Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
In tema di formazione, acquisizione e valutazione della prova, i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art. 431, comma primo, cod.proc.pen., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, sicchè il mancato inserimento di tali atti nel fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità del mezzo di ricerca della prova, in quanto siffatte conseguenze sono riconducibili solo all'inesistenza o non validità dei decreti che comportano, ove prospettate, le necessarie verifiche da parte del giudice procedente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 45418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45418 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 902
Dott. VANCHERI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 017796/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IC N. IL 15/04/1962;
2) IN AT N. IL 06/06/1973;
3) SI NI N. IL 13/03/1960;
avverso SENTENZA del 06/12/2004 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vitaliano Esposito che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla posizione di IC EM e per il rigetto dei ricorsi NO e OS;
uditi i difensori avv.ti VENETO Armando, GAITO Alfredo, PREZIOSI Massimo e SORRENTINO Vincenzo, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 06/12/2004 la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 20/05/2003 della Corte di Assise della medesima città, ha - per quello che qui rileva-condannato IC EM alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi due, ed alle previste pene accessorie (così accogliendo in parte l'appello del P.M.), ritenendolo responsabile in qualità di mandante dell'omicidio di AR NA e dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo;
ha altresì confermato le statuizioni di condanna emesse nei confronti di TT NO e ME OS, già condannati per i medesimi fatti alla pena di anni ventiquattro di reclusione, alle previste pene accessorie ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, in quanto ritenuti esecutori o comunque coinvolti nell'omicidio in questione su mandato dell'EM.
L'agguato mortale era stato perpetrato alle ore 22,15 circa del giorno 08/07/2000 in Palma Campania da due persone che, a bordo di una motocicletta priva di targa ed indossanti un casco che ricopriva gran parte del volto, si erano affiancate all'autocarro guidato dal NA (con a bordo EL AP, OS AP ed il bambino IO US) esplodendogli contro numerosi colpi di revolver Magnum 357. Sulla base dell'intercettazione delle conversazioni intrattenute sulle utenze cellulari 333/2026279 - 333/3953969 - 333/4392884, asseritamente in uso a TT NO, sulla utenza cellulare 333/3085735, asseritamente in uso a ME OS, e di quelle intercorse all'interno dell'autovettura Lancia Y tg BG 809 HF, gli inquirenti avevano ritenuto sussistenti a carico dei citati imputati e di altri un grave quadro indiziario che, di contro, non era stato ritenuto tale dalla Corte di primo grado, pur valutata la testimonianza di ER IN (che aveva riferito della confessione ricevuta da IC EM circa il suo coinvolgiraento quale mandante in un omicidio le cui modalità di esecuzione apparivano coincidenti con quelle dell'omicidio in esame), con riferimento all'EM, il quale, pertanto, era stato prosciolto da ogni accusa nel relativo giudizio.
Investita dagli appelli proposti dal P.M. e dagli imputati, la Corte di secondo grado ha preliminarmente sottolineato la tempestività dell'appello avanzato dal P.M. ed ha altresì rigettato ogni eccezione di irritualità della disposta attività intercettativa, al proposito rilevando: che la nullità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per mancanza agli atti del decreto autorizzativo non era prevista da alcuna norma;
che comunque, essendosi dato atto dal primo Giudice dell'acquisizione all'udienza dell'01/04/2003 della "documentazione prodotta dal P.M." ed avendo gli imputati inizialmente lamentato la carente motivazione dei decreti autorizzativi, certamente tali decreti erano stati regolarmente acquisiti agli atti ed era stata possibile la loro disamina da parte della difesa;
che l'attività intercettativa era stata richiesta con preciso richiamo alla sussistenza di sufficienti indizi di reato;
che l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici della Procura era stata motivata ritualmente e che il permanere delle condizioni legittimanti tale utilizzazione quali configurate ab initio dovevano considerarsi protratte nel tempo e comunque sino a quando l'Autorità Giudiziaria procedente non le avesse ritenute venute meno.
