Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17736 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
LA CORTE ASSA1 7 7 3 6 1 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANⱭ Oggetto Ricorso per EZIO E TERZA CIVILE cassazione. Inammissibilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 1126/99 Dott. Vito VARRONE Consigliere Dott. Michele LIMONGELLI Consigliere 41705 Dott. Antonio Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep.4746 Dott. Giovanni ST PETTI Rel. Consigliere Ud.06/05/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC RU DI CC AN & IE & C, (già Nuova Ortofrutticola dei F.lli CI Pe L & C snc, in persona del suo amministratore unico CI CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MINTURNO 611 presso ZINO LUIGI, difesa dall'avvocato ORAZIO TOTARO con studio in 71043 MANFREDONIA (FG) VIA STELLA 50, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA VALDAGNO 29, presso lo studio dell'avvocato ANGELA 1041 LUSTRI', difesa dagli avvocati GIUSEPPE CUCCOMARINO 1 PROTOPAPA, SALVATORE FREZZA quest'ultimo con studio in 89015 PALMI PIAZZA CAVOUR giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 66/98 del Tribunale di PALMI, emessa il 10/02/98 e depositata il 17/02/98 (R.G. 1226/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 06/05/02 dal ST PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo. Con citazione del 28 ottobre 1992 PU NN Ma- ria conveniva dinanzi al Pretore di Palmi, sezione di- staccata di Cinquefondi, CI IE quale contitola- re della ditta Nuova Ortofrutticola snc, e chiedeva la condanna al pagamento del residuo prezzo di una forni - tura di arance. La lite si svolgeva nella contumacia della convenu- ed era decisa dal Pretore con l'accoglimento della ta domanda e la condanna della parte debitrice. La Ditta CI interponeva appello chiedendo la riforma della decisione, proponeva eccezione in rito, per non essere stata data, alla parte contumace, comunicazione di una 2 M anticipazione di udienza, e spiegava riconvenzionale chiedendo la risoluzione del rapporto e la condanna della fornitrice che aveva consegnato merce avariata. Con sentenza del 28 marzo 1998 il Tribunale di Pal- l'appellante alla mi rigettava l'appello e condannava rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la ditta CI (già Nuova Ortofrutticola) deducendo unico motivo di grava- me;
resiste la controparte con controricorso, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Preliminarmente all'esame del ricorso è la valuta- zione della eccezione di inammissibilità del ricorso, perché notificato oltre la scadenza del termine breve e perentorio, di cui all'artt. 325 e 326 c.p.c. Ed in vero, contrariamente all'assunto del ricor- rente, di non aver ricevuto notifica della sentenza im- pugnata (v. epigrafe del ricorso) la controparte ha pro- dotto copia autentica della sentenza 66/98 del Tribuna- le di Palmi, in sede di appello, contenente la relata notifica al sig. CI CO, unitamente all'atto di precetto il 24 aprile 1998 a mezzo di servizio po- stale (racc.2883 spedita il giorno 11 aprile 1998 e ri- cevuta dal destinatario CI CO nonché agli avv.ti Totaro e Monea presso il domicilio eletto M 3 nell'atto di appello (Consiglio dell'ordine degli avvo- cati di Palmi) in data 11 aprile 1998. Il ricorso per cassazione risulta notificato al procuratore della PU, avvocato Frezza il 27 novem- bre 1998 e cioè a distanza di ben 168 giorni (escluso il periodo feriale) dalla data della notifica della sentenza di appello. Detta sentenza è stata ritualmente notificata, а norma degli artt. 170 e 285 cpc, ai procuratori costi- tuiti nel domicilio eletto, nonché alla parte personal- mente. La decorrenza (rispetto alla data della notifica della sentenza) del termine breve di cui all'art. 325 cpc, determina l'inammissibilità del ricorso. Non può dunque procedersi all'esame del ricorso inammissibile. La resistente chiede inoltre la condanna della ri- corrente per resistenza temeraria;
sul punto questa Corte ritiene che non sussistano le condizioni sogget- tive richieste dalla norma processuale che regola la cd.responsabilità aggravata. La ricorrente dev'essere però condannata alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente CI RU s.a.s. di CI CO e IE, alla rifusione, in favore di PU NN Ma- ria delle spese ed onorari di questo giudizio di cassa- zione, che liquida in EURO 88,00 per spese ed in EURO 400,00 per onorari. Roma 6 maggio 2002. 'IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vulpientinians Bekerk in #CANCELLIERE C1 NT ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 OC ST 1