Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non rilevando ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, nè che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).
Commentario • 1
- 1. Sentenze su autocertificazione: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 17921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17921 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
17 921-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/12/2017 -Presidente - Sent. n. sez. MARIA VESSICHELLI 2924/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.39765/2017 Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore l'avvocato CONTARDI GENNARO, si riporta ai motivi del ricorso, insiste per ASR o in alternativa ACR. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Padova con la quale TO TI (in qualità di legale rappresentante della società P.I.C.O. Soc. Coop. a r.l.) era stato condannato per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. per avere falsamente attestato, nella "dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti" destinata alla Provincia di Padova, di essere in regola con i versamenti agli enti di previdenza e alla Cassa Edile competente per territorio.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, con atto sottoscritto dal proprio difensore, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 483 cod. pen. e 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000. 2.1. Sostiene il ricorrente che la dichiarazione in oggetto in quanto depositata in copia, e quindi priva di sottoscrizione in originale - non possiederebbe i necessari requisiti di forma stabiliti dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa, con la conseguente impossibilità che la stessa dichiarazione possa costituire "certificazione sostitutiva di atto di notorietà". Difetterebbe, quindi l'elemento materiale del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
2.2. Non si rinverrebbe, inoltre, nella sentenza impugnata alcuna valutazione in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Al contrario, proprio la circostanza del difetto dei requisiti di forma, "avrebbe dovuto indurre i giudicanti a chiedersi...se [il ricorrente] avesse avuto la consapevolezza e volontà di predisporre una dichiarazione falsa".
2.3. In sede di discussione il difensore del ricorrente ha posto la questione di incostituzionalità degli artt. 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000, per disparità di trattamento "tra cittadini" in relazione alla legge 15/68 e, quindi, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. I giudici di merito hanno accertato che il TI, in qualità di legale rappresentante della società PICO Soc. Coop. a r.l., in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha falsamente attestato di essere in regola con i versamenti di natura previdenziale. Tale dichiarazione è risultata sottoscritta dal TI, il quale non ha mai disconosciuto la sua firma, ed inviata in copia all'ufficio competente della Provincia di Padova da un soggetto cointeressato, ovvero il Consorzio Sestante, aggiudicatario dell'appalto. L'invio era finalizzato ad ottenere l'autorizzazione a concedere in subappalto alcuni dei lavori edili aggiudicati alla società di cui il TI era legale rappresentante. E' allora evidente l'interesse di quest'ultimo alla presentazione dell'autocertificazione in concorso con il legale rappresentante del Consorzio aggiudicatario dell'appalto. 2 Sia il Tribunale che la Corte territoriale, rispondendo alle analoghe doglianze difensive, hanno correttamente ritenuto irrilevante che il documento in oggetto fosse stato inviato dal suddetto Consorzio, titolare dell'appalto, valorizzando quali dati per la riconducibilità della dichiarazione sostitutiva all'imputato la circostanza che fosse stato lui a compilarla materialmente e a sottoscriverla, allegando alla stessa una copia del proprio documento di identità.
