Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di contributi previdenziali dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'art 5 comma quinto della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, il quale ha esteso per la prima volta la tutela assicurativa ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, ha adottato, al pari di altre disposizioni in materia di accredito dei contributi contenute nella medesima norma e stante l'esigenza di predisporre regole certe ed automatiche, passibili di agevole applicazione, un criterio sostanzialmente figurativo per l'attribuzione dei contributi, estendendo all'intero anno la situazione riscontrabile al 31 dicembre. Ne consegue che va escluso il diritto di un appartenente alla famiglia coltivatrice che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre, e sia stato assicurato per una parte dell'anno quale bracciante agricolo "giovane", all'accredito dei contributi previsti per i minorenni fino alla data del compimento della suddetta età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7906/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 29/11/99 - R.G.N. 998/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino del 26 marzo 1996 TI EP chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione della pensione di anzianità a decorrere dal primo giugno 1995 , assumendo di averne diritto stante l'obbligo di riconoscimento di un maggior numero di contributi, rispetto a quelli già accreditati, per il periodo dal primo gennaio al 30 agosto 1957 durante il quale era stato assicurato come bracciante agricolo "giovane". Dopo la costituzione dell'Inps, che si opponeva alla domanda, questa veniva rigettata dal Pretore con sentenza del 10 marzo 1997, e, sull'appello dell'assicurato soccombente, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con la sentenza del 29 novembre 1999. Il Tribunale condivideva le argomentazioni del primo Giudice secondo cui, per il conteggio dei contributi da accreditare ai braccianti agricoli per l'armo 1957, rilevasse esclusivamente la situazione anagrafica rilevabile al 31 dicembre, secondo il disposto dell'art. 5 quinto comma della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, applicabile alla qualità dei componenti della famiglia coltivatrice;
osservava il Tribunale che detta disposizione, nell'introdurre la tutela previdenziale per i lavoratori agricoli autonomi e nella impossibilità di fare riferimento ad una prestazione effettiva concretamente verificabile, aveva adottato un criterio sostanzialmente figurativo, attribuendo un numero fisso di contributi a ciascun membro della famiglia, ipoteticamente attivo, estendendo all'intero anno la situazione riscontrabile al 31 dicembre;
si trattava pertanto di un sistema basato su presupposti convenzionali, cui è estraneo il criterio della ripartizione proporzionale invocato dall'interessato, come comprovato dalla sentenza della Corte Costituzionale, che prendendo in esame detta normativa, con la sentenza n. 434 del 1994, aveva valorizzato l'aspetto della continuità, suscettibile di fare operare de iure una situazione di fatto insussistente, anziché la suddivisione in periodi. Il Tribunale escludeva altresì dubbi di costituzionalità della disposizione, ritenendola complessivamente equilibrata e non irragionevole nel dettare, nell'ambito dell'insindacabile discrezionalita legislativa, disposizioni per alcuni versi favorevoli e per altri meno vantaggiose per gli assicurati. Avverso detta sentenza l'assicurato soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 comma quinto della legge n. 1047 del 1957, nonché della tabella b) n. 3 allegata alla legge n. 218 del 1952, per avere il Tribunale ritenuto che il criterio presuntivo per l'attribuzione dei contributi, di cui alla citata disposizione della legge 1047/1957, valga a conferirgli il contributo per i maggiorenni per tutto l'anno 1957 sulla base del dato relativo al mese di dicembre dello stesso anno, ancorché la maggiore età fosse stata da lui compiuta nel mese di agosto, con conseguente suo diritto all'accredito, fino a quella data, dei contributi previsti per i minorenni. La disposizione in esame, che fa riferimento alla composizione della famiglia al 31 dicembre di ogni anno, non sarebbe passibile di interpretazione analogica e quindi quel criterio non potrebbe essere utilizzato per la rilevazione dell'età degli interessati, proiettandola in linea presuntiva, all'intero anno. Ed infatti la "misura del contributo" previsto per gli uomini, le donne ed i minorenni, appare essere disciplinata dall'art. 4 della stessa legge, che non fa riferimento all'art. 5, ma alla tabella b) allegata alla legge 218/52, la quale determina i contributi settimanali da versare, per cui si dovrebbe fare riferimento all'età dell'interessato per ciascuna settimana.
Peraltro per la individuazione dell'età del lavoratore non sussisterebbe quella difficoltà di accertamento, coniugata all'esigenza di certezza, che ha indotto il legislatore ad individuare la composizione della famiglia ad una data determinata. Il ricorso va rigettato.
Questa Corte ha già esaminato la disposizione di cui all'art. 5 quinto comma della legge 1047/57 (cfr. Cass. N. 5244 del 9 aprile
2001, nonché 6371/99, 9532/99, 8444/95) in tema di esperibilità da parte dell'Inps delle azioni di rivalsa per le prestazioni corrisposte ai minori di età (prevista dall'art 24 della legge n. 977 del 1967 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). In queste pronunzie la Corte ha escluso l'esperibilità di detta azione, affermando, tra l'altro, che per costoro il versamento della contribuzione non era illegittimo. Si è infatti rilevato, in riferimento alle fattispecie regolate dalla legge n. 1047 del 1957, che per gli infraquattordicenni il rapporto assicurativo era pienamente legittimo perché l'art.5 della legge n. 1047 cit. faceva riferimento, per gli accreditamenti contributivi, al nucleo familiare nella sua composizione risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento, così consentendo di includervi anche i componenti minorenni per tutto l'anno nel corso del quale avessero compiuto i quattordici anni di età. Ciò che vale per il diritto e la misura dell'accreditamento è dunque la composizione della famiglia coltivatrice al 31 dicembre di ogni anno. È vero quanto osserva il ricorrente, e cioè che l'art. 4 della medesima legge 1047 del 1957 dispone che la misura del contributo base per gli uomini, le donne ed i ragazzi è quella prevista dalla tabella b) n. 3 allegata alla legge 4 aprile 1952 n. 218, ma questa disposizione regola appunto la misura del contributo da versare, non già il sistema di accredito del medesimo contributo tra i componenti della famiglia coltivatrice, perché per l'accredito il momento rilevante è quello del 31 dicembre, che si proietta in linea presuntiva per l'intero anno. Si tratta invero, come ha osservato il Tribunale, di un criterio sostanzialmente figurativo, come peraltro fatto palese dalle altre disposizioni in materia di accredito dei contributi contenute nell'art. 5 della citata legge del 1957, in base al quale cfr. secondo comma, le prime 104 giornate devono essere accreditate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli ecc. con la conseguenza che per alcuni aspetti esso può assumere valenze favorevoli e per altri aspetti riflessi sfavorevoli per gli assicurati, ma che si giustifica considerando che con detta legge del 1957 si estese per la prima volta la tutela assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, ossia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la cui attività lavorativa non poteva essere sottoposta a verifica, per cui era massima l'esigenza di predisporre regole certe ed automatiche, passibili di agevole applicazione. Se dunque l'accredito dei contributi tra i componenti della famiglia viene dalla legge regolato attraverso un criterio del tutto convenzionale, è logico ritenere che valga anche l'analogo criterio convenzionale che fa riferimento alla data dei 31 dicembre. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003