Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
Nei giudizi tra I.N.P.S. e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S.) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta "incidenter tantum" e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro, mentre è irrilevante il fatto che l'I.N.P.S. abbia chiesto una espressa condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi, giacché tale richiesta non incide sulla natura del rapporto processuale esistente tra le parti delle due domande azionate nel medesimo giudizio (quella del lavoratore, proposta esclusivamente nei confronti dell'Ente previdenziale, e quella di quest'ultimo nei confronti del datore di lavoro), e non determina quindi la trasformazione dei due distinti rapporti in un litisconsorzio necessario fra tutti e tre i soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SINA SOCIETÀ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO PUCCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AU EN, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA, BELLONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI TERENZIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 159100 del Tribunale di REGGIÒ EMILIA, depositata il 09/02/00 - R.G.N. 2217/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio, CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Reggio Emilia, depositato il 12 marzo 1993, NZ UL chiedeva accertarsi, nei confronti dell'IN, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1^ aprile 1976 al 1^ ottobre 1976 e dal 1^ luglio 1982 al 30 giugno 1986, fra esso ricorrente e la s.p.a. Palace Hotel Maria Luigia, e condannarsi, di conseguenza, l'Istituto previdenziale a computare tali periodi nella determinazione dell'ammontare della pensione e a riliquidare la prestazione fin dalla decorrenza.
L'IN, costituitosi, chiedeva che, se ritenuto sussistente il dedotto rapporto di lavoro, la Palace Hotel Maria Luigia, di cui domandava la chiamata in causa, fosse condannata a pagare i relativi contributi previdenziali.
Autorizzata la chiamata in causa della società e provvedutosi, da parte dell'IN, alle necessarie notifiche, la Palace Hotel Maria Luigia non si costituiva.
Con sentenza del 28 settembre/7 ottobre 1998 il Pretore accoglieva la domanda del UL nei confronti dell'IN e quella dell'Istituto nei confronti della società.
Avverso tale decisione proponeva appello, con ricorso depositato il 1^ dicembre 1998, la s.p.a. SINA - Società Internazionale Nuovi Alberghi, la quale faceva presente di avere incorporato, con atto di fusione per incorporazione del 20 novembre 1990, la s.p.a. Palace Hotel Maria Luigia;
deduceva la nullità dell'atto di chiamata in causa di tale società e della notifica effettuata in epoca in cui la stessa non era più esistente, e il proprio interesse a proporre impugnazione, onde evitare che la sentenza di primo grado fosse opposta ad essa appellante, quale successore della Palace Hotel Maria Luigia;
chiedeva, quindi, dichiarasi la nullità dell'atto di chiamata in causa della Palace Hotel, la nullità della relativa notificazione e di tutti gli atti compiuti successivamente, la rimessione della causa al primo giudice;
in subordine eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'IN e, nel merito, l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il signor UL.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il solo UL, mentre l'IN restava contumace.
Il Tribunale di Reggio Emilia prendeva atto della fusione per incorporazione della Palace Hotel Maria Luigia nella SINA, risultante dafFatto redatti il 20.11.1990 dal notaio Giacobbe di Firenze;
riteneva, peraltro, che non si vertesse in una ipotesi di litisconsorzio necessario, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro subordinato e sulla possibilità che, nel giudizio fra lavoratore ed istituto previdenziale, il rapporto di lavoro possa essere accertato solo in via incidentale, senza che la relativa pronuncia costituisca giudicato nei confronti del datore di lavoro. Di conseguenza dichiarava la nullità della sentenza del Pretore solo nella parte in cui la stessa pronunciava nei confronti della società (con riferimento al rapporto IN datore di lavoro); escludeva la remissione della causa al primo giudice, atteso che la pronunzia restava intatta per la restante parte (relativa al rapporto lavoratore - IN).
Per la cassazione della sentenza di secondo grado (sentenza del 1^/9 febbraio 2000) ricorre, formulando tre motivi di censura, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (IN). La società SINA e il signor NZ UL resistono con controricorso.