Quanto al merito della causa la Corte di secondo grado ha da un lato condiviso le argomentazioni svolte dai primi Giudici per le quali si era pervenuti alle statuizioni di condanna del NO e dell'OS, in proposito sottolineando: la certa attribuibilità a costoro delle utenze sulle quali erano avvenute le intercettazioni;
la esattezza della individuazione degli interlocutori;
la corretta interpretazione del significato delle conversazioni e di quanto sulla loro base si era desunto con riferimento al collegamento tra l'agguato non portato a termine del 02/07/2000 e quello mortale dell'08/07/2000 nonché al coinvolgimento nei fatti dei detti NO ed OS;
la certa riferibilità delle conversazioni intercettate all'omicidio per cui è processo, anche avuto riguardo alla causale del delitto;
l'ulteriore apporto probatorio delle dichiarazioni di ER IN, integranti una vera e propria deposizione testimoniale - pienamente credibile - sottratta come tale al regime del necessario riscontro aliunde ex art. 192 c.p.p. Dall'altro lato la Corte territoriale ha ravvisato precisi elementi di reità a carico anche dell'EM quale mandante dell'omicidio, e ciò sulla base sia delle intercettazioni sia delle dichiarazioni rese dallo IN nonché di quanto esposto nel gravame del P.M..
Infine la Corte di Assise di Appello di Napoli ha ritenuto non accoglibile alcuna delle richieste subordinate avanzate dal NO e dall'OS.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati EM, NO ed OS a mezzo atti redatti dai rispettivi difensori. L'imputato EM ha con il primo motivo contestato la sussistenza di sufficienti elementi di prova ed ha rilevato come nella valutazione della deposizione resa da ER IN si fosse dimenticato che essa andava assoggettata alle regola di cui all'art. 195 c.p.p., come non si fosse idoneamente affrontato il problema della veridicità del narrato, come non potesse farsi ricorso alla motivazione per relationem richiamando atto - l'atto di appello proposto dal P.M. - avente diversa natura e non proveniente da organo esercente la medesima funzione. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando quanto argomentato nella sentenza assolutoria di primo grado, ha sottolineato come l'individuazione di un movente non potesse fungere da appagante sostrato probatorio del ruolo di mandante e come, peraltro, il tenore di alcune conversazioni intercettate deponesse per una autonoma determinazione degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, come in conclusione non si fosse in sentenza nemmeno tentato di dare la prova del mandato. Nei ricorsi redatti nell'interesse dell'imputato NO si sono reiterate le censure relative alla ritualità delle intercettazioni sotto vari profili, ribadendo l'onere di allegazione del P.M. con riguardo ai decreti autorizzativi e di proroga onde consentire l'esercizio di una significativa autonoma verifica su tali provvedimenti da parte del Giudice superiore, la irrilevanza di presunzioni sul punto e della eventuale esistenza di tali decreti ove non allegati (essendosi appunto eccepita la mancata allegazione agli atti e non la loro inesistenza), la mancanza dell'attualità dei requisiti per l'utilizzo di impianti esterni, non essendosi data contezza di tali requisiti in occasione delle disposte proroghe e ben potendo le modalità esecutive delle captazioni mutare in itinere, la mancata indicazione relativamente alle intercettazioni ambientali dei modi di installazione delle microspie. Con altri motivi si sono sottolineate le carenze logico-ricostruttive della motivazione e l'incompatibilità con le risultanze processuali delle conclusioni alle quali si era pervenuti in sentenza (in particolare con riguardo alla presenza del NA a bordo del camion intercettato il 02/07/2000 ed al collegamento tra i due episodi del 2 e dell'08/07/2000), la sussistenza di causali alternative, la presenza in atti di elementi probatori militanti a favore di una ricostruzione dei fatti alternativa e non compatibile con quanto rassegnato dalle Corti di merito.
L'imputato OS ha con il primo motivo lamentato l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, decadenza ed inutilizzabilità con riguardo alle disposte operazioni di intercettazione, rilevando che esse erano state autorizzate con decreto privo di data certa nonché effettuate con uso di impianti esterni sulla base di una attestazione di insufficienza delle postazioni redatta non già da funzionario della Procura ma da ufficiale del ROS di Salerno ed altresì senza procedere in seguito a nuova valutazione al proposito;
ha rilevato inoltre che non si era provveduto ad allegare agli atti i decreti autorizzativi. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di secondo grado omesso di prendere in esame i rilievi difensivi ed illogicamente argomentato in punto di individuazione dell'utilizzatore dell'utenza telefonica attribuita all'OS, in punto di valutazione del tenore delle conversazioni e delle dichiarazioni dello IN, in punto di collegamento tra gli episodi del 2 e dell'08/07/2000.
