Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1573
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Sentenza 3 febbraio 2003

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In tema di contributi previdenziali dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'art 5 comma quinto della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, il quale ha esteso per la prima volta la tutela assicurativa ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, ha adottato, al pari di altre disposizioni in materia di accredito dei contributi contenute nella medesima norma e stante l'esigenza di predisporre regole certe ed automatiche, passibili di agevole applicazione, un criterio sostanzialmente figurativo per l'attribuzione dei contributi, estendendo all'intero anno la situazione riscontrabile al 31 dicembre. Ne consegue che va escluso il diritto di un appartenente alla famiglia coltivatrice che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre, e sia stato assicurato per una parte dell'anno quale bracciante agricolo "giovane", all'accredito dei contributi previsti per i minorenni fino alla data del compimento della suddetta età.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1573
    Data del deposito : 3 febbraio 2003

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