Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Il legale rappresentante "pro-tempore" del compartimento regionale dell'INPDAP è legittimato a proporre querela per conto dell'ente. (In motivazione, la S.C. ha richiamato l'art. 3, d.P.R. 24 settembre 1997, n. 368 recante Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché Cass. Sez. I civ. 25 giugno 2003 n. 10077, 564549; Cass., Sez. III civ., 24 novembre 2005 n. 24801, rv. 585493; Cass. Sez. II civ., 30 gennaio 2007 n. 1899, rv. 594977)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2010, n. 30959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30959 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1727
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1133/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GH DO N. IL 07/09/1965;
avverso la sentenza n. 2367/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
udito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile INPDAP, l'avv. Urso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione SS LD avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 5 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 485 c.p. per avere fatto uso, esibendolo in un giudizio civile, di un contratto di locazione apparentemente stipulato dal medesimo SS e dall'INPDAP in persona del dipendente IL AR, la cui sottoscrizione risultava tuttavia falsa.
Il fatto-reato si assumeva consumato nell'aprile 2005 e la querela risultava essere stata sporta il 29 aprile 2005 dal legale rappresentante pro-tempore del Compartimento Lombardia dell'INPDAP, dott. D'BR.
Il ricorrente premette che il contratto di locazione in questione, avente ad oggetto un immobile, risaliva all'aprile 2002. Era però accaduto che tali NF e MO avevano convenuto in giudizio esso SS per il rilascio dell'immobile che nel 2003 quelli avevano acquistato dall'Ente, il quale lo aveva dichiarato occupato sine titulo dal SS. Ebbene l'INPDAP, chiamato in giudizio dal SS, aveva dichiarato che in sede di autotutela aveva, già nel 2003, provveduto ad annullare il contratto di locazione in questione e tutti quelli stipulati dopo il 2001, perché aveva accertato la illegittimità della procedura di assegnazione mancante di gara pubblica. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al Tar Lombardia che lo aveva anche sospeso incidentalmente il 18 dicembre 2004.
Nel corso della causa civile l'Inpdap affermava poi di avere espressamente esaminato il contratto di locazione del SS e di avere accertato che la firma in calce apparentemente apposta dalla rappresentante dell'Ente IL, all'epoca dirigente del Patrimonio, era falsa. Soltanto il 29 aprile 2005 quindi il dott. D'SI aveva presentato querela in relazione al falso materiale. Si era poi anche costituito parte civile in virtù di procura speciale rilasciatagli dal Presidente dell'INPDAP, ing. Staderini.
Deduce quindi lo stesso ricorrente
1a) la violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p. nonché art. 124 c.p.. Il Dott. D'BR non era legittimato alla proposizione della querela.
La questione era stata posta senza successo in primo e secondo grado. In particolare la Corte d'appello l'aveva rigettata richiamando al giurisprudenza di legittimità che esclude la sanzione della nullità della querela quando questa non contenga la indicazione dei poterei di rappresentanza. Si tratta però di una citazione inutile nel caso di specie nel quale non era stata evocata la detta nullità di carattere formale ma era stata contestata nella sostanza la legittimazione del dott. D'BR.
Infatti legale rappresentante dell'Ente ed unico soggetto legittimato alla proposizione della querela doveva ritenersi il dott. Staderini il quale infatti, aveva rilasciato la procura speciale affinché il dott. D'BR si costituisse parte civile. Questi d'altra parte era null'altro che il dirigente dell'Ufficio 2^ - Gestione patrimoniale ed approvvigionamenti dell'Inpdap - Compartimento Lombardia - soggetto soltanto possibile destinatario di procure speciali del legale rappresentante.
Con il definirsi "legale rappresentante pro-tempore dell'Inpadp" e quindi con l'implicito riferimento alla legge regolatrice della materia, egli non aveva adempiuto all'onere su lui gravante ex art. 337, comma 3 di indicare la fonte del potere di rappresentanza poiché la legge nella specie nessun potere diretto gli riconosce mentre, in una simile situazione, l'onere sarebbe stato assolto indicando la specifica delega o procura in ipotesi rilasciatagli. Ed invece, leggendo gli atti di causa, e segnatamente la procura notarile con la quale a far data dal 18 dicembre 2006 e per un solo semestre, il dott. Staderini aveva conferito al dirigente compartimentale la rappresentanza legale dell'Inpdap, si sarebbe dovuto comprendere che la detta procura era indefettibile e che comunque è stata rilasciata tardivamente ai fini della presentazione della querela avvenuta nell'aprile 2004.