Con motivi aggiunti il difensore del NO ha ulteriormente illustrato la doglianza circa la mancata regolare acquisizione agli atti dei decreti autorizzativi, mentre il difensore dell'OS ha ancora posto in rilievo travisamenti ed incongrue valutazioni degli elementi in atti quali ravvisabili nella sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorsi degli imputati NO ed OS.
Sui plurimi rilievi avanzati nei ricorsi degli imputati NO ed OS in relazione alle operazioni di intercettazione ed ai risultati delle medesime il Collegio osserva quanto segue. Da subito ed in via preliminare deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione connessa con la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento dei decreti concernenti le intercettazioni (censura formulata sia dal ricorrente NO sia dal ricorrente OS). Precisato che sulla base degli atti qui trasmessi (ed anche del tenore dei ricorsi, laddove si è sottolineato che non veniva messa in discussione la materiale esistenza dei decreti ma si criticava la loro mancata acquisizione agli atti del processo) non può dubitarsi della esistenza di tali decreti, deve richiamarsi in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che - ai sensi dell'art. 431 c.p.p., comma 1 - devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, sicché il mero mancato inserimento di tali atti nel detto fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità del mezzo di ricerca della prova (cfr. ex multis: Cass. sent. n. 21726/2004), siffatte conseguenze essendo riconducibili solo alla inesistenza o non validità - per le ragioni normativamente previste - dei decreti e che, ove prospettate, comportano la necessaria verifica da parte del Giudice procedente. Nè vale a diversamente opinare il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato intorno all'obbligo del P.M. di allegare alla propria richiesta di emissione di misura coercitiva non solo i risultati delle indagini a supporto della richiesta ma anche i decreti autorizzativi delle operazioni captative, nonché intorno all'obbligo del Giudice di eventualmente acquisire la documentazione mancante, atteso che detto dibattito (cfr. le sentenze a S.U. della Cassazione n. 3/1996 - Monteleone, n. 21/1996 - Glicora, n. 19853/2002 - Ashraf, n. 45189/2004 - Esposito) si è sviluppato con riguardo alla fase cautelare ed alla problematica connessa con il rispetto dei termini di cui all'art. 309 c.p.p. ed è stato determinato - con tutta evidenza - dall'esigenza di doverosamente porre a base di una statuizione incidente sulla libertà personale e da adottarsi a breve prove non solo significative in sè ma anche regolarmente acquisite. In ragione della natura e delle caratteristiche della fase cognitiva, ove la decisione viene adottata solo a conclusione della istruttoria dibattimentale, previa disamina di ogni questione prospettata dalle parti e previa verifica della legittimità delle acquisizioni probatorie, non sussiste invece alcuna esigenza di un inoltro immediato - unitamente agli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento - dei decreti autorizzativi, ben potendo in seguito completarsi l'allegazione documentale, tanto più che la conoscenza che di siffatta documentazione hanno le parti consente alla difesa sia di verificare, prima ancora della fase dibattimentale, la regolarità del mezzo di ricerca della prova, sia di prospettare poi eventuali specifici rilievi, sollecitando il potere-dovere di verifica dell'Organo giudicante. E che nella specie l'allegazione (sia pure successiva alla formazione del fascicolo per il dibattimento) e la verifica degli atti in questione si siano verificate è dimostrato non solo e non tanto dalla "acquisizione all'udienza dell'01/04/2003 della documentazione prodotta dal P.M.", di cui ha dato atto la Corte di primo grado, ma piuttosto dall'inequivoco tenore del verbale di udienza 06/12/2004, laddove il Presidente della Corte da atto della trasmissione da parte del P.M. dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e dalla effettiva allegazione (cfr. più oltre) di tali decreti, puntualmente sottoposti al vaglio dalla Corte di merito. Quanto al rilievo (cfr ricorso presentato nell'interesse di ME OS) attinente alla sostenuta mancanza di "data certa" del primo decreto di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione nonché di alcuni decreti di proroga delle intercettazioni ambientali, per non essere stata la data vergata dal G.I.P. ratificata da una attestazione di deposito in cancelleria degli atti in questione, esso è manifestamente infondato, atteso da un lato che, non formulandosi ipotesi di non rispondenza al vero di tali annotazioni, non vi è ragione alcuna per non ritenere certe le date così come apposte negli atti e che, dall'altro lato, la collocazione temporale di questi ultimi ben può ricavarsi dagli atti che li hanno preceduti e seguiti.
