Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti dopo un anno e mezzo dal fatto e dopo il superamento delle ferie estive, osservando che l'interesse del lavoratore non poteva essere sacrificato dalle esigenze di politica aziendale di espletare un'indagine a più ampio raggio sulla condotta di altri dipendenti, senza dimostrarne l'influenza sulla valutazione della condotta del singolo e che il bisogno di lasciar trascorrere il periodo feriale per una più agevole reperibilità dei lavoratori ai fini della contestazione era contraddetta dalla circostanza che il domicilio dei dipendenti doveva essere ben noto all'impresa, mentre la disponibilità del periodo estivo avrebbe agevolato la difesa del singolo dipendente nel rinvenire all'estero, ove erano avvenuti i fatti contestati, dati fattuali risalenti nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 80/01 del Tribunale di CASSINO, depositata il 09/02/01 R.G.N. 572/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MUGGIA ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del piino motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 ottobre 2000/9 febbraio 2001, il Tribunale di Cassino rigettava l'appello proposto dal sig. AR IO nei confronti della ex datrice di lavoro, Fiat Auto s.p.a., avverso la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 marzo 1999 che aveva rigettato la domanda del ricorrente volta a sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento intimatogli il 12 settembre 1994 per avere, con fatture di favore, ottenuto rimborsi di spese apparentemente sostenute nel corso di trasferta in Germania dal novembre 1991 al marzo 1993.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste la Fiat Auto s.p.a. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300 e motivazione carente e contraddittoria (art. 360, n.3 e 5 c.p.c.), e, premesso che gli inadempimenti contestati si collocavano dal febbraio al 14 marzo 1993, mentre la relativa contestazione avvenne il 6 settembre 1994, a distanza di 18 mesi, al ritorno del lavoratore dalle ferie, sostiene che da parte datoriale venne violato il principio di immediatezza della contestazione. Afferma, altresì, che il giudice di appello ha preso in considerazione esclusivamente le presunte esigenze organizzative aziendali relativamente all'accertamento e alla valutazione degli inadempimenti (pur in assenza di specifiche deduzioni al riguardo da parte della resistente), mentre ha del tutto omesso di considerare la fondamentale esigenza di tutela del lavoratore, sottostante all'art. 7 della legge n.300/1970. Inoltre, era ininfluente il numero dei dipendenti ai quali l'azienda aveva esteso le indagini;
l'attesa del ritorno dalle ferie dei lavoratori per procedere alle contestazioni non favoriva certo la loro difesa: oltretutto, se la contestazione fosse avvenuta prima del termine delle ferie, il lavoratore avrebbe potuto approfittare della libertà dal lavoro per acquisire elementi a propria discolpa sul luogo della trasferta. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha argomentato: - la contestazione degli addebiti, pur avvenuta a un anno e mezzo dal fatto, come dedotto in sede di appello dal lavoratore (e non smentito dalla sentenza impugnata), doveva considerarsi tempestiva, tenuto conto della complessità dell'organizzazione della società e delle indagini, attinenti anche ad altri dipendenti di altri stabilimenti o sedi, su scala nazionale, sospettati di fatti analoghi, il che aveva comportato pure la necessità di svolgere indagini anche all'estero e di stabilire poi un generale metro di valutazione;
- era stata anche considerata l'opportunità di procedere alla contestazione dopo le ferie estive, per una più pronta reperibilità dei dipendenti e una più agevole possibilità per gli stessi di giustificarsi;
- non erano, pertanto, ipotizzabili carenze organizzative o inerzia della Fiat Auto, comunque non onerata di fornire al riguardo la prova negativa.