1b) il vizio di motivazione sulla applicazione dell'art. 124 c.p.. La Corte d'appello, sulla eccezione relativa alla assenza di legittimazione in capo al dott. D'BR, aveva rilevatola l'altro, che con il conferimento di procura speciale per la costituzione di parte civile si era inteso ratificare la iniziativa assunta dal citato dirigente.
Una simile asserzione era dimostrativa della fondatezza della iniziale doglianza e cioè che se di ratifica si è trattato, questa non può non avere avuto ad oggetto se non un atto di promuovimento del processo geneticamente invalido. In ogni caso, anche la ratifica per dare luogo a valida querela, avrebbe dovuto intervenire entro i termini previsti per la presentazione della querela stessa, ossia 90 giorni dalla commissione del reato o dalla sua conoscenza. 2) La violazione del D.P.R. n. 368 del 1997, art. 3, comma 1, lett. b) e L. n. 88 del 1989, art. 3 nonché il correlato vizio di motivazione.
La Corte, anche riconoscendo in capo al dirigente del patrimonio la legittimazione alla proposizione della querela perché capace di impegnare contrattualmente l'ente nel rapporto con i privati, non aveva poi sciolto il nodo logico dell'avere contestualmente ritenuto decisiva, ai fini che ci occupano, la procura "ratificante" rilasciata dal dott. Staderini.
In secondo luogo, ad avviso della difesa, non era possibile inferire dal potere di rappresentanza contrattuale dell'ente, esistente in capo al dirigente D'BR, anche il potere di sporgere querela. Infatti, non essendo il D'BR legale rappresentante dell'ente, soltanto le deleghe e la loro ampiezza oggettiva e cronologica potevano valere a conferire l'uno o l'altro o entrambi i detti poteri.
Con riferimento all'Inpdap, il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dalla legge (D.P.R. 10 dicembre 2003) e questi può conferirlo ad altri esercitando la facoltà di delega che sottosta a criteri formali e temporali.
E la facoltà di delegare la rappresentanza legale dell'ente, in base al D.P.R. n. 368 del 1997, art. 3, comma 1, lett. b e L. n. 88 del 1989, art. 3 è specificamente prevista per i casi di assenza o impedimenti, per un periodo limitato e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal CdA (poi definiti con delibera n. 1570 del 2001).
Proprio in ossequio a tali criteri era stata rilasciata al dott. D'BR da parte dell'ing. Staderini la procura speciale per la costituzione di parte civile, peraltro con validità dal dicembre 2006 al giugno 2007.
3) la violazione dell'art. 124 c.p. e il vizio di motivazione sotto il profilo della intempestività della querela.
L'atto propulsivo del processo era stato presentato nell'aprile 2005 e quindi intempestivamente. Infatti il presunto atto falso era stato stilato nel 2002 ed era stato prodotto in giudizio dal ricorrente nel dicembre 2004, quando si era costituito in giudizio producendo la scrittura per contestare l'assunto degli attori e citando pochi giorni dopo l'Inpdap su autorizzazione del Tribunale. La Corte aveva ritenuto, invero, che l'ente fosse venuto a conoscenza della falsità della sottoscrizione del contratto di locazione da parte della dirigente IL soltanto quando costei aveva fatto pervenire al legale dell'ente, nella causa civile, un fax del 7 aprile 2005 attestante la falsità della propria firma. Ebbene tale assunto era ritenuto dalla difesa contraddicono nel senso che da un lato i giudici avevano riconosciuto che l'uso del contratto, nella causa civile, aveva dato luogo alla consapevolezza della commissione del reato e alla decorrenza del termine per la proposizione della querela ma, per contro, non avevano riconosciuto che il medesimo effetto fosse stato prodotto dall'uso che del contratto il IG aveva fatto nel precedente giudizio amministrativo: quando cioè qualche anno prima, dinanzi al Tar Lombardia, aveva impugnato il provvedimento di autotutela.
Infine, la giurisprudenza di legittimità sottolinea al riguardo che il termine per la proposizione della querela decorre comunque anche quando la persona offesa, pur non consapevole della consumazione del reato, sia però in grado di attivarsi per giungere a tale conoscenza.