In ordine alle censure concernenti più specificatamente la ritualità dei decreti in questione si osserva, condividendosi le argomentazioni - corrette - al proposito svolte dai Giudici del merito di primo e secondo grado: - che il ricorso ad impianti esterni è forma di esecuzione delle operazioni di captazione consentita, sia pure subordinatamente a determinate condizioni, dalla normativa in materia;
- che l'alternatività di tali modalità esecutive e la previsione di determinate condizioni per procedere secondo tale forma di esecuzione comportano la necessità di apposita motivazione da parte dell'Autorità giudiziaria procedente;
- che l'obbligo di motivazione del decreto del P.M. che disponga l'esecuzione delle operazioni mediante impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici della Procura, con riguardo alla insufficienza (per "saturazione") od alla inidoneità ("tecnica") degli stessi, può ritenersi assolto anche con il solo richiamo alle ragioni delle carenze, senza necessità di una loro analitica ed argomentata indicazione, ovvero per relationem con il richiamo, specifico e pertinente, al motivato decreto autorizzatorio del Giudice o ad altri atti, allorquando da tali decreti ed atti emergano elementi idonei ad argomentare i requisiti richiesti;
- che la natura dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni, preordinati a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso e delle quali si sono già stabilite le modalità esecutive, non impone di riesporre le ragioni del ricorso ad impianti esterni, dovendosi per le modalità esecutive delle operazioni captative farsi riferimento ai provvedimenti originari, che conservano sul punto efficacia a meno che non risulti o sia motivatamente dedotta una mutazione delle condizioni e, quindi, una sopravvenuta disponibilità degli impianti siti presso gli uffici della Procura. Tutto ciò premesso e tenuto presente, deve concludersi per la infondatezza delle censure avanzate in proposito nei ricorsi degli imputati NO ed OS;
ed infatti i decreti autorizzativi, seppure non inseriti nel fascicolo per il dibattimento, risultano allegati agli atti (cfr. documentazione allegata al verbale di udienza 06/12/2004 e segnatamente le pagg. 44/1949, 54/1955, 64/1966, 71/1974), sicché di essi è stata possibile la disamina e la verifica di rispondenza normativa in contraddittorio tra le parti;
inoltre, per quanto più sopra precisato e richiamate le condivisibili puntuali argomentazioni di cui all'ordinanza dibattimentale 21/02/2003 della Corte di merito, non è ravvisabile alcuna carenza motivazionale degli stessi e segnatamente dei decreti di proroga, strettamente connessi - sotto il profilo della necessità di utilizzo di impianti esterni - con i decreti originari;
quanto alle modalità di apposizione delle microspie, il rilievo al proposito avanzato è manifestamente infondato, da un lato non essendo normativamente previste specifiche modalità e dall'altro lato non consentendo la genericità del rilievo, che non formula censure precise ne' rappresenta violazioni di sorta di norme o prescrizioni, l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Le ulteriori censure avanzate nei ricorsi dagli imputati NO ed OS sono inammissibili, con esse prospettandosi in realtà, nonostante il richiamo ad asserite violazioni di legge e vizi motivazionali, solo una lettura alternativa degli elementi in atti, come tale improponibile in questa sede di legittimità. Ed infatti, per quanto concerne il significato attribuito alle conversazioni intercettate, ai collegamenti ed alle conclusioni da esse tradibili ove poste in relazione agli elementi acquisiti in atti, relativi ai movimenti della vittima ed ai suoi rapporti con i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, deve osservarsi come i ricorrenti altro non prospettino che la possibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta più persuasiva rispetto a quella avvalorata nella sentenza impugnata. A fronte delle argomentazioni con le quali la Corte di Assise di Appello ha esaminato e confutato i rilievi difensivi ed ha condiviso l'impianto accusatorio (cfr. sulla riconducibilità delle utenze telefoniche e delle conversazioni sulle stesse intercettate nonché di quelle ambientali al NO ed all'OS le pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata;
cfr. in ordine alla interpretazione del tenore delle conversazioni, alla individuazione dell'oggetto di tali conversazioni, ai collegamenti tra il primo fallito agguato ed il secondo andato a termine, le pagg. 12 - 14; cfr. in punto di presenza sul posto dei detti NO ed OS le pagg. 14 - 15; cfr in punto di valutazione di ipotesi alternative le pagg. 15 - 17) non possono invero ravvisarsi le denunciate carenze od illogicità motivazionali, all'evidenza rientrando fra le censure in fatto o di mera valutazione quanto osservato nei ricorsi circa causali alternative dell'omicidio e circa la compatibilità o meno con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza della telefonata intercorsa tra il NO e la sua ID poco prima dell'agguato mortale (cfr. ricorso dell'avv. Gaito, pag. 18 e ricorso dell'avv. Preziosi pag. 8), circa la ricostruzione del primo fallito agguato e circa il collegamento con quello successivo portato a termine (cfr. ricorso dell'avv. Preziosi, pagg. 4 e segg. e ricorso dell'avv. Sorrentino pagg. 9 e segg.), circa l'individuazione errata dell'OS in uno degli interlocutori di alcune significative conversazioni (cfr. ricorso OS). Nè nell'argomentare della Corte di merito è dato individuare alcuna violazione od errata applicazione di legge, rimanendo i rilievi al proposito svolti nei ricorsi mere enunciazioni, ancora una volta concludendosi apoditticamente per la sussistenza di elementi militanti a favore di una ricostruzione dei fatti alternativa e più plausibile: il che non significa, con tutta evidenza, che la diversa ricostruzione privilegiata in sentenza, allorquando - come nella specie - non siano ravvisabili vizi logico- giuridici, integri una violazione delle regole di valutazione della prova stabilite dell'art. 192 c.p.p., comma 1, 2. Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto il rigetto dei ricorsi testè esaminati.
