Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b, per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2, cod. proc. pen., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza in Camera di
Consiglio del 26.1.99
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg. : SENTENZA N.·475 Dott Nicola Marvulli Presidente
1. Dott Alfonso Malinconico Consigliere REGISTRO GENERALE
6713/98 2. Dott Francesco Providenti Consigliere N.
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere
LIRE
4. Dott Vittorio Ragonesi Consigliere CANCELLE
1
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA RE, nato il [...] a [...]
028536
0285397
285398
avverso l'ordinanza 20.10.97 della Corte di Appello di Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. GRAZIANI DIRITTI DI
....
per diritti L. 4.500
1126 MAG 1 999-
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IL CANCELLIERE A B
LIRE 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.Pasquale Perrone, CANCELLERIA
ET le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso
AU111400
| Stamperia Reale di Roma 81
La Corte di appello ha respinto l'istanza di ricusazione presentata dall'imputato NI Naza- reno nei confronti del Tribunale di Rieti che aveva emesso, d'ufficio,nel corso dell'istruttoria dibattimentale,la seguente ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero:< Rilevato che le testimonianze rese da RO ET RT e SC IC possono,per alcune in' congruenze rilevate, costituire materia di eventuale procedimento penale a carico delle stesse, o a carico di chi le abbia eventualmente indotte a rendere tali deposizioni,manda alla Procura copia dei verbali dell'udienza dibattimentale del 9-10.97 e copia delle registarzioni>. L'imputato propone ricorso, sostenendo,tra l'altro,l'applicabilità dell'art.37,lett.b) c.p.p. per la indebita anticipazione del convincimento sui fatti dell'imputazione, attraverso la valutazione di falsità di deposizioni favorevoli,e per la violazione dell'art.207 c.p.p. che impone al giudice, qualora ravvisi indizi del reato previsto dall'art.372 c.p.,di trasmettere al pubblico ministero i verbali delle deposizioni soltanto "con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio".
MOTIVI DEL DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1-La fattispecie è disciplinata dall'art.37,primo comma,lett.b)c.p.p.che ricollega la ricusazione all'indebita manifestazione, da parte del giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pro- nunciata sentenza, del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. La ratio della norma va individuata nel principio costituzionale del giusto processo, che è compromesso,non da cause pregiudicanti considerate in astratto, come avviene per l'incompatibilità, ma dal conte- tenuto concreto di atti e provvedimenti del giudice.La norma vuole assicurare la corretta artico lazione del processo nei due momenti fondamentali e distinti dell'acquisizione e della valutazio- ne probatoria e che il procedimento di formazione del convincimento sia,nel rispetto dei principi della ricerca della verità reale e della completezza della prova,la risultante di una verifica giuridica,iuxta alligata et probata,e non di una presupposizione morale. Vuole garantire, quindi, che il convincimento non sia slegato dalla divisione del processo in fasi,atteso che il procedimen to valutativo non consente, nella individuazione della verità processuale, scelte arbitrarie perchè assolutamente vincolato sia al momento deliberativo, dopo la chiusura del dibattimento, ex artt. 524 e 525 c.p.p.,sia a a tutti i risultati dell'indagine istruttoria. Di conseguenza,per i principi ge= nerali che disciplinano la dinamica del processo e l'essenza stessa del giudizio, non è assoluta- mente consentito al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla comple ta acquisizione probatoria,in bonam ed in malam partem,e alla fase deliberativa, che postulano, peraltro, il rispetto del diritto alla prova e del pieno contradditorio delle parti.L'anticipato con' vincimento è sanzionato,infatti,proprio perchè rappresentativo,di per sè, di un giudizio morale-e non di un controllo giuridico- e,quindi,di una faziosa prevenzione che,tipica della parte, costi= tuisce un vulnus ai principi di terzietà e imparzialità del giudice. In conformita alla ratio normativa,il fatto pregiudicante deve essere indebito e endoprocessuale, con l'esclusione,quindi, delle ipotesi di opinioni extraprocessuali che,infatti, sono previste, ex artt. 36, lett.c) e 37 lett.a) c.p.p,come causa diretta di astensione e indiretta di ricusazione. L'espres' sione manifestazione indebita di convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione>implica,nel significato letterale e tecnico-giuridico,e secondo una interpetrazione razionale, legata alla fina- lità perseguita dalla norma,una duplice prospettazione,una soggettiva e formale,e l'altra oggetti va e di contenuto. Sotto il profilo soggettivo,l'atto indebito è quello del tutto arbitratio, non sostenuto da legittimazione, ovvero legittimamente emesso,ma espresso con antigiuridiche mo= dalità di tempo e di forma.Rimane escluso,quindi,l'atto dovuto,pur se implicante valutazioni di merito,con il quale il giudice risolve, nella pienezza dei poteri di cognizione e decisione,questioni processuali,incidentali ovvero strumentali all'istruttoria probatoria,imposte dalla dinamica del processo, inteso come successione di tanti segmenti conseguenziali, ciascuno dei quali non può avere un giudice diverso. Sotto il profilo sostanziale, l'atto indebito è quello che è arbitrario nel contenuto, nel senso che argomenta la soluzione della questione, pur se prospettata legittimamen te ex officio o dalla parte,con valutazioni di merito non necessarie e così esorbitanti da invadere
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| Stamperia Reale di Roma 81 il momento deliberativo e da apparire come pregiudizio morale e come una illegittima anticipa= zione di convincimento. Poichè la norma individua la causa di ricusazione con riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione,non è necessario,peraltro,che il pregiudizio aggredisca, in modo diret- to ed esplicito,il giudizio di sintesi sulla innocenza o colpevolezza dell'imputato, essendo suffi- ciente che investa elementi essenziali,pur se non decisivi-quali le deposizioni favorevoli o sfa= vorevoli all'imputato-potenzialmente concorrenti alla formazione del convincimento.
