Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 45418
CASS
Sentenza 21 settembre 2005

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In tema di formazione, acquisizione e valutazione della prova, i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art. 431, comma primo, cod.proc.pen., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, sicchè il mancato inserimento di tali atti nel fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità del mezzo di ricerca della prova, in quanto siffatte conseguenze sono riconducibili solo all'inesistenza o non validità dei decreti che comportano, ove prospettate, le necessarie verifiche da parte del giudice procedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 45418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45418
    Data del deposito : 21 settembre 2005

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