Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen., si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello previsto dall'art. 316 cod. pen, la condotta di appropriazione delle somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall'imputato per finalità istituzionali dal suo dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest'ultimo, per "errore", non avesse richiesto la restituzione dei titoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
6 65 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA M ) 16 In nome del Popolo Italiano 3 E . ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1713 Antonio Agro' - Presidente - UP 15/12/2015 Anna Petruzzellis - Emilia Anna Giordano R.G.N. 29819/2014 Emanuele Di Salvo Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EI IS, nato il [...] avverso la sentenza n. 317/2011 del 22/02/2012 della Corte d'appello di AR : : visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO :
1. Con provvedimento del 22 febbraio 2012, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza con la quale si era dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione del difensore impugnante, la Corte d'appello di AR ha confermato la sentenza del 15 novembre 2001, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato IS EI alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene di legge, per il reato di peculato continuato, per essersi appropriato quale impiegato della cassa economale dei pazienti- 4 1 -dell'ospedale psichiatrico di Villa Clara di AR di complessivi 601.700.173 lire (apponendo la propria sottoscrizione nei libretti di deposito di sedici persone, decedute o trasferite in altre strutture, che venivano pertanto estinti e tramutati in altrettanti titoli al portatore;
fatti commessi dal gennaio 1997 all'agosto 1998).
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso l'Avv. Alessandro Dedoni e l'Avv. Pierluigi Pau, difensori di fiducia di IS EI, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 316 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello ha errato l'inquadramento giuridico del fatto che dovrebbe essere qualificato quale appropriazione indebita aggravata, stante la mancanza in capo all'assistito della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero quale peculato mediante approfittamento dell'errore altrui ai sensi dell'art. 316 cod. pen., avendo i giudici di merito affermato la clandestinità dell'appropriazione dei libretti dei pazienti da parte dell'imputato travisando il contenuto delle dichiarazioni del dirigente LI CA comunque da ritenere inattendibile nonché trascurando di - considerare l'assenza di una qualunque iniziativa del EI tesa a conseguire il possesso o la disponibilità dei libretti, che egli aveva ricevuto dal proprio dirigente e che aveva trattenuto, almeno in parte, approfittando dell'errore di quest'ultimo che non ne aveva richiesto la restituzione all'esito dell'operazione di cambio bancario, non risultando comunque provato che EI avesse una copia delle chiavi della cassaforte ove detti libretti erano custoditi.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilità a carico del EI sebbene dagli atti non emerga la prova che egli abbia incamerato le somme di cui ai certificati, non potendosi logicamente escludere che tali documenti siano "spariti" a seguito dell'allontanamento dell'imputato dall'ufficio.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dovendosi il fatto qualificare ai sensi dell'art. 316 o 56-314 cod. pen.
3. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria, i difensori del EI, Avv.ti Alessandro Dedoni e Pierluigi Pau, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, sotto un primo aspetto, che le modalità di custodia e di negoziazione dei libretti induce a ritenere che EI abbia posto in essere l'operazione di cambio su suggerimento della stessa funzionaria del Banco di 2 Sardegna e previa concertazione con il dirigente LI CA;
sotto diverso profilo, che, nella specie, i titoli pervenivano nella disponibilità del EI in assenza di una sua condotta attiva, di tal che il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 316 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. I motivi con i quali il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica (punti 2.1, 2.2 e 3 del ritenuto in fatto), oltre a riprodurre nella sostanza le argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito e a doversi pertanto ritenere generici, là dove non si confrontano con le puntuali motivazioni svolte in risposta (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204), si appalesano volti a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una lettura alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
3. D'altronde, l'apparato argomentativo sviluppato dal Giudice di secondo grado a sostegno della conferma della condanna di EI per il delitto di peculato non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico. La Corte territoriale ha, invero, ripercorso la ricostruzione della vicenda compiuta dal primo Giudice dando atto dell'apporto conoscitivo delle fonti orali (le dichiarazioni rese dal direttore sanitario dell'ospedale psichiatrico LI CA e dall'assistente sociale Gilda Cancangiu), degli accertamenti documentali e bancari e delle dichiarazioni dello stesso EI (v. pagine 9 e seguenti); ha dunque rilevato come, sulla scorta di tale compendio probatorio, debba ritenersi dimostrato che EI aveva la disponibilità delle cose altrui in funzione della propria veste di economo presso la ASL ed aveva agito allo scopo di fare propri beni della cui altruità aveva piena consapevolezza (v. pagine 11 e seguenti). Correttamente il Collegio di merito ha posto in evidenza come, secondo il chiaro disposto normativo (novellato con la legge 26 aprile 1990, n. 86), il delitto di peculato sia integrato allorchè il pubblico ufficiale o l'incarico di un pubblico servizio si appropri di beni "altrui" di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, essendo pertanto irrilevante che si tratti di beni di proprietà della pubblica amministrazione ovvero di privati, come appunto nel caso in oggetto (v. pagina 12).