2-Nello schema legale di tale causa di ricusazione rientra, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, l'ordinanza con la quale il giudice trasmette al pubblico ministero, quando è ancora in itinere l'i= struttoria dibattimentale,i verbali di deposizioni,sospettandole di falsità o reticenza. L'art.207 cod.pen.confina,infatti, la legittimità della valutazione e della trasmissione al momento della de= cisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio. Tale disposi zione è,nel sistema,necessariamente collegata all'art. 476, secondo comma,c.p.p.,che,in attuazio= ne dell'art. 2, direttiva 74 della Legge-delega, vieta l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione,cosi profondamente innovando la previgente discipli na che statuiva anche l'immediato processo,davanti allo stesso giudice,compatibilmente con la competenza,e perfino la sospensione del dibattimento principale.L'innovazione e le norme sono dettate dall'esigenza di assicurare la serenità e obiettività del giudizio e la imparzialità e terzietà del giudice(C.costituzionale,31 ottobre 1991, n.390). A fronte di questa ratio e di questi principi, che sarebbero inevitabilmente compromessi dall'anticipato e indebito giudizio di falsità della deposizione, la causa di ricusazione si staglia,in siffatta ipotesi,quasi per specifica predeterminą zione legislativa. E, invero,a favore di una diversa interpetrazione non può essere valorizzato il primo comma dell'art. 207 c.p.p.,in quanto l'espressa previsione dell'intervento del giudice-che deve contestare al testimone le dichiarazioni incomplete,contrastanti o contraddittorie,rinno- vandogli gli avvertimenti di cui all'art. 497, secondo comma, c.p.p.-segna il limite di contenuto e di forma del suo potere/dovere,proprio a garanzia del giusto processo che, diversamente, sa- rebbe compromesso dal pregiudizio.E decisivo,in merito, il differenziato precetto della norma che,da una parte,impone al giudice, qualora il teste rifiuti di deporre-ipotesi che non richiede alcuna valutazione di merito-di emettere ordinanza, del tutto neutra,di immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero, e, dall'altra parte,confina al momento deliberativo della sentenza ogni potere di cognizione e valutazione della falsità della deposizone.
Ciò posto,si osserva che, quindi,la fattispecie-immediata trasmissione al pubblico mini- stero,ex officio, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei verbali delle deposizioni favorevoli all'imputato,rese anche da una parte offesa,e anticipato giudizio sull'esistenza di indizi di fal- sità o reticenza delle deposizioni stesse-integra la causa di ricusazione prevista dall'art.37, pri= mo comma,lett.b), c.p.p. In conseguenza,l'ordinanza impugnata deve essere annullata. L'annullamento va pronunciato senza rinvio,con effetti invalidanti ex tunc sul dibattimento e con il conseguente obbligo di sostituzione del giudice ricusato, ex artt. 42 e 43 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e,in accoglimento della proposta ricusazione, dichiara la nullità del dibattimento e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l'ulte= riore corso.
Così deciso all'udienza in camera di consiglio del 26 gennaio 1999.
Il Consigliere est. Il Presidente водной дли
Carmela Lanzuise
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
5 MAG. 1999 addi MAB. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA au x Carmele Lanzuise
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