Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 17921
CASS
Sentenza 18 dicembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non rilevando ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, nè che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).

Commentario1

  • 1Sentenze su autocertificazione: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 17921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17921
Data del deposito : 18 dicembre 2017

Testo completo