Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso in cui i modelli DM 10/2 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi - non siano stati formati dal datore di lavoro ma compilati direttamente dai funzionari dell'INPS, deve escludersi la loro valenza confessoria, costituendo essi, piuttosto, un mero indizio, inidoneo a fondare la prova della responsabilità del reato, in assenza di ulteriori elementi comprovanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 43375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43375 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
43375/ 1 5 43572 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sch LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 269/2015 Dott. ALDO FIALE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RENATO GRILLO - Consigliere -N. 4854/2014 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - Dott. ALDO ACETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO MI N. IL 23/09/1975 avverso la sentenza n. 1698/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/09/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Маггосте che ha concluso pereri inte del ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Lombardo Domenics d. RouРоше RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 26 settembre 2013 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa del 25 giugno 2010 emessa nei confronti di GO Mirco imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 della L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali - reato commesso nei mesi di ottobre e dicembre 2007; da gennaio a dicembre 2008 e da gennaio a febbraio 2009) e condannato, a tale titolo, alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa.
1.2 Per l'annullamento della sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 2 della L. 638/83) in relazione all'art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello confermato il giudizio di colpevolezza pur in assenza della prova dell'effettivo esborso delle retribuzioni in favore dei lavori dipendenti, prova desunta dalla Corte sulla base dei modd. DM10 compilati dagli stessi funzionari dell'INPS.
1.3 Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione per l'udienza dell'11 luglio 2014: da parte della difesa veniva prodotta memoria difensiva reiterando il motivo addotto a sostegno del ricorso.
1.4 Stante la non manifesta infondatezza del ricorso lo stesso veniva restituito a questa Sezione per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra. La motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della prova dell'avvenuto esborso delle retribuzioni ad opera del ricorrente, costituita da modelli DM10 compilati direttamente dai funzionari dell'INPS senza che da parte dell'imputato nulla sia stato ribattuto, non risponde ai criteri della logica in quanto, se è vero che di norma il mod. DM10 è dimostrativo dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, è del pari innegabile che, nella specie, in assenza di ulteriori accertamenti, tali documenti, essendo stati formati non dal datore di lavoro ma dallo stesso Ufficio dell'INPS, potevano, al più, costituire un semplice indizio della responsabilità del GO che avrebbe dovuto essere accertata sulla base di altri più specifici elementi nella specie non acquisiti.
1.1 In questo senso è fondata la censura del ricorrente relativamente all'erronea applicazione della legge penale: occorre fare riferimento al consolidato orientamento di questa Corte Suprema in base al quale il delitto in esame non è configurabile laddove la retribuzione non sia stata effettivamente corrisposta, senza che abbia rilevanza l'eventuale esborso "in nero" (tra le tante, Cass. S.U. 28.5.2003, n. 27641, Silvestri, Rv. 224609; Cass. Sez. 3^ 27.10.2005 n. 2641, P.G. in proc. Mele, Rv. 233281; Cass. Sez. 3^ 25.9.2007 n. 38271, Pellè, 1 ク Rv. 237829). Muovendo da tali premesse - condivise, come detto, anche dalla Corte di merito la giurisprudenza di questa Corte è approdata all'ulteriore risultato della idoneità dei modd. - DM10 a provare tale circostanza, in quanto detti modelli attestano le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti e gli obblighi contributivi gravanti su tale soggetto. Essi, quindi, in assenza di elementi contrari, valgono come prova piena e non come mero indizio - della effettiva corresponsione delle retribuzioni, anche perché provenienti dall'imputato e dunque aventi una valenza ricognitiva della situazione debitoria esposta. L'attività di verifica da parte degli ispettori di lavoro e l'eventuale accertamento della violazione determina la contestazione dell'addebito al trasgressore il quale può, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'accertamento, provvedere al pagamento con esonero dalla responsabilità penale (vds. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3^ 7.10.2009 n. 46451, Carella, Rv. 245611; Cass. Sez. 3^ 4.3.2010 n. 14839, Nardiello, Rv. 246966).
1.2 Tuttavia, stante la particolare valenza probatoria di tale documentazione, ne deve essere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'effettiva esistenza e il suo invio all'INPS da parte del datore di lavoro: il che significa, per un verso, che debba essere l'accusa e non l'imputato, con inammissibile inversione dell'onere dimostrativo, a provare detta circostanza e che, in ogni caso, deve essere accertato che le denunce presentate dall'imputato all'INPS con il mod. DM 10 contengano anche l'indicazione delle retribuzioni e dei periodi cui esse si riferiscono.
2. Alla luce di tali considerazioni, scendendo all'esame della fattispecie concreta, la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento non già su un documento promanante dal datore di lavoro ed avente per questo natura confessoria, ma su un documento compilato dai funzionari dell'INPS così invertendo l'onere della prova gravante sulla Pubblica Accusa. Ne deriva che il processo logico-argomentativo della Corte è irrimediabilmente viziato.
3. Tanto detto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, che dovrà verificare l'effettivo esborso delle retribuzioni ad opera dell'imputato in relazione ai periodi contestati, attenendosi ai criteri enunciati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Renato Grillo Aldo Fiale Aedo fale استار IL 2 8 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Martans