4. Prive di pregio sono, d'altra parte, le doglianze concernenti l'inquadramento giuridico della fattispecie. 3 Off 4.1. Ineccepibilmente si è esclusa la ravvisabilità del reato di appropriazione indebita stante la qualifica pubblistica dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di riconoscere, sotto il profilo penalistico deve considerarsi che il servizio sanitario si ispira a due principi cardine: a) la tutela della salute, oltre che diritto fondamentale dell'individuo, costituisce un "interesse della collettività" garantito dal Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e degli altri enti;
b) i livelli essenziali e uniformi di assistenza sono assicurati attraverso risorse pubbliche. Ne consegue che anche se talune di queste funzioni si svolgono col mezzo di strumenti privatistici, tuttavia la rilevanza pubblica atta a qualificare, sotto il profilo penale, determinate tipologie di reati deve rinvenirsi tutte le volte che si attuino proprio le oggettive finalità di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e dell'interesse collettivo (v. ex plurimis Sez. 2, n. 769 del 11/11/2005 - dep. 11/01/2006, Lupo Rv. 232989; Sez. 6, n. 34359 del 04/06/2010 - dep. 23/09/2010, Ragazzo Rv. 248269). E' stata pertanto correttamente riconosciuta la qualifica pubblicistica in capo al EI, il quale, per un verso, era un dipendente nell'organico della Azienda Sanitaria Locale;
per altro verso, quale unico impiegato in servizio presso l'ufficio di cassa economale dei pazienti dell'ospedale, era addetto allo svolgimento di attività disciplinate da norme di diritto pubblico, seppure senza poteri autoritativi, occupandosi del maneggio delle risorse finanziarie delle persone ospitate presso il nosocomio, id est di un'attività volta a perseguire finalità pubbliche in quanto strettamente connessa alla tutela della salute degli stessi pazienti ricoverati.
4.2. Altrettanto correttamente i Giudici della cognizione hanno escluso la sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 316 cod. pen. Tale fattispecie incriminatrice - da ritenere marginale e residuale rispetto a quella del peculato sanzionato dall'art. 314 cod. pen. può invero essere configurata esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice che, nel prevedere la condotta del "giovandosi dell'errore altrui", postula che si tratti di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo (Sez. 6, n. 5515 del 06/03/1996 - dep. 04/06/1996, Covelli, Rv. 204879). Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, EI non approfittava di nessun errore, ma, di contro, si appropriava di beni segnatamente di somme depositate sui libretti al portatore intestati a sedici pazienti della struttura sanitaria - di cui aveva la disponibilità in ragione del suo servizio, quale impiegato presso la cassa economale (v. pagine 12 e 13 della sentenza).
4.3. Né può assumere un qualunque rilievo la circostanza prospettata dalla difesa secondo la quale EI avrebbe ricevuto parte dei libretti dal dirigente ed avrebbe approfittato dell'errore" di quest'ultimo nel non richiederne la restituzione. Anche secondo l'assunto del ricorrente, la consegna era finalizzata a convertire i libretti di risparmio in certificati di deposito ed era, dunque, volta alla realizzazione di uno scopo istituzionale. Ne discende, per un verso, che la (successiva) condotta di impossessamento non potrebbe in nessun modo ritenersi "favorita" da un errore, costituendo anzi l'indicata consegna un'ulteriore conferma del fatto che EI aveva la disponibilità dei libretti in ragione del proprio ufficio o servizio;
per altro verso, che l'approfittamento riguarderebbe l'errore, non delle persone offese del delitto (i pazienti), bensì del dirigente, estraneo rispetto ai beni oggetto di appropriazione.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro. F
P.Q.M.
1 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Antonio Agrò Ad ly DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB 2016 L EMALDICASE JLFUNZIONARIO GIUDIZIARIO F Bott.ssa Silvana Di/RUCCHIO 5