Quest'ultimo ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa dell'IN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di dover scindere fra i diversi capi della sentenza sottoposta al suo giudizio e di dover annullare solamente quello riguardante la statuizione nei confronti della società appellante.
In tal modo i giudici di appello avrebbero da un lato,
pronunciato al di là delle richieste formulate dall'appellante (rimettere gli atti al primo giudice) e, dall'altro, avrebbero omesso qualunque valutazione e decisione sul capo di sentenza riguardante la condanna al pagamento dei contributi, pronunciata dal Pretore in accoglimento della domanda formulata dall'IN nella memoria difensiva di primo grado.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2188, 2193 e 2504 c.c., 100 e 101 disp. att. c.c., 145 e 160 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c.).
Si sostiene che il Tribunale ha errato nell'affermare la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa della società Palace Hotel Maria Luigia sulla scorta della sola produzione, da parte dell'appellante, dell'atto di fusione del novembre 1990.
Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto verificare, ai fini della opponibilità della fusione ai terzi (art. 2193 c.c.), se lo stesso fosse stato registrato, entro trenta giorni, presso le cancellerie dei Tribunali di Firenze e di Parma.
Con il terzo motivo la difesa dell'IN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 106, 107, 354, 420 e 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Assume che il Tribunale ha applicato i principi enunciatì da questa Corte, sulla autonomia dei rapporti previdenziale e lavorativo, senza verificare se il petitum formulato dalle parti comportava invece, nella fattispecie, una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sostiene che il signor UL non voleva una dichiarazione incidenter tantum della sussistenza del rapporto di lavoro, ai soli fini del ricalcolo della pensione, ma una pronuncia, sul punto, con efficacia di giudicato, come dimostrava la formulazione delle conclusioni del ricorso introduttivo;
e che l'ente previdenziale, preso atto di tale intenzione del ricorrente, aveva a sua volta chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi connessi al dedotto rapporto lavorativo.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo e al terzo motivo, che si trattano congiuntamente per gli evidenti profili di connessione fra la criticata esclusione di un litisconsorzio necessario e la conseguente pronuncia di annullamento solo parziale della prima sentenza, osserva preliminarmente la Corte che il principio, più volte affermato (Cass., 15 novembre 1991 n. 12248; 8 novembre 1995 n. 11622; 7 gennaio 1998 n. 72), della autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo - e della conseguente inesistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario nelle cause tra IN e lavoratore (sulla controversa esistenza del rapporto di lavoro subordinato ai fini della insorgenza del rapporto previdenziale), tra lavoratore e datore di lavoro (per ottenere la condanna di questi alla regolarizzazione contributiva in forza di un controverso rapporto di lavoro subordinato) o, infine, fra istituto previdenziale e datore di lavoro (sulla sussistenza dell'obbligo contributivo in forza del sempre contestato rapporto di lavoro) - non è posto in discussione da parte dell'Istituto ricorrente.
Questi si limita a lamentare che il Tribunale non avrebbe valutato esattamente l'oggetto della richiesta del signor UL, il quale aveva richiesto "innanzitutto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Palace Hotel Luigia S.P.A. e conseguentemente la condanna dell'IN a computare il periodo, accertato come di rapporto di lavoro subordinato, ai fini della rideterminazione dell'ammontare della pensione". Il signor UL non voleva, secondo l'IN, una dichiarazione incidenter tantum, diretta solo ai fini pensionistici, ma una pronuncia con efficacia 1 giudicato. Il Tribunale non avrebbe valutato tale petitum, ne' il petitum costituito dalla domanda di condanna avanzata dall'Istituto previdenziale.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha valutato sia la domanda formulata da NZ UL che quella proposta dall'IN, ed ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario osservando, sulla scorta della sentenza di questa Corte n. 12248 del 1992, che nei giudizi tra IN e lavoratore subordinato, aventi ad oggetto la sussistenza o meno del rapporto di assicurazione obbligatoria per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che "l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta incidenter tantum, e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro". La interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio è riservata al giudice del merito;
e questi ha ritenuto che il signor UL non avesse chiesto un accertamento del rapporto di lavoro subordinato con efficacia di giudicato nei confronti del datore di lavoro (che non aveva neppure evocato in giudizio), ma solo un accertamento, sul punto, incidentale, idoneo a giustificare il ricalcolo della pensione.
