società, si pose il problema del rapporto tra la prescrizione dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e le nuove norme sugli obblighi contributivi degli artigiani, recentemente introdotti. La prima risposta della giurisprudenza di legittimità fu nel senso che la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e la Legge 4 luglio 1959, n. 463 non hanno interferito sulla regola R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, in dell'art. 2, comma 3, Ази quanto hanno destinatari diversi, cui corrispondono diversi regimi contributivi e prestazionali: L'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 continua a regolare solamente i soci lavoratori delle società cooperative artigiane, considerati fittiziamente dipendenti, ed i contributi vengono prelevati, nella misura prevista appunto per i lavoratori dipendenti, sulle retribuzioni erogate ai soci lavoratori;
per i titolari di imprese artigiane valgono le nuove disposizioni che commisurano i contributi sul reddito prodotto nell'attività autonoma dei singoli artigiani (Cass. 3 marzo 1988 n. 2242). Tale orientamento è stato seguito dalla successiva pronuncia 3 ottobre 1998 n. 9815. 10 Nelle more si era aperto il dibattito sulla possibilità che fossero iscritte nell'albo delle imprese artigiane, oltre alle cooperative a responsabilità illimitata, sulle quali non c'era questione, anche quelle a responsabilità limitata. Questa Corte, con la sentenza 11 giugno 1996 n. 5365, è giunta alla meditata conclusione che anche le società cooperative a responsabilità limitata possono acquisire la qualifica artigiana, ove ricorrano gli altri requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali previsti dalla legge;
a tale risultato la Corte è giunta, in estrema sintesi, Ази esaltando la peculiarità del lavoro artigiano, che presenta elementi comuni nelle cooperative sia a responsabilità limitata sia a responsabilità illimitata, e contrappponendo, al contrario, le caratteristiche comuni a queste due forme cooperative rispetto alle imprese capitalistiche. Tale orientamento ha avuto la conferma di questa Corte a Sezioni Unite con la sent. 5 giugno 2000 n. 401, le quali hanno definitivamente statuito che "l'art. 3, comma 2, Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come modificato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e 11 dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato all'impresa artigiana. In tale quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione si colloca la recente pronuncia 23 novembre 1999 n. 13015, sul medesimo argomento, la quale, innovando rispetto sentt. 2242/1988 e all'iter motivazionale delle citate 9815/1998, centrato sulla permanente vigenza integrale dell'art. 2 comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, ha ritenuto soggetta alle prescrizioni dell'art. 2 comma una Ади società cooperativa a responsabilità limitata, in quanto non suscettibile di acquisire la qualifica artigiana;
potendosi dall'adozione di tale criterio decisionale argomentare a contrario che la qualifica artigiana 1' avrebbe sottratta a quella prescrizione. Non sembra viceversa pertinente al caso in esame la sent. 8 novembre 2000 n. 14496 la quale, focalizzata essenzialmente sulla soluzione della problematica dell'ammissibilità della qualifica artigiana per una cooperativa a responsabilità limitata, tratta, in chiusura, della questione delll'art. 2, comma 3, in rapporto ad una fattispecie di artigiani che prestavano attività sia in forma individuale sia in forma distinta, perciò, dallaassociata in cooperativa, 12 fattispecie odierna, che riguarda esclusivamente attività prestata all'interno della cooperativa artigiana. Sulla base dei dati normativi e giurisprudenziali cennati, esaminati alla luce dei criteri di interpretazione letterale, sistematico e costituzionale (che impone all' interprete di dare la preferenza ad un significato, fra quelli compatibili con il testo, che tenga conto delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un significato incostituzionale (Corte Cost. ord. 26 maggio 1998 n. 188; sentt. 169/1982, 146/1985, 473/1989 e ord. 63/1989), sembra potersi concludere che la legge del 1924, proprio per le ragioni poste in evidenza da questa Corte, costituisce una lex generalis che garantiva ai soci di tutte le cooperative, di qualsiasi tipo (vedi supra) una tutela assicurativa della quale altrimenti sarebbero stati privi, e tale obiettivo ha realizzato attraverso il meccanismo di assimilazione ad altra tutela, quella del lavoro subordinato. Quando il lavoro artigiano è emerso sul piano ordinamentale come una tipologia lavorativa autonoma, dotata di una specifica tutela sostanziale e previdenziale, l'art. 2 comma 3 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 ha perso, limitatamente al lavoro artigiano, la sua storica funzione ancillare. La disciplina diretta e specifica dell'assicurazione obbligatoria per gli artigiani, 13 introdotta dalle Leggi 1533 del 1956 e 463 del 1959, si configura come lex generalis del lavoro artigiano, e nel contempo come lex specialis posteriore, limitatamente alle cooperative artigiane, che deroga, in parte qua, senza abrogarla, alla norma dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'PS (che ha così una ulteriore garanzia) per il pagamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, in esame, la loro misura e regime giuridico non possono che essere conformati a quelli previsti dalle leggi citate per gli Azeu artigiani, che non abbisognano più della tutela assimilata, avendone una specifica propria. Una diversa interpretazione offrirebbe il fianco a diverse incongruenze e dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della lesione degli artt. 3 e 45 Cost., il quale ultimo riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione: perché porrebbe a carico degli artigiani associati in cooperativa un regime contributivo più oneroso rispetto sia agli artigiani titolari di impresa individuale sia a quelli associati in forma non cooperativa, rendendo così più difficile la vita economica e lo sviluppo della impresa cooperativa;
