Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 cod. proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna; il suddetto divieto opera, inoltre, anche quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo "quoad poenam", ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).
Commentari • 3
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp (cd. patteggiamento). Nello specifico, la Corte ha annullato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Pescara che, disattendendo l'accordo delle parti in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, aveva ritenuto sussistente detta aggravante, bilanciandola con le attenuanti generiche. Cassazione penale sez. fer., 16/08/2022, (ud. 16/08/2022, dep. 22/08/2022), n.31362 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara ha tratto a giudizio …
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L'ostatività alla sospensione dell'ordine di carcerazione discende dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., indipendentemente dalle conseguenze che ne siano derivate sul quantitativo di pena in concreto irrogata dal giudice di merito, sicché è irrilevante a questi fini il giudizio di bilanciamento, effettuato con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla indicata aggravante ad effetto speciale. Cassazione penale sez. I, ud. 14 gennaio 2022 (dep. 9 febbraio 2022), n. 4556 Presidente Zaza – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava una richiesta di un condannato volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di Appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. avendo a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna, in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione, non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2000, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 28/6/2000
1. Dott. GIORGIO DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere N. 3731
3. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA Consigliere N. 131/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GR CE, nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 26/10/1999 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in veste di giudice dell'esecuzione Sentita la relazione fatta dal Consigliere di D. Danza Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del ???
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.
Osserva
Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'incidenza di esecuzione proposto da CE SO avverso il provvedimento del P.M., con il quale era stata disposta l'esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza del 26/11/1998, divenuta irrevocabile, che aveva applicato al medesimo la pena di anni uno mesi otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa per il delitto di rapina aggravata. Ricorre per cassazione il difensore del SO denunciando violazione dei commi 5, 9 lett. a) e 10 dell'art. 656 c.p.p., nuovo testo, perché il G.I.P. non avrebbe tenuto conto della comparazione delle circostanze, operata in sentenza, con prevalenza delle concesse attenuanti sulle contestate aggravanti, e quindi del fatto che gli era stata applicata la pena per il delitto di rapina semplice non ostativo alla sospensione dell'esecuzione, strumentale all'istanza formulata per l'applicazione di un'usura alternativa, e tanto anche in coerenza con il principio del "favor res" e con la "ratio" ispiratrice della disciplina riguardante le misure alternative. Deduce, inoltre, che, ai sensi dell'art.
4 - bis dell'Ord. Pen., i benefici invocati sono incompatibili soltanto con la sussistenza di elementi nella sentenza tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, evenienza, questa, del tutto estranea al caso deciso con la sentenza suddetta.
Il ricorso è infondato, condividendosi i rilievi, in tal senso contenuti nella motivazione della requisitoria scritta, anche se - evidentemente per mero essere - nella parte conclusiva si chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. Invero, il comma 9, lett. a), dell'art. 656 c.p.p., nuovo testo, nella sua inequivoca formulazione letterale esclude dal novero delle condanne, per cui è ammesso il beneficio della sospensione della esecuzione della pena, da parte del P.M., come introdotto dal comma 5, quelle relative ai reati elencati nello art.
4 - bis Ord. Pen.: tra questi è, appunto, indicato il reato di rapina aggravata, per il quale è intervenuta nella specie sentenza di patteggiamento che, in mancanza di contraria previsione, ai fini che ne occupano va equiparata ad una decisione di condanna (art. 445, cm 1, ult. parte, c.p.p.). Nè può valere in contrario l'applicazione dell'istituto della comparazione ex art. 69 C.P. tra aggravanti contestate e attenuanti generiche con prevalenza di queste ultime, giacché, come ben rilevato dal P.G. nella sua requisitoria, la comparazione non implica l'esclusione delle circostanze aggravanti dalla fattispecie criminosa, di cui esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta antigiuridica dell'agente, ma spiega incidenza soltanto ai fini della determinazione della pena: il titolo dell'impugnazione, per la quale è affermata la responsabilità dello imputato, resta pur sempre quello contestato nelle componenti accidentali che hanno caratterizzato concretamente la condotta criminosa accertata con la sentenza di condanna.
Dal fatto, poi, che il citato comma 9 si limita ad indicare come ostativi alla sospensione i delitti di cui all'art.
4 - bis dell'Ord. Pen.. Traspare, con tutta evidenza, che la verifica se, malgrado il titolo, spetti la ammissione ad una delle misure alternative alla detenzione, non può essere nemmeno delibata dal P.M., ne' tampoco dal G.E., al solo fine di disporre la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, rientrando essa nell'esclusiva competenza funzionale del giudice di sorveglianza (commi 2 e 3 del richiamato art.
4 - bis), sulla quale non ha minimamente influito la sopravvenuta disciplina che ha attribuito al P.M. il potere di sospendere l'esecuzione della pena detentiva secondo le modalità fissate sul nuovo testo dell'art. 656 C.P.P..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000