Ed invero, numerosi erano gli elementi di fatto che, a parere della difesa, avrebbero posto il dott. D'BR in grado di comprendere che il contratto di locazione col SS recava una firma contraffatta. - In primo luogo era considerare che il contratto appariva siglato dalla IL in un data in cui essa era già stata sostituita nell'incarico di dirigente del patrimonio dal D'BR, con la conseguenza che, in tale data, non aveva più il potere di sottoscrivere il contratto;
- in secondo luogo il D'SI aveva sostenuto di avere, con provvedimento di autotutela del 2003, annullato tutte le assegnazioni in locazione disposte dall'ente dopo il novembre 2001 perché non più consentite dalla legge: tuttavia la posizione specifica del SS aveva dovuto formare oggetto di attenta analisi, immediatamente dopo, quando costui aveva impugnato l'atto dinanzi al Tar e non è credibile che a tale attenta analisi fosse sfuggito il dato più eclatante e cioè quello della firma del contratto di locazione ad opera di dirigente non più in servizio.
A parere della difesa, dunque, il fax della IL altro non era che un espediente per rendere tempestiva la querela. 4) la violazione dell'art. 192 c.p.p.. La difesa ritiene contraddittoria la motivazione sull'elemento psicologico del reato, essendosi presunto senza fondamento che il ricorrente fosse a conoscenza della falsificazione della firma della IL, in realtà riferibile a chiunque all'interno dell'ente. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la parte lamenta infondatamente che nella specie sia stato evocato fuori luogo il principio giurisprudenziale secondo cui l'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità. Invero, la stessa giurisprudenza osserva anche che nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, è dovere del giudice procedere comunque alla verifica in concreto della sua sussistenza: ciò che la Corte territoriale ha fatto giungendo alla conclusione che in capo al D'BR sussisteva la legittimazione alla proposizione della querela con riferimento a fatti reati capaci di ledere interessi rapportabili all'ambito delle sue competenze. Invero, la Corte ha evocato, quale indice della legittimazione, il potere del dirigente del Patrimonio di impegnare contrattualmente l'ente nel rapporto con i privati, L'assunto è stato contestato dalla difesa del ricorrente la quale afferma che il potere di impegnare contrattualmente l'ente è un potere delegabile dal legale rappresentante dell'ente e per tale ragione è da dimostrare, delega alla mano ed a cura del giudice, quale sia la ampiezza oggettiva e cronologica della delega e soprattutto che il potere di impegnare contrattualmente abbia incluso nel caso di specie anche il potere di proporre querela. Una simile doglianza riporta dunque al principio indicato nella premessa del ragionamento e cioè quello secondo cui l'interessato ha l'onere di indicare i poteri legittimanti e, in caso di contestazione da parte della difesa, spetta al giudice ricostruirli nel dettaglio, rendendo così sufficiente ed adeguata, ai fini della regolarità dell'atto propulsivo, la iniziale indicazione dei poteri, per quanto generica, adottata nell'atto di querela.
Ebbene, sul tema si è espressa la giurisprudenza della Cassazione civile, osservando - in materia di competenza dei dirigenti delle strutture periferiche dell'INPDAP - che a questi sono attribuite le funzioni - non esclusive, ma concorrenti con quelle, generali, conferite al presidente dell'istituto - di rappresentanza, anche processuale, in relazione agli affari appartenenti alla struttura territoriale dell'ente, senza necessità di preventiva delega da parte del presidente dell'istituto medesimo, in tal senso deponendo l'art. 3, comma 1, lett. f), del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto, approvato con D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, il quale fa salve le attribuzioni dei dirigenti riconosciute, tra l'altro, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16 (e successive modifiche ed integrazioni), prevedente appunto, per questi ultimi, il potere di promuovere e resistere alle liti (Sez. 1 civ., Sentenza n. 10077 del 25/06/2003 (Rv. 564549)). In senso conforme v. Sez. 2 civ., Sentenza n. 1899 del 30/01/2007 (Rv. 594977).
Sulla stessa linea si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 24801 del 24/11/2005 (Rv. 585493) secondo cui la situazione non è mutata in seguito all'abrogazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3 e 16 da parte del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43. Infatti, l'art. 3 di quest'ultimo decreto legislativo (come sostituito per la parte che qui interessa dal D.Lgs. n. 165 del 2001: art.
