Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2009, n. 16566
CASS
Sentenza 17 marzo 2009

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Massime1

La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.

Commentario1

  • 1Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2009, n. 16566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16566
Data del deposito : 17 marzo 2009

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