Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2000, n. 3731
CASS
Sentenza 28 giugno 2000

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 cod. proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna; il suddetto divieto opera, inoltre, anche quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo "quoad poenam", ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).

Commentari3

  • 1Patteggiamento: Se le parti escludono una aggravante, il GIP non può bilanciarla con le generiche.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 agosto 2022

    Si sottopone all'attenzione dei lettori questa interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp (cd. patteggiamento). Nello specifico, la Corte ha annullato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Pescara che, disattendendo l'accordo delle parti in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, aveva ritenuto sussistente detta aggravante, bilanciandola con le attenuanti generiche. Cassazione penale sez. fer., 16/08/2022, (ud. 16/08/2022, dep. 22/08/2022), n.31362 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara ha tratto a giudizio …

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava una richiesta di un condannato volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di Appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. avendo a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna, in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione, non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2000, n. 3731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3731
Data del deposito : 28 giugno 2000

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