Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 6658
CASS
Sentenza 15 dicembre 2015

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Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen., si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello previsto dall'art. 316 cod. pen, la condotta di appropriazione delle somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall'imputato per finalità istituzionali dal suo dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest'ultimo, per "errore", non avesse richiesto la restituzione dei titoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 6658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6658
    Data del deposito : 15 dicembre 2015

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