Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12141
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti dopo un anno e mezzo dal fatto e dopo il superamento delle ferie estive, osservando che l'interesse del lavoratore non poteva essere sacrificato dalle esigenze di politica aziendale di espletare un'indagine a più ampio raggio sulla condotta di altri dipendenti, senza dimostrarne l'influenza sulla valutazione della condotta del singolo e che il bisogno di lasciar trascorrere il periodo feriale per una più agevole reperibilità dei lavoratori ai fini della contestazione era contraddetta dalla circostanza che il domicilio dei dipendenti doveva essere ben noto all'impresa, mentre la disponibilità del periodo estivo avrebbe agevolato la difesa del singolo dipendente nel rinvenire all'estero, ove erano avvenuti i fatti contestati, dati fattuali risalenti nel tempo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12141
Data del deposito : 19 agosto 2003

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