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Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37002 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NA CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37002 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA NA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Avellino in composizione monocratica, in data 9.12.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato D'NN CH alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 1), 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di RO Gaetano. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla denunciata falsità della firma in calce alla procura speciale e dell'atto di nomina, con cui veniva conferito all'avv. Marco Alaia il potere di chiedere la definizione del procedimento attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato, nell'interesse del D'NN; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
3) inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, posto che la mancata presentazione delle conclusioni scritte ad opera della parte civile, sia in primo grado, che in appello, e la sua assenza nel giudizio di secondo grado, comportano la revoca della relativa costituzione. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente notificata al ricorrente, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 6.5.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi, in parte inammissibili, in parte infondati. 4.1. Infondato appare il primo motivo di ricorso. La corte territoriale, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha puntualmente indicato le ragioni che militano contro l'accoglimento della tesi difensiva, evidenziando, con logico argomentare: 1) come nessuna certezza sia stata raggiunta in merito alla pretesa falsificazione delle firme del D'NN, posto che la stessa consulenza grafologica di parte, prodotta dall'appellante, non si è espressa in termini di certezza, ma solo in termini di probabilità sulla natura apocrifa delle firme in questione;
2) che la denuncia presentata dal D'NN contro l'avvocato Alaia è stata archiviata, sul presupposto dell'infondatezza delle accuse in essa rivolte al legale, risultando, per converso, il ricorrente a sua volta indagato per il delitto di calunnia nei confronti del suddetto Alaia;
3) che appare del tutto inesplorata la ragione per cui l'avv. Alaia, al quale lo stesso D'NN ha dichiarato di essersi effettivamente rivolto per essere assistito legalmente nell'ambito del procedimento penale di cui si discute, "avrebbe dovuto falsificare le firme per ottenere un mandato mai conferito o scegliere un rito speciale, senza averne prima discusso con il proprio assistito" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente ha replicato a ciascuna di tali affermazioni, ma, ad avviso del Collegio, non ha colto il punto essenziale della questione sollevata: la mancata dimostrazione della pretesa falsità delle firme, profilo sul quale si è espressa, come ammesso dallo stesso ricorrente, solo la grafologa nominata consulente tecnico di parte dal D'NN, la cui querela nei confronti dell'avv. Alaia, come evidenziato dalla corte territoriale, era stata archiviata. Se è vero che, come affermato nel precedente di questa Corte citato dal ricorrente, non è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato disposta in ragione del dubbio sulla fonte di provenienza della relativa richiesta e sulla ritualità della procura speciale da parte dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 1871 del 17/11/2021, Rv. 282735), è altrettanto vero che deve trattarsi pur sempre di un dubbio ragionevole, in grado di fondare, con un sufficiente grado di probabilità, 2 il convincimento in ordine alla falsità del conferimento della procura speciale nell'interesse dell'imputato. Orbene nel caso in esame ritiene il Collegio che il dubbio sollevato dal ricorrente sia privo di sufficiente consistenza, perché fondato, in definitiva, solo su di una prospettazione di parte, non sottoposta ad alcun vaglio oggettivo, in presenza, peraltro, come rilevato dalla corte di appello, di un evidente interesse del prevenuto "a vedersi dichiarare nulla una sentenza di condanna". 4.2. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che la volontà di chiedere la punizione del colpevole può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, essendo sufficiente a tal fine la denuncia di un fatto costituente reato, alla P.G., che venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento la implicita volontà di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati (cfr. Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale, nel rigettare l'eccezione difensiva sul punto, abbia fatto buon governo di tali principi, ravvisando la manifestazione di una indiscutibile volontà di procedere nei confronti dell'imputato da parte della persona offesa, sulla base di una complessiva valutazione della condotta posta in essere dal Monte nero. Quest'ultimo, infatti, aveva denunciato alla polizia giudiziaria i fatti da cui è sorto il presente procedimento, con denuncia del 12 maggio 2016, indicando specificamente il D'NN come l'autore dell'aggressione in suo 3 danno;
il 18 maggio 2016, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva identificato con certezza colui che lo aveva aggredito nel ricorrente, persona che già conosceva di vista;