4. comma 2 e 16 comma 1, lett. f)) ha ribadito che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e il successivo art. 11, lett. f) ha confermato il potere dei medesimi dirigenti di promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, rimanendo escluso che, in caso contestazione, il direttore di una sede provinciale dell'istituto debba dare la prova della delega del potere rappresentativo, a pena di inammissibilità della domanda. Consegue dall'orientamento giurisprudenziale richiamato che, se è vero, come sostenuto dalla difesa, che il presidente dell'INPDAP ha un potere di delega della rappresentanza legale dell'ente perimetrato in maniera dettagliata dall'art. 3, comma 1, lett. B del regolamento organizzativo, evocato espressamente dal ricorrente, è vero altresì che alla lett. F) dello stesso comma ed articolo è stato previsto che restano ferme le attribuzioni conferite ai dirigenti dal D.L. n.29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
attribuzioni che consistono nel potere di promuovere e resistere alle liti senza necessità di prova della delega del potere rappresentativo e che il ricorrente trascura di esaminare nel proprio ricorso. Deriva in altri termini direttamente da una fonte normativa il potere di promovimento della causa, da intendersi tanto quella relativa ad interessi privatistici quanto quella diretta alla tutela degli stessi interessi in sede penale, mediante previa presentazione di querela, con la conseguenza che al D'BR, per la tutela degli interessi relativi al settore al quale era preposto, non incombeva altro onere che quello di declinare il proprio potere rappresentativo dell'ente. Discende dagli argomenti fin qui sviluppati la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Correttamente è stato sostenuto dalla Corte di merito che la querela è stata proposta tempestivamente, dovendo il relativo termine di proposizione essere computato a far data dalla consapevolezza, raggiunta dall'Ente, della falsità della firma apposta in calce alla scrittura privata di cui alla imputazione. E tale consapevolezza, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile, è stata individuata non già nel memento della produzione del contratto di locazione nel giudizio civile (ed a maggior ragione nel giudizio amministrativo), ad opera del convenuto SS, posto che in quel frangente l'Ente, chiamato in giudizio, aveva avuto soltanto contezza della opposizione del contratto di locazione alla pretesa dei proprietari di ottenere l'immobile, libero dall'occupante SS: ossia del fatto che il SS opponeva agli attori la esistenza di un contratto di locazione stipulato con l'Inpdap e che l'ente stesso, già nella sede della autotutela e poi nella sede amministrativa dinanzi al Tar, aveva sostenuto essere invalido perché aveva come presupposto un atto pubblico illegittimo. Ossia l'atto di assegnazione dell'alloggio viziato da plurime illegittimità, prima tra tutte la assenza di previa gara. In conclusione, la allegazione del contratto di locazione nella causa civile riapriva la querelle sulla legittimità della previa assegnazione dell'alloggio ma non anche poteva valere a porre l'Inpdap nelle condizioni di percepire non solo la illegittimità ma anche a illiceità del contratto stesso, recante una sottoscrizione contraffatta del rappresentante dell'ente. La presenza della firma della dirigente apposta quando questa,da poco, era cessata dal servizio è, d'altra parte, evenienza in fatto che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione e comunque inidonea a dimostrare in maniera evidente che la stessa sottoscrizione dovesse essere falsa, essendo invece del tutto plausibile ipotizzare nella specie, da parte del dirigente in carica dell'Ente, un ulteriore vizio di legittimità dell'atto. Ne discende che nulla ha a che vedere col caso che ci occupa la giurisprudenza di legittimità evocata dal ricorrente secondo la quale il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Rv. 243911). Si tratta infatti di un orientamento del tutto condivisibile che però sancisce il dovere della persona offesa di attivarsi per la esatta individuazione dell'autore di un fatto reato di cui essa sia già a conoscenza, l'incertezza riguardando soltanto la esatta identità dell'autore di esso.
Nel caso in esame, invece, è il fatto reato ad essere venuto a conoscenza del responsabile pro tempore dell'ente con un certo ritardo e non può certo imputarsi ad una colpevole inerzia di esso il fatto di non avere accertato un evento che soltanto il disconoscimento della firma da parte dell'apparente sottoscrittrice del contratto ha portato alla luce.
Infine l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto.
Con ragionamento del tutto logico la Corte di merito ha ritenuto che il SS, essendosi procurato il contratto falso ed essendo l'unico interessato alla relativa formazione, non può che essere ritenuto oggettivamente e soggettivamente responsabile. Le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all'apprezzamento del giudice della legittimità.
La Cassazione infatti non valuta i risultati delle prove ne' persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal giudice del merito sia razionale e non soffra di vistose aporie su elementi decisivi. Se circostanze di fatto sulle modalità di acquisizione del contratto da parte del SS fossero state apprezzabili e tali da far sospettare che egli stesso sia stato vittima di atti illeciti compiuti a sua insaputa da terzi, l'imputato avrebbe dovuto farle pervenire a conoscenza dei giudici del merito e solo una eventuale ingiustificata pretermissione della relativa disamina da parte della Corte di merito avrebbe potuto con successo essere dedotta dinanzi a questa Corte.
In base al principio della soccombenza il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 1200 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010