Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 475
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b, per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2, cod. proc. pen., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 475
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

    Testo completo