Ricorso dell'imputato EM.
A diversa conclusione deve, di contro, pervenirsi in relazione all'impugnazione proposta nell'interesse dell'EM. Se non può condividersi la censura in ordine all'effettuato richiamo alle argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione del P.M., atteso che la motivazione di un provvedimento per relationem è pienamente valida allorquando la motivazione richiamata sia conosciuta o conoscibile (in ragione degli esposti dati identificativi) dai soggetti interessati e che la natura del provvedimento di cui si richiamano le argomentazioni non influisce sulla legittimità di tale tipo di motivazione, rilevando - come precisato - la conoscenza o conoscibilità del contenuto materiale dell'atto che viene fatto proprio, deve di contro convenirsi con il ricorrente sulla inadeguatezza della complessiva motivazione posta a base della statuizione di condanna. La laconica motivazione riservata alla posizione di tale imputato, costituita in buona sostanza dal solo richiamo alle argomentazioni svolte dall'impugnante P.M., non adempie infatti all'obbligo motivazionale, non essendo stata siffatta motivazione doverosamente integrata dalla revisione critica della precedente pronuncia assolutoria. Soprattutto si è in sentenza omesso di vagliare la questione del mandato omicidiario, non certo risolvibile con la mera individuazione di un interesse in capo all'imputato a vendicarsi del NA, necessitando in proposito la prova di una sua partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del delitto, con specificazione della condotta attuata, della convergenza con le condotte degli altri - ulteriori organizzatori ed esecutori - e della efficienza causale rispetto all'evento omicidiario. Nè può ritenersi assolto, sotto tale rilevante profilo, l'obbligo motivazionale con il riferimento alla deposizione resa da ER IN che, seppure non valutabile ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 non trattandosi di chiamata in correità o di reità da parte di persona imputata in reato connesso e parimenti non rientrate nella disciplina di cui all'art. 195 c.p.p. (cfr. sul punto Cass, sent. N. 552/2004), non offriva - così come sinteticamente riportata e valutata in sentenza - elementi significativi e certi in ordine alla sussistenza e forma del mandato omicidiario.
Se si valuta infatti che la Corte di secondo grado si è limitata a sottolineare la credibilità della dichiarazione accusatoria e ad affermare che essa, oltre a rappresentare ulteriore elemento di prova a carico degli imputati NO ed OS, consentiva di ritenere raggiunta la piena prova del coinvolgimento dell'EM nella vicenda, è palese la carenza motivazionale circa l'effettività e forma del mandato, tanto più se considerate le diverse diffuse valutazioni svolte al proposito nella sentenza di primo grado e le ipotesi, pure enunciate dai primi Giudici, di una autonoma determinazione dei coimputati.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte si impone quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione dell'imputato IC EM;
il Giudice del rinvio dovrà nuovamente esaminare la posizione di tale imputato e vagliare, nella pienezza del grado, tutti gli elementi acquisititi in atti, tenendo presente quanto precisato in merito e quanto sopra enunciato in punto di mandato omicidiario.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EM IC e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. Rigetta i ricorsi del NO e dell'OS che condanna in solido alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005