Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 552
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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L'impugnazione al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento di un collegio provinciale irrogativo di una sanzione disciplinare può avvenire esclusivamente attraverso la preventiva presentazione o notificazione del ricorso nell'ufficio del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione, essendo questa modalità (prescritta dall'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949, recante norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri) la sola funzionale all'instaurazione del contraddittorio verso il detto collegio (che, ricevuta comunicazione dell'impugnazione, ha il potere di immediata presentazione di controdeduzioni e di impugnazione incidentale); è pertanto irricevibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale.

Ai fini della tempestività dell'impugnazione al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento di un collegio provinciale irrogativo di sanzione disciplinare, occorre avere riguardo - stante la previsione di cui all'art. 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (contenente il Regolamento per la professione di geometra) e all'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949 (recante Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri) - alla data di ricezione del ricorso da parte del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, e non alla data di spedizione dell'atto da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, a nulla valendo in senso contrario l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, giacché il principio stabilito dalla citata pronuncia del giudice delle leggi - che ha anticipato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della ricezione) - è applicabile solo allorché risulti certa la data di consegna dell'atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolga all'ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di spedizione diretta da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato.

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  • 1Procedimento sanzionatorio Consob: vale il principio della scissione degli effetti della notificazione in relazione alla tempestività della contestazione? Un…
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 10 febbraio 2016

    Sommario: I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione. II. – Segue: l'ambito di operatività del principio: i termini processuali e quelli sostanziali. III. – L'ordinanza interlocutoria della Cassazione dell'8 febbraio 2016 in tema di contestazione di addebito da parte della Consob ai sensi del TUF. I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione. L'art. 149 c.p.c. codifica un principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, con riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva affermato che, per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto viene presentato all'ufficiale giudiziario e, per il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 552
Data del deposito : 16 gennaio 2004

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