Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
0075252 NOIZVE ID O SE 06 713 / 02 TTV V 181 'N REPUBBLICA ITALIANA 9861/7/92 8 ES IV IN NOM COLO ITALIANO LA CORTE SUN EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Dott. Bruno - Presidente R.G.N. 4567/01 Cron. 1917 Consigliere Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Nino FICO - Consigliere C.C. Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 75252 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente · e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 contro 1063 -1- OC IA;
- intimata avverso la sentenza n. 306/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo LE TO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 1febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 26.02.2002 il presidente il cons. est. Meruer DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CAND CE ST Oggi 10 MAG. 2002 IL CANCE LIERE C1 EN ST