Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
La parte che intenda proporre ricorso per cassazione ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione ove questa sia avvenuta. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 2001, il procedimento impugnato, ove emesso da un organo giurisprudenziale del Trentino Alto Adige, doveva essere tradotto in lingua italiana a cura dello stesso ufficio giudiziario cui appartenesse il giudice che l'aveva pronunciato, ed a spese ed ad istanza di parte, attesa l'applicabilità anche alla impugnazione di tali provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziaria che abbia sede fuori delle regione, della regola generale contenuta nell'art. 122 cod. proc. civ., in base alla quale per tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LINEL SRL, in persona del legale rapp.te ERSPAMER HELMUT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato RUDOLF PICHLER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EI OH RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'Avvocato CORNELIO TACITO difesa dall'avvocato FRANZ RAINER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 500/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 12/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato CARLO ALBINI (con delega dell'Avvocato MANZI LUIGI), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato ABBADESSA ANTONIO (deposita delega rilasciata dall'Avvocato RAINER FRANZ), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso in v.p. inammissibilità del ricorso, in subordine: rinvio a N.R. per acquisizione copia sentenza in italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26/11/1996 la s.r.l. EI conveniva in giudizio UH KR IA deducendo: che, con contratto 9/5/1986, aveva acquistato dalla convenuta una casa di abitazione contraddistinta nel libro fondiario di Vipiteno dalla p.ed/523 e dalle pp.ff. 169/1 e 177/4 della P.T. 626/11 C.C. Vipiteno;
che costituiva oggetto essenziale del detto contratto di vendita anche la quota di un terzo prò indiviso della p.f. 177/2; che questa particella, per mero errore, non era stata espressamente indicata nel contratto;
che nel 1996 il comune di Vipiteno aveva costituito a carico della p.f. 177/2 il diritto di servitù di passaggio pubblico a piedi e con veicoli ed aveva corrisposto alla convenuta L.
8.217.000 a titolo di indennità. La società attrice, quindi, chiedeva accertarsi e dichiararsi che era intenzione dei contraenti di trasferire con il contratto di vendita del 9/5/1986 anche la indicata quota di comproprietà. In via subordinata la EI chiedeva accertarsi e dichiararsi la detta quota di comproprietà pertinenza della p.ed. 523 P.T. 626/11 C.C. Vipiteno, con la condanna della convenuta alla restituzione dell'indennità di L. 8.127.000.
UH KR IA chiedeva il rigetto delle avverse domande perché prescritte ed infondate.
Con sentenza 27/10/1997 l'adito pretore di Vipiteno dichiarava fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, a prescindere dalla prescrizione, riteneva infondate le domande della società attrice.
Avverso la detta sentenza la s.r.l. EI proponeva appello al quale resisteva la UH.
Con sentenza 12/7/1999 il tribunale di Bolzano rigettava il gravame affermando che, avendo la EI limitato l'appello alla sola questione della pertinenza, era passato in giudicato il capo della decisione impugnata con il quale era stato dichiarato prescritto il diritto vantato dall'appellante.
La cassazione della sentenza del tribunale di Bolzano è stata chiesta dalla s.r.l. EI con ricorso affidato a un solo motivo. UH KR IA ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Il difensore della società ricorrente, all'esito della discussione, ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso è improcedibile poiché la s.r.l. EI ha depositato copia autentica della sentenza impugnata redatta in lingua tedesca e non anche una copia in lingua italiana.
Con riguardo alla speciale normativa in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 15/7/1988 n. 574: in particolare articolo 25 secondo comma), prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29/5/2001 n. 283 (che ha modificato in citato articolo 25 d.P.R. 574/1988), deve ritenersi improcedibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del tribunale di Bolzano, redatta in lingua tedesca, nel caso in cui il ricorrente non ne abbia depositata una copia in lingua italiana non potendo essere considerato soddisfatto il precetto di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. con il deposito della sola sentenza impugnata redatta in lingua tedesca, attesa l'applicabilità della regola generale dell'ari. 122 c.p.c, il quale dispone che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.
In proposito va rilevato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire interpretando la normativa di cui al d.P.R. 574/1988, la parte che intende proporre impugnazione ad una autorità giudiziaria con sede fuori della regione Trentino Alto Adige deve chiedere, all'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emanato la sentenza in lingua tedesca, una copia autentica in lingua italiana. Tale onere aggiuntivo consistente nell'istanza di traduzione a carico della parte non esonera quest'ultima dal rispetto delle disposizione del codice di procedura civile sul deposito degli atti del giudizio di impugnazione e quindi, per quanto riguarda in particolare il procedimento per cassazione, dall'onere del deposito ex art. 369 c.p.c. il quale richiede a pena di improcedibilità che insieme con il ricorso deve essere depositata una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione (sentenze 13 febbraio 2001 n. 2025; 25/11/1998 n. 11932). È appena il caso di osservare poi che - al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della società ricorrente nelle osservazioni scritte presentate sulle conclusioni del pubblico ministero - nella specie non è applicabile, in quanto successivo alla proposizione del ricorso, il decreto legislativo 29/5/2001 n. 283 che all'articolo 13 ha modificato l'articolo 25 d.P.R. 574/1988 nel senso che "gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo di ufficio nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca." Al riguardo è sufficiente evidenziare che il deposito di atti costituisce attività' procedurale, per la quale vale il principio "tempus regit actum". Nel caso in esame all'epoca della presentazione del ricorso vigeva l'articolo 25 d.P.R. 574/1988 e la norma innovativa, di immediata applicazione, non ha efficacia retroattiva.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 89,50, oltre euro 800,00 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003