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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22599 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OG AG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 1/7/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON LI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. Donato Laino che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato - senza procedere al dibattimento - l'estinzione dei reati contestati all'imputato (truffa continuata per l'indebita percezione di trattamenti pensionistici e false dichiarazioni del privato in atto pubblico), confermando le statuizioni della decisione di primo grado, comprese quelle relative alla disposta confisca per equivalente di un immobile dell'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22599 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/03/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per ,aver confermato la statuizione riguardante la confisca per equivalente in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa che ha esteso il regime di conservazione della confisca, in presenza di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, alle ipotesi previste dall'art. 322 ter cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per avere confermato la disposta confisca per equivalente del profitto del reato di truffa continuata, pur essendo i fatti contestati anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 75, I. 6 novembre 2012 n. 190 con cui è stato modificato il tenore dell'art. 322 ter cod. pen., estendendo l'oggetto della confisca per equivalente anche alla categoria del profitto del reato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. B) e C), 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati senza procedere al dibattimento, impedendo l'esercizio delle prerogative difensive in relazione alla statuizione riguardante la confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato in via preliminare atteso il carattere teoricamente assorbente del dedotto profilo di nullità dell'intero giudizio di appello, è fondato. E stato affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che la sentenza predibattimentale con cui il giudice d'appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni sulla confisca (ovvero revocandole, con il conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro) è affetta da nullità, per violazione del contraddittorio, in quanto sia l'imputato, sia la parte pubblica, hanno diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello, al fine di poter espletare compiutamente le rispettive facoltà processuali su tale punto (Sez. 3, n. 40522 del 20/06/2019, Mizzi, Rv. 277050 - 01, circa l'interesse dell'imputato a contraddire in punto di disposta confisca;
Sez. 3, n. 10376 del 19/12/2019, dep. 2020, Diaschi, Rv. 278539 - 0, per l'ipotesi dell'interesse del P.M. ad impugnare la statuizione dell'omessa confisca). La nullità della sentenza pronunciata in grado di appello non impone, però, l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per lo svolgimento del nuovo 2 giudizio di secondo grado;
deve, infatti, rilevarsi che il capo della decisione relativo alla disposta confisca può essere deciso nel presente giudizio di cassazione, non richiedendo specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (in quanto correlato alla sola applicazione di regole di diritto secondo i principi di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli). Risulta dal testo delle decisioni di merito che i reati contestati all'imputato sono stati commessi dall'anno 2002 sino al mese di novembre dell'anno 2011; che la confisca disposta in primo grado aveva quale presupposto, legittimante l'ablazione, l'individuato profitto del reato di truffa e quale oggetto un bene immobile di proprietà dell'imputato, sino alla concorrenza del valore corrispondente al realizzato profitto;
pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la confisca non poteva essere disposta poiché «la confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata» (Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, Rv. 278961 - 01), né - per il medesimo principio di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli - poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 578 bis, cod. proc. pen. (Sez. unite n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito). La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., provvedendo altresì all'eliminazione della disposta confisca;
la Cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, statuizione che elimina. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così deciso il 23/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON LI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. Donato Laino che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato - senza procedere al dibattimento - l'estinzione dei reati contestati all'imputato (truffa continuata per l'indebita percezione di trattamenti pensionistici e false dichiarazioni del privato in atto pubblico), confermando le statuizioni della decisione di primo grado, comprese quelle relative alla disposta confisca per equivalente di un immobile dell'imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22599 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/03/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per ,aver confermato la statuizione riguardante la confisca per equivalente in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa che ha esteso il regime di conservazione della confisca, in presenza di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, alle ipotesi previste dall'art. 322 ter cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater cod. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per avere confermato la disposta confisca per equivalente del profitto del reato di truffa continuata, pur essendo i fatti contestati anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 75, I. 6 novembre 2012 n. 190 con cui è stato modificato il tenore dell'art. 322 ter cod. pen., estendendo l'oggetto della confisca per equivalente anche alla categoria del profitto del reato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. B) e C), 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati senza procedere al dibattimento, impedendo l'esercizio delle prerogative difensive in relazione alla statuizione riguardante la confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato in via preliminare atteso il carattere teoricamente assorbente del dedotto profilo di nullità dell'intero giudizio di appello, è fondato. E stato affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che la sentenza predibattimentale con cui il giudice d'appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni sulla confisca (ovvero revocandole, con il conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro) è affetta da nullità, per violazione del contraddittorio, in quanto sia l'imputato, sia la parte pubblica, hanno diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello, al fine di poter espletare compiutamente le rispettive facoltà processuali su tale punto (Sez. 3, n. 40522 del 20/06/2019, Mizzi, Rv. 277050 - 01, circa l'interesse dell'imputato a contraddire in punto di disposta confisca;
Sez. 3, n. 10376 del 19/12/2019, dep. 2020, Diaschi, Rv. 278539 - 0, per l'ipotesi dell'interesse del P.M. ad impugnare la statuizione dell'omessa confisca). La nullità della sentenza pronunciata in grado di appello non impone, però, l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per lo svolgimento del nuovo 2 giudizio di secondo grado;
deve, infatti, rilevarsi che il capo della decisione relativo alla disposta confisca può essere deciso nel presente giudizio di cassazione, non richiedendo specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (in quanto correlato alla sola applicazione di regole di diritto secondo i principi di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli). Risulta dal testo delle decisioni di merito che i reati contestati all'imputato sono stati commessi dall'anno 2002 sino al mese di novembre dell'anno 2011; che la confisca disposta in primo grado aveva quale presupposto, legittimante l'ablazione, l'individuato profitto del reato di truffa e quale oggetto un bene immobile di proprietà dell'imputato, sino alla concorrenza del valore corrispondente al realizzato profitto;
pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la confisca non poteva essere disposta poiché «la confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata» (Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, Rv. 278961 - 01), né - per il medesimo principio di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli - poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 578 bis, cod. proc. pen. (Sez. unite n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito). La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., provvedendo altresì all'eliminazione della disposta confisca;
la Cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, statuizione che elimina. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così deciso il 23/3/2023