Le critiche che l'Istituto ricorrente muove a tale interpretazione si risolvono nella contrapposizione di una diversa interpretazione a quella seguita dai giudici di appello. Nè il fatto che la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro subordinato fosse stata formulata autonomamente, prima della consequenziale richiesta di condanna al ricalcolo della pensione, costituisce elemento tale da viziare di illogicità o contraddittorietà, o violazione delle norme di ermeneutica (ove applicabili alla interpretazione degli atti giudiziari), la decisione di appello.
Irrilevante, poi, è il fatto che l'IN avesse chiesto una espressa condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi. Questa richiesta non incide sulla natura del rapporto processuale esistente fra le parti delle due domande azionate nel medesimo giudizio;
non vale, in altri termini, a trasformare in litisconsorzio necessario (fra tutti e tre i soggetti) quelli che sono due distinti rapporti: la domanda del lavoratore, proposta esclusivamente nei confronti dell'Ente previdenziale, per ottenere il ricalcolo della pensione sulla scorta del riconoscimento di un determinato rapporto di lavoro subordinato;
la domanda del convenuto Ente previdenziale, nei confronti del dedotto datore di lavoro, chiamato in causa, per il pagamento dei relativi contributi. A ciò va aggiunto che la inesistenza, all'epoca della proposizione della domanda dell'IN, del soggetto chiamato in causa, per la ricordata incorporazione in altra società, ha impedito, di fatto, anche la formazione di un litisconsorzio processuale. Anche il secondo motivo è infondato.
L'atto di fusione per incorporazione della Palace Hotel Maria Luigia s.p.a. nella SINA s.p.a. è stato redatto, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, da un notaio di Firenze (atto per notaio Loris Giacobbe di Firenze, n. 12776).
Tale atto pubblico è stato prodotto dalla società SINA in appello, e non è stato contestato dall'IN, che in quella sede è rimasto contumace.
Ne consegue che l'Istituto previdenziale non può, in questa sede, eccepire di non avere avuto conoscenza della fusione delle società, a causa della mancata iscrizione, del relativo atto, nel registro delle imprese (o meglio, all'epoca, nel registro della cancelleria commerciale dei Tribunali di Firenze e di Parma, secondo la previsione dell'art. 100 disp. att. cod. civ.) A ben guardare, l'Istituto ricorrente neppure deduce che tale registrazione non sia avvenuta;
si limita a rimproverare al Tribunale di non aver controllato, prima di prendere atto della fusione, che il relativo atto pubblico fosse stato trascritto, ai fini della opponibilità ai terzi.
Tale controllo non era, però, necessario.
In assenza di una specifica eccezione del convenuto, nei cui confronti l'atto viene invocato e regolarmente prodotto, il giudice del merito non è tenuto a controllare l'avvenuto compimento di tutte le attività dirette a dare pubblicità allo stesso (attività che si devono presumere compiute a cura del notaio che ha ricevuto l'atto). Valgono, in materia, gli stessi principi affermati in materia di rappresentanza legale di una persona giuridica.
Sul punto la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente chiarito che la persona fisica, che dichiara di stare in giudizio quale legale rappresentante di una persona giuridica e in tale veste ha rilasciato la procura al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità (e l'assolvimento di tutte le formalità dirette a dare pubblicità alla investitura), in assenza di espressa eccezione della controparte (Cass., 1^ luglio 2000 n. 8838; 27 aprile 1995 n. 4642; 16 dicembre 1987 n. 9357); ne', di conseguenza, tale onere di controllo può. in assenza di eccezione, ricadere sul giudice. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dei resistenti;
con attribuzione all'avv. Pier Luigi Terenziano, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c, di quelle relative al resistente UL.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 13,00 per spese ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato per la s.p.a. SINA, e in euro 15,00 per spese ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato per NZ UL, con attribuzione, per le spese e gli onorari relativi al signor UL, al suo procuratore avv. Pier Luigi Terenziano, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002