CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27128 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS ES nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Luigina PINGITORE, anche in sostituzione dell'avv. Gianni RUSSANO, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di CE LI contro l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano, ad esito del giudizio di secondo grado, le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere Penale Sent. Sez. 2 Num. 27128 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 04/05/2023 per il reato di estorsione, con le aggravanti della violenza commessa da più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per il quale l'imputata era stata condannata alla pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alla multa, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Con un primo ricorso, a firma dell'avv. Pingitore, l'ordinanza viene definita "illogica nel momento in cui ritiene che risulti provato il reato di estorsione", invece insussistente alla luce di una corretta ricostruzione della vicenda;
"prive di fondamento e scollegate dalle emergenze processuali" sarebbero le valutazioni del Tribunale sul significato delle conversazioni intercettate circa la conoscenza da parte della ricorrente di dinamiche e relazioni criminose. Nella vicenda contestata non emergono connotati mafiosi;
pertanto si trattò di un episodio isolato e non sintomatico di pericolosità sociale. Pertanto, il provvedimento impugnato è nullo per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere. 2.2. Con un secondo ricorso, a firma di entrambi i difensori, vengono denunziati gli stessi vizi con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, al superamento della presunzione di pericolosità e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. La difesa, premesso di essere consapevole che, "nel caso in cui sia intervenuta condanna, il perimetro cognitivo del giudice della cautela è limitato alla cognizione delle sole esigenze cautelari", deduce che l'ordinanza impugnata ha genericamente assimilato la posizione della ricorrente a quella dei coimputati, i quali hanno subìto una condanna a pene molto più elevate, e non ha valutato criticamente ulteriori elementi processuali alla stessa favorevoli: la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, emessa dal G.U.P. che aveva riqualificato il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la detenzione subita nel corso del procedimento;
il comportamento tenuto nelle more dei processi di merito e dopo la scarcerazione, essendosi l'imputata dedicata a regolare attività lavorativa. Questi dati, unitamente alla incensuratezza della ricorrente e al notevole lasso di tempo trascorso dal fatto contestato, risalente al 25 gennaio 2020, evidenziano la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed 2 elidono in radice la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, alla quale soltanto ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata. Anche qualora fosse ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, l'esigenza cautelare potrebbe certamente essere fronteggiata con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del nucleo familiare, in ossequio ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità che devono guidare la scelta della misura cautelare da applicare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Il ricorso a firma dell'avv. Pingitore è tutto incentrato sulla insussistenza del reato di estorsione, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale CE LI è stata condannata in secondo grado. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875; da ultimo v. Sez. 2, n. 43682 del 26/10/2022, Raza, non mass). Per la stessa ragione non può essere considerato un elemento favorevole alla imputata la pronuncia di proscioglimento in primo grado richiamata nel ricorso a firma di entrambi i difensori, che per il resto esamina correttamente il solo profilo delle esigenze cautelari. 3. Questo secondo ricorso, tuttavia, è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. L'ordinanza impugnata è caratterizzata da esame particolarmente accurato di tutte le deduzioni difensive, in questa sede sostanzialmente riproposte, e le disattende con motivazione ampia e puntuale, immune da ogni vizio. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non ha trascurato di valutare la specifica posizione di CE LI, pure 3 condannata a una pena inferiore di quella inflitta ai coimputati, essendo stata ritenuta responsabile per il solo reato di estorsione aggravata commesso in concorso con il compagno OV LI e con i fratelli Di RA. L'ordinanza ha evidenziato che la ricorrente fu l'organizzatrice della "spedizione punitiva" a Malta, dichiaratamente volta "non soltanto ad ottenere da D'Alessandro, con violenze delle quali la LI è stata costantemente informata in tempo reale, il pagamento di poche migliaia di euro preteso dagli zii (i Di RA) e dal marito (LI), ma anche a riaffermare l'esistenza del gruppo criminale di riferimento facente capo, nella sua diramazione locale al Nord, al proprio padre, in quel momento detenuto" (pag. 9). Proprio questo ultimo aspetto è stato enfatizzato dal Tribunale: il ricorso alla violenza del tutto spropositata, sollecitata proprio dalla LI, compiaciuta dell'esito del pestaggio ("...almeno si fanno la galera però almeno l'hanno ammazzato di botte....OV mio è criminale, non è come zio NO che gli tira due schiaffi e la smette..."), si spiega proprio con la necessità di far capire alla vittima e a RE CH, evocando chiaramente la vicinanza alla 'ndrangheta, "che la famiglia LI e la locale di Legnano-Lonate Pozzolo meritavano rispetto e dovevano suscitare timore anche dopo le recenti vicende giudiziarie a carico dei suoi esponenti" (pag. 10). Il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). L'ordinanza ha esaminato tutti gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, a fronte della "ferocia dimostrata dalla LI", che manifestò orgoglio per la violenta 4 aggressione e nessun timore per le possibili conseguenze: si trattò, poi, di un episodio con carattere non occasionale, trovando "una logica ben precisa nella sua connotazione mafiosa e nel convincimento condiviso dalla LI che proprio la violenza e la sua 'pubblicizzazione' siano gli strumenti per affermare la vitalità del gruppo criminale al vertice del quale si trova il proprio genitore" (pag. 13). La motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi altresì ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da vizi (pagg. 13-14) e non è affatto apodittica là dove ha ritenuto non superata la