La Corte non ritiene adeguata la motivazione del giudice di appello, la quale non resiste alle censure mosse dallo IO.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, ispirato al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede che presiedono anche all'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa da parte del dipendente, da perpetuare lo stato di incertezza della prosecuzione del rapporto o da legittimare, per converso, la ragionevole presunzione dell'esser venuto meno l'interesse datoriale di recedere (Cass. 10 gennaio 2003, n. 237; 28 settembre 2002, n. 14074; 8 gennaio 2001, n. 150; 16 giugno 2000, n. 8200 ; 26 maggio 2000, n. 6925; 2 novembre 1998, n. 10940; 17 luglio 1992, n. 8722; 9 marzo 1995, n. 2762). Poiché l'immediatezza della contestazione costituisce elemento costitutivo del diritto a recesso (Cass. n. 14074/2002 cit.) deve ritenersi anche che il datore di lavoro, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sia gravato del relativo onere probatorio (Cass. n. 8200/2000 cit.). Vero è che la stessa giurisprudenza di questa Corte ha costantemente posto in luce il carattere relativo del criterio di immediatezza della contestazione, dovendosi l'immediatezza valutare compatibilmente con la laboriosità e complessità delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa è l'organizzazione aziendale, e con la specifica natura dell'illecito disciplinare. Infine, questa Corte ha costantemente affermato che l'adeguatezza del tempo intercorso tra illecito e contestazione e la compatibilità dell'intervallo con i principi di correttezza e buona fede, costituisce accertamento demandato in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi logici della motivazione o per errori di diritto.
Peraltro, nel caso in esame, non appare giuridicamente corretta l'affermazione del giudice di merito secondo cui il lungo intervallo tra il fatto e la contestazione sarebbe giustificato dalla circostanza che la condotta illecita era stata ritenuta alquanto diffusa tra il personale in trasferta anche di altri stabilimenti o sedi, sicché si imponevano accertamenti estesi e complessi. Occorre, infatti, rilevare che siffatta, supposta, esigenza aziendale era comunque estranea al rapporto lavorativo di cui si discute, nella cui esecuzione soltanto avrebbe dovuto aversi riguardo nello stabilire se fossero stati seguiti da parte datoriale i canoni di correttezza e buona fede: se il principio di immediatezza è posto a tutela del lavoratore, l'interesse di quest'ultimo non può essere sacrificato dalla pretesa, più ampia esigenza di politica aziendale, di espletare un'indagine a più ampio raggio volta ad accertare diffusi episodi di malcostume posti in essere da altri dipendenti.
Oltre tutto, neppure è dedotto, ne' sembra sostenibile, che siffatto malcostume, ove accertato, influisse sulla valutazione della condotta del singolo nel senso di aggravarla o di attenuarla. Del tutto pretestuosa, appare, poi, l'esigenza, rappresentata dalla Società e ritenuta valida giustificazione del ritardo da parte del Tribunale, di lasciar trascorrere il periodo feriale, per una più agevole reperibilità dei lavoratori ai fini della contestazione, in quanto è da supporre, secondo nozioni comuni e logiche, che il domicilio dei dipendenti dovesse essere ben noto all'impresa e che presso lo stesso potesse essere fatto, quanto meno, il tentativo di recapitare la lettera di contestazione, il che avrebbe, evidentemente, agevolato la difesa del singolo dipendente nel reperire all'estero, nel ristretto termine concessogli, dati fattuali risalenti nel tempo.
Se, poi, è ragionevole ritenere che la complessità
dell'organizzazione aziendale comporti tempi tecnici e burocratici per l'accertamento dell'illecito disciplinare, non altrettanto rispondente al senso comune è ritenere che per l'accertamento della congruità di determinate fatture presentate dal lavoratore in trasferta, occorra addirittura un anno e mezzo, anche perché, sul piano logico, è da supporre che, sotto altri profili, la stessa estensione dell'organizzazione aziendale consenta di accedere più facilmente a dati e informazioni reperibili all'estero, attivando i canali interni o esterni più idonei.
Comunque, il Tribunale ha omesso di accertare quale sia stato il momento e la circostanza in cui la Fiat Auto, onerata della prova relativa, è venuta a concreta conoscenza dell'illecito attribuito allo IO.
Le considerazioni svolte sono evidentemente assorbenti rispetto alle censure formulate con i successivi motivi di ricorso ed attinenti essenzialmente (secondo motivo di ricorso) alla valutazione delle prove e al mancato esercizio, a tale riguardo, da parte del giudice di appello di poteri ufficiosi (espletamento di consulenza tecnica grafica sulle fatture per accertarne l'estensore) e alla illogicità o perplessità nella valutazione di talune deposizioni testimoniali e concernenti, altresì (terzo motivo del ricorso), l'accertamento e la valutazione della gravita dell'illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo e della congruità della sanzione espulsiva. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003