perché porrebbe tali cooperative sullo stesso piano contributivo delle società capitalistiche, contro il dettato dell'art. 45 Cost., dell'art. 3 Legge 14 25 luglio 1956, n. 860, nonché dell'art. 3 Legge 8 agosto 1985, n. 443, volte a promuovere l'attività artigiana, anche associata in cooperativa;
per altro verso, l'obbligo di assicurare i soci artigiani con la fictio juris come se fossero dipendenti non tiene conto della peculiarità della assicurazione artigiani, che include nell' obbligo assicurativo, con regole proprie, anche i familiari coadiuvanti (art. 2 legge 463/1959); infine la permanenza di tale fictio juris porrebbe perplessità sul piano prestazionale tra artigiani titolari di ditta individuale e loro familiari coadiuvanti, tutelati come tali, e artigiani Ази associati in cooperativa, tutelati come lavoratori dipendenti. C'è da considerare infine l'inaccettabile effetto di duplicazione di prelievo contributivo che la tesi del ricorrente Istituto produrrebbe. Il prelievo contributivo per gli artigiani avviene infatti nel seguente modo: la commissione provinciale per l'artigianato, istituita dall'art. 12 Legge 25 luglio 1956, n. 860, nell'atto in cui iscrive nell'apposito albo (art. 9) l'impresa artigiana, sia essa in forma individuale ovvero associata, nelle forme consentite dall'art. 3 (vedi supra Cass. S.U. 401/2000 cit.), iscrive altresì le singole persone fisiche, titolari, contitolari, soci e familiari coadiuvanti, nell'elenco nominativo di tutti gli artigiani 15 e dei rispettivi nuclei familiari a carico (art. 2 Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 4 Legge 4 luglio 1959, n. 463); tale elenco individua indefettibilmente (nella contesta la natura artigianapresente causa l'PS non della s.r.l. resistente) le persone soggette all' assicurazione obbligatoria per le malattie, nonché per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti. Il pagamento dei contributi era assolto inizialmente con il versamento di una somma capitaria (al tempo di L. mille annue), ai fini dell' assicurazione malattie;
e ai fini della obbligatoria IVS, prima con importi assicurazione Asey determinati da apposita tabella, poi, a partire dal 1° luglio 1990, con un prelievo pari al 12% del reddito annuo F derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione nella gestione artigiani, dichiarato ai fini Irpef, nell'anno precedente (art. 1 Legge 2 agosto 1990, n. 223); sicché non è possibile distinguere, ai fini del reddito prodotto con versamento contributivo, tra artigiana associata e quello prodotto con l'attività attività artigiana individuale. Orbene, in base alla fictio juris dell'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, le somme remuneratorie che i soci artigiani ricevono dalla cooperativa per la prestazione lavorativa artigiana resa, rientrante nell'oggetto sociale, le quali concettualmente rimangono utili o anticipazioni di utili 16 (Cass. 12 dicembre 1995 n. 12739), andrebbero considerate come retribuzione e soggette a prelievo contributivo secondo le aliquote previste dalla disciplina contributiva propria del rapporto di lavoro subordinato;
lo stesso reddito, una volta percepito dal socio artigiano, è soggetto al prelievo previsto dalle leggi che disciplinano la contribuzione artigiana, sopra illustrate. In conclusione il giudice del merito ha deciso la controversia applicando il corretto principio di diritto, che si può riassumere nei seguenti termini: La Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, che ha introdotto l' assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per F gli artigiani, e la Legge 4 luglio 1959, n. 463, che ha C esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, hanno la parzialmente derogato, in quanto leggi speciali posteriori, all'art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'PS per il pagamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, in esame, la loro misura e regime giuridico deve essere conformat& a quella prevista per gli artigiani, i quali hanno ora una tutela previdenziale specifica propria, che esclude quella precedente, basata sull'art. 2, comma 3, 17 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, modellata sul criterio dell'assimilazione al rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso va quindi respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto la Corte si pronuncia per la prima volta nei termini che precedono.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della T Sezione Lavoro 1' 8 marzo 2001. Il Presidente a sopile Maring Marius Cams jauni Il Consigliere Estensore Aldo Де Малый Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 GIU, 2001 oggi, IL CANCELLIERE I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O A A ' N B S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G A E A G , D E O O T L E R T T T I S N A R I E I L G S D L E E E R O D Prev\coop-artigiane-contribut6 RG 16661/1998 18