Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 2
La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione.
Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Commentari • 3
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A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica. Immagine di copertina: opera d'arte di Stefano Marangon- Venezia- Questa settimana: il risarcimento danni da fumo passivo; La madre può allontanarsi con il figlio se il padre è alcolista; rumori molesti nell'appartamento a volte non sono addebitabili al vicino ma da un difetto di costruzione dell'edificio; può essere dichiarata la nullità di un matrimonio se lui è troppo mammone; non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare perché una madre si costituisca parte civile per conto dei figli; violenza sessuale per la condanna dell'imputato possono bastare le dichiarazioni della vittima. Qui di seguito 48 "micro sentenze". 1.Risarcimento del danno da fumo passivo. Una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 18266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18266 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 317
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 18273/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.L. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1699/12 Corte d'Appello di Lecce del 7/11/2012;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. DE BIAGIO Francesco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Lecce confermava quella emessa dal locale Tribunale, Sezione di Tricase in data 28/6/2011, così ribadendo la condanna di R.L. alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) e maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) in danno della moglie V.M.A. e delle figlie minorenni D. e A. , unificati dal vincolo della continuazione ed esclusa la responsabilità per due episodi di lesioni occorsi il (OMISSIS) , con condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.
Rispondendo alle doglianze formulate con i motivi d'appello, la Corte territoriale confermava le valutazioni del giudice di prime cure, respingendo l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile delle figlie dell'appellante, curata dalla madre, poiché asseritamente in contrasto con l'interesse delle minori ed in assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare;
respingeva altresì l'istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, nonché una terza di acquisizione documentale riferita al ricorso per separazione personale dei coniugi e ripercorrendo le vicende di fatto oggetto di contestazione, riaffermava la piena attendibilità della parte offesa e la responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo plurimi motivi di censura: a) violazione di legge in relazione agli artt. 74, 75, 77 e 78 cod. proc. pen. per avere la Corte disatteso l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di parte civile delle figlie minori, indebitamente rappresentate dalla madre, responsabile nei loro confronti di manipolazione affettiva;
ad avviso del ricorrente, ogni qualvolta avviene la costituzione di parte civile di un genitore verso l'altro, anche in rappresentanza di figli minori, questa dovrebbe essere autorizzata dal Giudice Tutelare in quanto atto di straordinaria amministrazione, la cui assenza comporta la nullità di detta costituzione e dell'intero procedimento;
b) violazione di legge in relazione agli artt. 191, 192 e 194 cod. proc. pen. per avere la Corte valutato le dichiarazioni rese dalla parte offesa in maniera decontestualizza sotto il profilo temporale ed avulsa dalla situazione coniugale effettiva, connotata dalla convinzione della dichiarante circa l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito;
c) mancata notificazione dell'atto di appello alla figlia A. , divenuta maggiorenne nelle more processuali per consentirle di interloquire direttamente nella coltivazione dell'azione civile nei confronti del padre, derivando da detta omissione la nullità assoluta del processo;
d) violazione di legge in relazione agli artt. 572 e 582 cod. pen. pen. avere la Corte ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in assenza di comportamenti vessatori, oppressivi e prevaricatori reiterati nel tempo ed inoltre per la ritenuta affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni in realtà insussistente, in ordine al quale è stata inoltre applicata la pena di tre mesi di reclusione anziché quella di specie diversa irrogabile in quanto reato di competenza del Giudice di Pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere respinto.
3.1 Per assonanza di argomenti, vanno preliminarmente considerati il primo ed il terzo motivo di censura: ad avviso del ricorrente, la costituzione di parte civile delle figlie minori, nel corso del giudizio rappresentate dalla madre, avrebbe dovuto essere autorizzata dal Giudice Tutelare in quanto atto di straordinaria amministrazione, la cui assenza ha comportato la nullità di detta costituzione e dell'intero procedimento;
per logica conseguenza, dalla mancata notificazione dell'atto di appello alla figlia A. , divenuta maggiorenne nelle more processuali, deriverebbe la nullità assoluta del processo, non essendo stata costei messa in grado di determinarsi autonomamente circa l'azione di responsabilità civile a suo tempo intentata contro il genitore.
Le doglianze risultano destituite di fondamento.
