Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2009, n. 16566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16566 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/03/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1146
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 36067/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI MB, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
TA UM fu giudicato dal Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt. 485 e 648 c.p. in quanto sorpreso alla guida di un veicolo con contrassegno assicurativo falsificato. Il Tribunale riteneva l'insussistenza del delitto di ricettazione e dichiarava non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 485 c.p. per difetto di querela.
A seguito di impugnazione del P.M., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 2 aprile 2004, ritenuta la sussistenza della ricettazione nella forma attenuata ex art. 648 cpv. c.p., condannava lo TA alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Ricorre l'imputato con unico motivo, che ripropone la soluzione del caso adottata dal Tribunale, secondo cui nel caso di specie la condotta dell'imputato non poteva integrare simultaneamente il delitto di ricettazione e quello di falso in scrittura privata, poiché quest'ultimo si consuma proprio con l'uso del contrassegno, ovvero con la sua compilazione e l'esposizione sulla vettura. Conseguentemente, non poteva configurarsi ricettazione, non essendovi alterità tra l'autore del delitto presupposto e quello della ricettazione.
Il ricorso è fondato.
Il punto cruciale dell'argomentazione della Corte d'Appello va individuato nel passaggio della motivazione in cui si dice che "l'utilizzo della polizza assicurativa e del relativo certificato deve essere collocato in un momento antecedente rispetto a quello sopra detto, coincidendo tale momento con la compilazione del modulo assicurativo, che va qualificato contratto per adesione, su cui il soggetto assicurato, quale contraente che aderisce alle condizioni proposte dalla società, appone i propri dati, di modo che la ricezione del modulo da altri falsificato integra gli estremi della ricettazione".
La Corte territoriale considera dunque che nel caso di specie possano esservi due diverse falsificazioni, quella del modulo predisposto dalla compagnia assicurativa e quella consistente nel riempimento dello stesso modulo con i dati dell'utilizzatore finale. Al ricorrente viene ascritta tale ultima condotta, sicché egli avrebbe commesso sia il falso in scrittura privata compilando il modulo, sia la ricettazione procurandosi presso terzi lo stesso modulo già falsificato nella stampa, ma privo dei dati variabili attinenti all'assicurato, al veicolo, al tempo di validità, etc.. Il problema, posto in termini del tutto identici, è stato già esaminato da questa Corte (Cass. Sez. 2, sent. n. 1021 dep. il 10 dicembre 2006) e risolto nel senso dell'insussistenza della ricettazione, sulla base di un percorso argomentativo che si condivide e che appresso si trascrive:
"Il giudice......ha erroneamente ritenuto che nel fatto contestato possa configurarsi il delitto di ricettazione, essendo stato l'imputato sorpreso in possesso di un contratto e di un certificato d'assicurazione, certamente contraffatto, recante come apparente contraente, il nominativo dell'imputato e i suoi dati anagrafici, nonché i dati identificativi della sua autovettura. Tale decisione è errata, perché si fonda su un'erronea interpretazione della fattispecie. La norma dell'art. 485 c.p. prevede che per la sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non è sufficiente solo la contraffazione della "scrittura", ma occorre che l'autore della falsità o altra persona ne faccia uso, come emerge dall'espressione normativa: "... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso........". La condotta dell'imputato, che ha esibito sul parabrezza della propria autovettura il certificato d'assicurazione contraffatto, per far apparire adempiuto l'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti, è, quindi, quella tipica prevista dagli artt. 485 e 489 c.p. anche se l'utilizzatore del documento sia persona diversa dall'autore della falsità. Se si dovesse aderire all'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, dovrebbe ritenersi che in questi casi si realizzi una perfetta identità tra le fattispecie criminose dell'art. 485 c.p., dell'art. 489 e 648 c.p.. L'erroneità di una tale tesi emerge con assoluta evidenza sol che si consideri che prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perché manca il reato presupposto. D'altra parte non può sostenersi che il modulo di assicurazione prestampato apparentemente emesso dalla Società di assicurazione e acquistato o comunque ricevuto dall'imputato è già un atto falso, sul quale viene operata un'altra contraffazione con l'indicazione delle generalità dell'apparente assicurato e dell'autovettura. In questo caso, infatti, la ricezione dell'atto, che è già di per sè una modalità di utilizzo, integrerebbe il delitto di ricettazione. Una tale interpretazione non tiene in alcun conto che il reato di falsità in scrittura privata ha ad oggetto un documento contenente un atto giuridico o un contratto astrattamente produttivo di conseguenze giuridiche. Il modulo prestampato è quindi solo una riproduzione, più o meno fedele, del prestampato normalmente usato per la stipulazione dei contratti di assicurazione per la R.C.A. dalle società di assicurazione;
tale riproduzione, non avendo alcuna efficacia giuridica, perché improduttiva della nascita, dell'esercizio o dell'estinzione di diritti soggettivi ovvero di obbligazioni, non rientra tra le scritture private indicate nell'art. 485 c.p.. Solo con l'apposizione del nome e delle generalità, nonché dei dati dell'autovettura dell'apparente contraente la riproduzione assume la veste di una scrittura privata astrattamente idonea a far sorgere obbligazioni reciproche a carico dei contraenti. L'ipotesi della ricettazione, secondo l'impostazione dell'accusa, si fonda sul presupposto che all'imputato è pervenuto un documento già idoneo ad assumere una rilevanza esterna, perché costituito dal modulo prestampato con l'indicazione degli estremi della società di assicurazione e con la falsa firma dell'assicuratore. Tale documento, già contraffatto nella parte relativa alla firma dell'assicuratore sarebbe una scrittura privata, perché, secondo la disciplina dei contratti per adesione, l'atto così formato si presenterebbe come una precisa proposta di contratto che, vincolando il proponente, è una manifestazione di volontà suscettibile di modificare o costituire diritti ed obbligazioni. L'assunto, sostenibile sul piano giuridico astratto, in concreto non è configurabile, perché non è stata indicata la prova relativa alla consegna all'imputato del modulo parzialmente compilato, soprattutto nella parte relativa alla falsa sottoscrizione dell'assicuratore.
Diverso sarebbe il caso se il documento, ancorché contraffatto, provenisse da altri reati, come avviene quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto, indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l'indicazione del nome e delle generalità dell'apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 c.p.". Da tale orientamento la Corte non intende distaccarsi, riaffermando il principio di diritto secondo cui la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile autoveicoli commessa da un soggetto privato integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e relativo contrassegno non provengano a loro volta da altro reato. Si impone perciò l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009