il 29 maggio aveva integrato, ratificandola, la precedente denuncia, "riferendo di aver visto nuovamente il D'NN sulla stessa panchina in compagnia dei due giovani che avevano preso parte all'aggressione" in suo danno. Il RO, infine, si era costituito parte civile nel procedimento penale sorto a carico del D'NN, confermando retrospettivamente con tale condotta l'intento punitivo sotteso alle sue denunce alla polizia giudiziaria, presentate nel rispetto dei termini per la presentazione della querela rispetto alla data di commissione dei fatti, risalenti al 10.5.2016, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). 4.3. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente, invero, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 4 In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal D'NN, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio (plasticamente rivelata dal denunciato "travisamento del fatto"), posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Manifestamente infondati appaiono, inoltre, i rilievi difensivi volti a contestare l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e le lesioni patite dal RO, pacificamente aggredito da tre giovani, tra cui il D'NN, e della stessa possibilità di configurare l'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, alla luce del fatto che il prevenuto si limitò a sferrare un semplice schiaffo al RO, con conseguente violazione del disposto degli artt. 41, 43, 110, 116 e 117, c.p., anche sotto il profilo del mancato riconoscimento di un'ipotesi di concorso anomalo. Sul punto la corte territoriale ha correttamente sottolineato come il D'NN non solo abbia schiaffeggiato la persona offesa, ma sia stato anche presente nei pochi minuti nel corso dei quali il RO è stato aggredito alle spalle dagli altri due uomini, riportando, in ragione delle percosse subite, le lesioni indicate nel capo d'imputazione. "Trattasi", rilevano i giudici di merito con coerente motivazione, "di una condotta unitaria, avvenuta nell'arco di un breve spatium temporis e nel medesimo contesto spaziale, posta in essere in concorso da tre persone (compreso l'imputato), che ne hanno condiviso i profili oggettivi e volitivi" (cfr. p. 5). Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'elaborazione cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone 5 nel reato, non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177). Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Sotto altro profilo si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), precisando, al tempo stesso, che tale pluralità di modi in cui può concretamente atteggiarsi il contributo morale alla materiale consumazione del reato non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110, c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Cass., sez. U. 30.10.2003, n. 45276, rv. 226101), principio ribadito in seguito da 6 altre condivisibili decisioni dei giudici di legittimità (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., sez. I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310). Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentate dall'agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347) Sempre all'interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiore chiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo da ricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normativa l'evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. 7 Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322). In questa prospettiva si è sottolineato come, nel caso in cui il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo il concorso morale nell'altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessità di un preventivo accordo, vale a dire nei corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell'altrui proposito criminoso. La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è 8 sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260). La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089). Orbene, alla luce dei principi sinteticamente esposti nelle pagine che precedono, deve ritenersi dimostrato, ogni oltre ragionevole dubbio, il concorso di tutti gli imputati nella produzione delle lesioni personali patite dal RO e, in particolare, del D'NN, che con lo schiaffo inferto al RO ha dato inizio all'aggressione di quest'ultimo, ponendosi la sua condotta come condizione dell'evento lesivo finale, agevolando, al tempo stesso, con la sua presenza, l'opera degli altri concorrenti e aumentando la possibilità della produzione del reato di cui si discute, diventando sue, in forza del rapporto associativo, come si è detto, anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347). Appare, pertanto, evidente che il contributo del D'NN al verificarsi dell'evento lesivo si sia manifestato, quanto meno, attraverso un concorso morale all'altrui condotta criminosa, che, come già detto, si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa, nel caso in esame posta in essere dagli altri due aggressori non identificati. Tale conclusione, infine, appare conforme ad un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui perché il concorrente morale risponda di un reato di evento (nelle specie: lesioni personali e danneggiamento) non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è 9 sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20793 del 15.4.2016, Rv. 267038). Nessuno spazio, infine, è configurabile per l'invocata applicazione del concorso anomalo, posto che, come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116, c.p., è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977), limiti, per le ragioni già esposte, non ravvisabili nella fattispecie in esame. 4.4. Inammissibile appare il quarto motivo di ricorso, trattandosi, con riferimento alla mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di primo grado, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, di motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di legittimità. D'altro canto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di conclusioni formulate oralmente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12550 del 12/03/2015, Rv. 262299), conclusioni che nel caso in esame la parte civile ha formulato nel giudizio di primo grado, all'udienza del 20.12.2020, il cui valore va riconosciuto anche per il giudizio di secondo grado in ossequio al principio dell'immanenza della costituzione di parte civile. 1 0 5. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.5.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37002 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA NA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Avellino in composizione monocratica, in data 9.12.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato D'NN CH alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 1), 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di RO Gaetano. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla denunciata falsità della firma in calce alla procura speciale e dell'atto di nomina, con cui veniva conferito all'avv. Marco Alaia il potere di chiedere la definizione del procedimento attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato, nell'interesse del D'NN; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
3) inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, posto che la mancata presentazione delle conclusioni scritte ad opera della parte civile, sia in primo grado, che in appello, e la sua assenza nel giudizio di secondo grado, comportano la revoca della relativa costituzione. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente notificata al ricorrente, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 6.5.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi, in parte inammissibili, in parte infondati. 4.1. Infondato appare il primo motivo di ricorso. La corte territoriale, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha puntualmente indicato le ragioni che militano contro l'accoglimento della tesi difensiva, evidenziando, con logico argomentare: 1) come nessuna certezza sia stata raggiunta in merito alla pretesa falsificazione delle firme del D'NN, posto che la stessa consulenza grafologica di parte, prodotta dall'appellante, non si è espressa in termini di certezza, ma solo in termini di probabilità sulla natura apocrifa delle firme in questione;
2) che la denuncia presentata dal D'NN contro l'avvocato Alaia è stata archiviata, sul presupposto dell'infondatezza delle accuse in essa rivolte al legale, risultando, per converso, il ricorrente a sua volta indagato per il delitto di calunnia nei confronti del suddetto Alaia;
3) che appare del tutto inesplorata la ragione per cui l'avv. Alaia, al quale lo stesso D'NN ha dichiarato di essersi effettivamente rivolto per essere assistito legalmente nell'ambito del procedimento penale di cui si discute, "avrebbe dovuto falsificare le firme per ottenere un mandato mai conferito o scegliere un rito speciale, senza averne prima discusso con il proprio assistito" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente ha replicato a ciascuna di tali affermazioni, ma, ad avviso del Collegio, non ha colto il punto essenziale della questione sollevata: la mancata dimostrazione della pretesa falsità delle firme, profilo sul quale si è espressa, come ammesso dallo stesso ricorrente, solo la grafologa nominata consulente tecnico di parte dal D'NN, la cui querela nei confronti dell'avv. Alaia, come evidenziato dalla corte territoriale, era stata archiviata. Se è vero che, come affermato nel precedente di questa Corte citato dal ricorrente, non è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato disposta in ragione del dubbio sulla fonte di provenienza della relativa richiesta e sulla ritualità della procura speciale da parte dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 1871 del 17/11/2021, Rv. 282735), è altrettanto vero che deve trattarsi pur sempre di un dubbio ragionevole, in grado di fondare, con un sufficiente grado di probabilità, 2 il convincimento in ordine alla falsità del conferimento della procura speciale nell'interesse dell'imputato. Orbene nel caso in esame ritiene il Collegio che il dubbio sollevato dal ricorrente sia privo di sufficiente consistenza, perché fondato, in definitiva, solo su di una prospettazione di parte, non sottoposta ad alcun vaglio oggettivo, in presenza, peraltro, come rilevato dalla corte di appello, di un evidente interesse del prevenuto "a vedersi dichiarare nulla una sentenza di condanna". 4.2. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che la volontà di chiedere la punizione del colpevole può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, essendo sufficiente a tal fine la denuncia di un fatto costituente reato, alla P.G., che venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento la implicita volontà di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati (cfr. Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale, nel rigettare l'eccezione difensiva sul punto, abbia fatto buon governo di tali principi, ravvisando la manifestazione di una indiscutibile volontà di procedere nei confronti dell'imputato da parte della persona offesa, sulla base di una complessiva valutazione della condotta posta in essere dal Monte nero. Quest'ultimo, infatti, aveva denunciato alla polizia giudiziaria i fatti da cui è sorto il presente procedimento, con denuncia del 12 maggio 2016, indicando specificamente il D'NN come l'autore dell'aggressione in suo 3 danno;
il 18 maggio 2016, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva identificato con certezza colui che lo aveva aggredito nel ricorrente, persona che già conosceva di vista;