Va preliminarmente ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione, la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto non eccedente l'ordinaria amministrazione (Cass. Sez. 6 n. 40719 del 01/10/2007, Endrizzi e altri, Rv.237962). L'art. 77 c.p.p., comma 1 stabilisce, infatti, che le persone non aventi il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non in quanto rappresentate, autorizzate o assistite, nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Il comma 2 prevede, inoltre, che ove manchi la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni d'urgenza ovvero vi è conflitto d'interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il PM può chiedere al giudice (penale) di nominare un curatore speciale;
i successivi commi 3 e 4 disciplinano, infine, le modalità della nomina e il caso dell'assoluta urgenza, in cui è lo stesso PM a poter esercitare provvisoriamente l'azione civile per conto del soggetto privo della piena capacità processuale.
L'art. 77 esaurisce, pertanto, nella sua disciplina il problema della capacità processuale del minore, senza distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
sotto altro profilo, si deve rilevare che nella specie non è stato neppure prospettato un conflitto d'interessi tra la minore e la madre nel concreto esercente la potestà parentale, che ove effettivamente insorto, avrebbe dovuto comunque trovare soluzione nell'ambito dello stesso procedimento penale.
La regola, del tutto residuale per quanto d'interesse nella specie, dettata dall'art. 320 cod. civ. riguarda, infatti, il conflitto d'interessi tra il minore ed entrambi i genitori, ma già per quel che concerne lo specifico tema dell'esercizio delle azioni civili, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, come tali necessitanti di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. e giudizi concernenti atti diretti al miglioramento e alla conservazione di beni già facenti parte del patrimonio del soggetto incapace (quali, in via esemplificativa, l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace o l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà) qualificati come atti di ordinaria amministrazione (Cass. Civ. Sez. 2 n. 743 del 19/01/2012, Ragone c. Ragone, Rv. 621236), evidenziando che la promozione del giudizio in sè costituisce evento neutro rispetto alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Esclusa, dunque, nel caso in esame la necessità di una preventiva nomina di un curatore speciale per le figlie minori, rappresentate in giudizio dalla madre e parimenti parte offesa, V.M.A. e ribadito che l'eventuale conflitto d'interessi tra le minori e la genitrice andava risolto nell'ambito del medesimo procedimento penale, va respinta anche la censura inerente la mancata notificazione dell'atto di appello alla figlia A. , divenuta maggiorenne nelle more processuali.
Va, infatti, risolutivamente osservato da un lato che tale pretesa omissione non è stata punto dedotta al giudice di secondo grado (v. pag. 2 decisione impugnata e relativi motivi d'appello analiticamente riportati) e dall'altro che in ogni caso la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, l'omessa dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo ne' tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice (v. ex plurimis ed ultima in ordine cronologico Cass. sez. 3 n. 44167 del 22/10/2008, M., Rv. 2416891).
Non può, del resto, sottacersi come nella specie la figlia A. abbia regolarmente deposto nei confronti del padre durante il giudizio di primo grado, confermando appieno gli episodi di violenza, ingiuria e minacce del genitore nei confronti della madre e delle figlie minori, talché l'allegazione che l'omessa citazione in proprio le abbia impedito di rivisitare la posizione mantenuta nel corso del giudizio di primo grado suppone un cambio di atteggiamento processuale del tutto astratto ed eventuale e che anzi trova concreta smentita negli atti processuali.
3.2 Vanno, altresì, disattese perché del tutto generiche le censure inerenti una pretesa interpretazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in maniera decontestualizza sotto il profilo temporale ed avulsa dalla situazione coniugale effettiva, nonché la tesi dell'assenza di comportamenti vessatori, oppressivi e prevaricatori reiterati nel tempo, palesemente smentite dal tenore delle concordi dichiarazioni delle parti lese (moglie e figlie) univoche nella rievocazione degli episodi di violenza e del clima di paura e sopraffazione regnante all'epoca in casa, determinato dai comportanti prevaricatori ed aggressivi del genitore, odierno ricorrente.
3.3 Palesemente infondata, infine, si rivela la doglianza relativa all'applicazione per il reato di lesioni di pena di specie diversa da quella che avrebbe potuto irrogare il Giudice di Pace all'esito di giudizio condotto esclusivamente per detto titolo di reato, essendo evidente come la connessione con quello di maltrattamenti, la trattazione in simultaneo processo e la determinazione del trattamento sanzionatorio previa applicazione dell'istituto della continuazione, con individuazione di quello di cui all'art. 572 cod. pen. quale più grave reato, rendano pienamente legale la pena inflitta.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014