presunzione, anch'essa relativa, di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Luigina PINGITORE, anche in sostituzione dell'avv. Gianni RUSSANO, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di CE LI contro l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano, ad esito del giudizio di secondo grado, le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere Penale Sent. Sez. 2 Num. 27128 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 04/05/2023 per il reato di estorsione, con le aggravanti della violenza commessa da più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per il quale l'imputata era stata condannata alla pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alla multa, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Con un primo ricorso, a firma dell'avv. Pingitore, l'ordinanza viene definita "illogica nel momento in cui ritiene che risulti provato il reato di estorsione", invece insussistente alla luce di una corretta ricostruzione della vicenda;
"prive di fondamento e scollegate dalle emergenze processuali" sarebbero le valutazioni del Tribunale sul significato delle conversazioni intercettate circa la conoscenza da parte della ricorrente di dinamiche e relazioni criminose. Nella vicenda contestata non emergono connotati mafiosi;
pertanto si trattò di un episodio isolato e non sintomatico di pericolosità sociale. Pertanto, il provvedimento impugnato è nullo per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere. 2.2. Con un secondo ricorso, a firma di entrambi i difensori, vengono denunziati gli stessi vizi con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, al superamento della presunzione di pericolosità e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. La difesa, premesso di essere consapevole che, "nel caso in cui sia intervenuta condanna, il perimetro cognitivo del giudice della cautela è limitato alla cognizione delle sole esigenze cautelari", deduce che l'ordinanza impugnata ha genericamente assimilato la posizione della ricorrente a quella dei coimputati, i quali hanno subìto una condanna a pene molto più elevate, e non ha valutato criticamente ulteriori elementi processuali alla stessa favorevoli: la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, emessa dal G.U.P. che aveva riqualificato il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la detenzione subita nel corso del procedimento;
il comportamento tenuto nelle more dei processi di merito e dopo la scarcerazione, essendosi l'imputata dedicata a regolare attività lavorativa. Questi dati, unitamente alla incensuratezza della ricorrente e al notevole lasso di tempo trascorso dal fatto contestato, risalente al 25 gennaio 2020, evidenziano la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed 2 elidono in radice la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, alla quale soltanto ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata. Anche qualora fosse ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, l'esigenza cautelare potrebbe certamente essere fronteggiata con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del nucleo familiare, in ossequio ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità che devono guidare la scelta della misura cautelare da applicare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Il ricorso a firma dell'avv. Pingitore è tutto incentrato sulla insussistenza del reato di estorsione, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale CE LI è stata condannata in secondo grado. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875; da ultimo v. Sez. 2, n. 43682 del 26/10/2022, Raza, non mass). Per la stessa ragione non può essere considerato un elemento favorevole alla imputata la pronuncia di proscioglimento in primo grado richiamata nel ricorso a firma di entrambi i difensori, che per il resto esamina correttamente il solo profilo delle esigenze cautelari. 3. Questo secondo ricorso, tuttavia, è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. L'ordinanza impugnata è caratterizzata da esame particolarmente accurato di tutte le deduzioni difensive, in questa sede sostanzialmente riproposte, e le disattende con motivazione ampia e puntuale, immune da ogni vizio. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non ha trascurato di valutare la specifica posizione di CE LI, pure 3 condannata a una pena inferiore di quella inflitta ai coimputati, essendo stata ritenuta responsabile per il solo reato di estorsione aggravata commesso in concorso con il compagno OV LI e con i fratelli Di RA. L'ordinanza ha evidenziato che la ricorrente fu l'organizzatrice della "spedizione punitiva" a Malta, dichiaratamente volta "non soltanto ad ottenere da D'Alessandro, con violenze delle quali la LI è stata costantemente informata in tempo reale, il pagamento di poche migliaia di euro preteso dagli zii (i Di RA) e dal marito (LI), ma anche a riaffermare l'esistenza del gruppo criminale di riferimento facente capo, nella sua diramazione locale al Nord, al proprio padre, in quel momento detenuto" (pag. 9). Proprio questo ultimo aspetto è stato enfatizzato dal Tribunale: il ricorso alla violenza del tutto spropositata, sollecitata proprio dalla LI, compiaciuta dell'esito del pestaggio ("...almeno si fanno la galera però almeno l'hanno ammazzato di botte....OV mio è criminale, non è come zio NO che gli tira due schiaffi e la smette..."), si spiega proprio con la necessità di far capire alla vittima e a RE CH, evocando chiaramente la vicinanza alla 'ndrangheta, "che la famiglia LI e la locale di Legnano-Lonate Pozzolo meritavano rispetto e dovevano suscitare timore anche dopo le recenti vicende giudiziarie a carico dei suoi esponenti" (pag. 10). Il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). L'ordinanza ha esaminato tutti gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, a fronte della "ferocia dimostrata dalla LI", che manifestò orgoglio per la violenta 4 aggressione e nessun timore per le possibili conseguenze: si trattò, poi, di un episodio con carattere non occasionale, trovando "una logica ben precisa nella sua connotazione mafiosa e nel convincimento condiviso dalla LI che proprio la violenza e la sua 'pubblicizzazione' siano gli strumenti per affermare la vitalità del gruppo criminale al vertice del quale si trova il proprio genitore" (pag. 13). La motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi altresì ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da vizi (pagg. 13-14) e non è affatto apodittica là dove ha ritenuto non superata la presunzione, anch'essa relativa, di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 maggio 2023.