il 29 maggio aveva integrato, ratificandola, la precedente denuncia, "riferendo di aver visto nuovamente il D'NN sulla stessa panchina in compagnia dei due giovani che avevano preso parte all'aggressione" in suo danno. Il RO, infine, si era costituito parte civile nel procedimento penale sorto a carico del D'NN, confermando retrospettivamente con tale condotta l'intento punitivo sotteso alle sue denunce alla polizia giudiziaria, presentate nel rispetto dei termini per la presentazione della querela rispetto alla data di commissione dei fatti, risalenti al 10.5.2016, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). 4.3. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente, invero, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 4 In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal D'NN, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio (plasticamente rivelata dal denunciato "travisamento del fatto"), posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Manifestamente infondati appaiono, inoltre, i rilievi difensivi volti a contestare l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e le lesioni patite dal RO, pacificamente aggredito da tre giovani, tra cui il D'NN, e della stessa possibilità di configurare l'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente, alla luce del fatto che il prevenuto si limitò a sferrare un semplice schiaffo al RO, con conseguente violazione del disposto degli artt. 41, 43, 110, 116 e 117, c.p., anche sotto il profilo del mancato riconoscimento di un'ipotesi di concorso anomalo. Sul punto la corte territoriale ha correttamente sottolineato come il D'NN non solo abbia schiaffeggiato la persona offesa, ma sia stato anche presente nei pochi minuti nel corso dei quali il RO è stato aggredito alle spalle dagli altri due uomini, riportando, in ragione delle percosse subite, le lesioni indicate nel capo d'imputazione. "Trattasi", rilevano i giudici di merito con coerente motivazione, "di una condotta unitaria, avvenuta nell'arco di un breve spatium temporis e nel medesimo contesto spaziale, posta in essere in concorso da tre persone (compreso l'imputato), che ne hanno condiviso i profili oggettivi e volitivi" (cfr. p. 5). Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'elaborazione cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone 5 nel reato, non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177). Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Sotto altro profilo si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), precisando, al tempo stesso, che tale pluralità di modi in cui può concretamente atteggiarsi il contributo morale alla materiale consumazione del reato non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110, c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Cass., sez. U. 30.10.2003, n. 45276, rv. 226101), principio ribadito in seguito da 6 altre condivisibili decisioni dei giudici di legittimità (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., sez. I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310). Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentate dall'agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347) Sempre all'interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiore chiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo da ricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normativa l'evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. 7 Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322). In questa prospettiva si è sottolineato come, nel caso in cui il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo il concorso morale nell'altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessità di un preventivo accordo, vale a dire nei corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell'altrui proposito criminoso. La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è 8 sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260). La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089). Orbene, alla luce dei principi sinteticamente esposti nelle pagine che precedono, deve ritenersi dimostrato, ogni oltre ragionevole dubbio, il concorso di tutti gli imputati nella produzione delle lesioni personali patite dal RO e, in particolare, del D'NN, che con lo schiaffo inferto al RO ha dato inizio all'aggressione di quest'ultimo, ponendosi la sua condotta come condizione dell'evento lesivo finale, agevolando, al tempo stesso, con la sua presenza, l'opera degli altri concorrenti e aumentando la possibilità della produzione del reato di cui si discute, diventando sue, in forza del rapporto associativo, come si è detto, anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200; Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347). Appare, pertanto, evidente che il contributo del D'NN al verificarsi dell'evento lesivo si sia manifestato, quanto meno, attraverso un concorso morale all'altrui condotta criminosa, che, come già detto, si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa, nel caso in esame posta in essere dagli altri due aggressori non identificati. Tale conclusione, infine, appare conforme ad un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui perché il concorrente morale risponda di un reato di evento (nelle specie: lesioni personali e danneggiamento) non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è 9 sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20793 del 15.4.2016, Rv. 267038). Nessuno spazio, infine, è configurabile per l'invocata applicazione del concorso anomalo, posto che, come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116, c.p., è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977), limiti, per le ragioni già esposte, non ravvisabili nella fattispecie in esame. 4.4. Inammissibile appare il quarto motivo di ricorso, trattandosi, con riferimento alla mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di primo grado, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, di motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di legittimità. D'altro canto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di conclusioni formulate oralmente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12550 del 12/03/2015, Rv. 262299), conclusioni che nel caso in esame la parte civile ha formulato nel giudizio di primo grado, all'udienza del 20.12.2020, il cui valore va riconosciuto anche per il giudizio di secondo grado in ossequio al principio dell'immanenza della costituzione di parte civile. 1 0 5. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.5.2023.