Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10614 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1 0614/02 IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.4146/00 Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: 28218 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.
8.5.02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ACRIME ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Alessandro Andreanelli elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scialoja n.3, presso l'avv. Italo Perlini, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
IL AN, IB AR e OR IN, elettivamente domiciliate in Roma, viale Giulio Cesare, n.14 , presso l'avv. Aldo Sipala, che, unitamente all'avv. Aldo Schiavi le rappresenta e difende giusta delega a margine;
1985 - contror icorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.148 del 26.2.1999, reg.gen.42/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26.2.1999 il Tribunale di Frosinone, decidendo sull'appello proposto da Acrimo Italia s.r.l. nei confronti di LI AN, IB IA e SI OR, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando la condanna della società appellante al risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo licenziamento collettivo, per il periodo successivo ad una precedente sentenza in data 18.12.1992, che aveva liquidato il danno sino alla data della sua emanazione, e sino alla data della nuova sentenza, 30.6.96 per la LI e per la IB e sino al 31.12.1994 per la SI. Superata l'eccezione di giudicato e ritenuto che il danno derivasse dal perdurante stato di disoccupazione, osservava che la appellante non aveva fornito alcuna prova di un aliunde perceptum. Non era stata provata la negligenza ed inerzia nella ricerca di nuova occupazione, neppure attraverso elementi presuntivi, salvo il trascorrere del tempo. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la ACRIMO ITALIA;
resistono con controricorso la LI, la IB e la SI. MOTIVI DELLA DECISIONE -2- Con l'unico motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2697, 2727 e 2729 c.c. ed il vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla spettanza dell'onere della prova, cioè assume che erano le lavoratrici a dovere provare lo stato di disoccupazione e di continuare a subire un danno dai licenziamenti e di essersi adoperate per reperire una nuova occupazione. Lamenta, inoltre, che la sentenza non ha tenuto nel debito conto del lungo trascorrere del tempo e di altri elementi indiziari, quali anche le domande di lavoro delle ricorrenti, dirette surrettiziamente ad imprese che sapevano in crisi. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata dà atto che l'appellante ha dedotto che le ricorrenti non avevano provato il perdurante stato di disoccupazione, mentre le appellate avevano dedotto che lo stato di disoccupazione sarebbe addirittura documentato e spiegabile con la situazione concreta del mercato del lavoro e con l'età matura di esse, sul punto però la motivazione, dopo aver precisato che oggetto del presente giudizio è il danno conseguente all'illegittimo licenziamento ed al perdurante stato di disoccupazione, passa ad accertare le questioni logicamente ulteriori della prova dell'aliunde perceptum e del concorso di colpa del danneggiato, senza alcun accertamento sulla sussistenza del contestato perdurante stato di disoccupazione come conseguenza del licenziamento, cioè sul fatto che determinerebbe il danno. -3- Sussiste il denunciato vizio di motivazione in quanto nella causa si deve accertare il danno conseguente alla violazione dei criteri di scelta in un licenziamento collettivo nel regime anteriore alla legge n.223 del 1991, per il quale non vige la presunzione, di cui all'art. 18 della legge n.300 del 1970, di corrispondenza alle retribuzioni del periodo dal licenziamento alla reintegrazione, ma occorre stabilire se persista l'effettivo stato di disoccupazione e se esso sia ancora conseguenza del illegittimo licenziamento verificando, anche in base ad elementi presuntivi, l'effettiva possibilità di occupazione in attività corrispondenti alle attitudini delle ricorrenti, tenendo conto di occasioni di lavoro, anche stagionale o a tempo parzia diverse da quella persa, al fine di accertare la sussistenza o la misura del effettivamente conseguente al licenziamento. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esam altro giudice, che si designa nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma 1'8.5.2002 zuoliziutt Il Consigliere est. Presidente Feu LOANCE 99198 4-