2. Né può rilevare, peraltro, il fatto che alla Pubblica Amministrazione sia stata inviata una copia "scannerizzata" della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circostanza questa che - secondo le deduzioni difensive- farebbe venir meno i requisiti di forma richiesti dall'articolo 38 DPR n. 445/2000. Da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire che integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 23686601). Si è infatti chiarito che è punibile ai sensi dell'art. 483 cod. pen. la produzione di un'autocertificazione falsa, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, legge 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese dall'art. 38 del T.U. emanato con d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 5, n. 42291 del 29/11/2006, Annovi, Rv. 23536501). In virtù degli stessi principi si è quindi ritenuto che integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa dichiarazione del privato - in sede di atto sostitutivo di notorietà in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari e che non sia necessario, a tal fine, che l'autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente l'apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati (Sez. 5, n. 26182 del 20/05/2010, Guercio, Rv. 24790201). D'altronde, così come facilmente evincibile dalla copia della autocertificazione in atti, nel caso di specie la dichiarazione è stata presentata con sottoscrizione non autenticata ma è stata accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del TI, in conformità di quanto disposto dall'art. 38, comma terzo, del D.P.R. n. 445/2000. Proprio quest'ultima norma prevede che "le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica", con l'ulteriore precisazione che "nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59". 3 Tale disposizione è espressamente richiamata da una nota in calce all'autocertificazione sottoscritta dal TI ed inviata, nel suo interesse, con le modalità sopra indicate. Non ha quindi pregio la deduzione difensiva che sostiene l'irrilevanza penale del fatto in ragione dell'invio alla Pubblica Amministrazione solo di una copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, giacché tali modalità sono espressamente previste dalla normativa vigente (richiamata come si è detto- nel modulo sottoscritto dal TI) e, di conseguenza, sono - da ritenersi sussistenti tutti i requisiti per essere considerata l'autocertificazione in oggetto dotata di efficacia probante, sicché la sua falsità sui fatti attestati come veri è punibile ai sensi dell'art. 483 cod.pen. D'altro canto l'esplicito richiamo, con riferimento al profilo sanzionatorio, alle norme del codice penale in materia di falsità contenuto nella normativa speciale conferma la punibilità ai sensi del citato art. 483 della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad essere recepiti come veri nella formazione di un atto pubblico. Tale punibilità peraltro è implicita nella struttura della norma codicistica, nella quale la nozione di attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità postula l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici, che concorrano a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscano al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi una determinata funzione probatoria (Sez. 5, n. 11186 del 05/05/1998, Cocciolo A, Rv. 21240301). Invero, una volta perfezionatasi la falsità con riferimento ad una determinata attestazione, non incide su di essa il fatto che per circostanze o in virtù di accertamenti diversi e indipendenti l'atto pubblico non possa venire a compimento. In ragione di ciò questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente, in nome della società rappresentata, l'inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate;
infatti, il precetto primario di cui all'art. 483 cod. pen. deve intendersi integrato dal disposto degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 76, comma terzo del succitato d.P.R. n. 445 del 2000) (Sez. 5, n. 18731 del 31/01/2012, Corsale, Rv. 25267701).
3. Inammissibile per genericità è la censura con la quale si sostiene la carenza dell'elemento soggettivo. Il tenore delle norme sopra richiamate e la condotta del ricorrente non lasciano in effetti spazi a fondati dubbi sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. A tal proposito va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità che esclude il dolo del delitto di falso solo nei casi in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009, Ferraglio, Rv. 24352201; Sez. 5, sent. 1963 del 10.12.1999 21.2.2000, in proc. Veronese ed altri;
Sez. 2, sent. 2593 del 31.5.1989 - 23.2.1990 in proc. Pasini). 4 Nel caso in esame può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che il TI abbia dolosamente dichiarato il falso, non essendo credibile che abbia colpevolmente ritenuto che la autocertificazione contenente dati non veritieri non fosse presentata dal Consorzio aggiudicatario dell'appalto proprio per ottenere l'autorizzazione a subappaltare i lavori alla società P.I.C.O.
4. In ragione di tutto quanto suesposto risulta assolutamente non rilevante la questione di illegittimità costituzionale proposta dal difensore dell'imputato in sede di discussione, questione per vero- articolata in termini generici.- Va tuttavia detto che non si apprezzano i lamentati profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, giacché le ipotesi disciplinate dalla normativa richiamata dalla difesa riguardano situazioni diverse e comunque entrambe suscettibili di essere penalmente perseguite, ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e cioè di falsità ideologica.
5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maria KESSICHELLI Depositato in Cancelleria Roma, lì www. " 2018" DI CA لوكالات Il Direttore Amministrativo jottaa Odina Oil GALLIANO 5