Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9774
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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Nei giudizi tra I.N.P.S. e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S.) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta "incidenter tantum" e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro, mentre è irrilevante il fatto che l'I.N.P.S. abbia chiesto una espressa condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi, giacché tale richiesta non incide sulla natura del rapporto processuale esistente tra le parti delle due domande azionate nel medesimo giudizio (quella del lavoratore, proposta esclusivamente nei confronti dell'Ente previdenziale, e quella di quest'ultimo nei confronti del datore di lavoro), e non determina quindi la trasformazione dei due distinti rapporti in un litisconsorzio necessario fra tutti e tre i soggetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9774
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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