Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 2
L'impugnazione al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento di un collegio provinciale irrogativo di una sanzione disciplinare può avvenire esclusivamente attraverso la preventiva presentazione o notificazione del ricorso nell'ufficio del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione, essendo questa modalità (prescritta dall'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949, recante norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri) la sola funzionale all'instaurazione del contraddittorio verso il detto collegio (che, ricevuta comunicazione dell'impugnazione, ha il potere di immediata presentazione di controdeduzioni e di impugnazione incidentale); è pertanto irricevibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento di un collegio provinciale irrogativo di sanzione disciplinare, occorre avere riguardo - stante la previsione di cui all'art. 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (contenente il Regolamento per la professione di geometra) e all'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949 (recante Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri) - alla data di ricezione del ricorso da parte del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, e non alla data di spedizione dell'atto da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, a nulla valendo in senso contrario l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, giacché il principio stabilito dalla citata pronuncia del giudice delle leggi - che ha anticipato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della ricezione) - è applicabile solo allorché risulti certa la data di consegna dell'atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolga all'ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di spedizione diretta da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato.
Commentario • 1
- 1. Procedimento sanzionatorio Consob: vale il principio della scissione degli effetti della notificazione in relazione alla tempestività della contestazione? Un…Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 10 febbraio 2016
Sommario: I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione. II. – Segue: l'ambito di operatività del principio: i termini processuali e quelli sostanziali. III. – L'ordinanza interlocutoria della Cassazione dell'8 febbraio 2016 in tema di contestazione di addebito da parte della Consob ai sensi del TUF. I. – Il principio della scissione degli effetti della notificazione. L'art. 149 c.p.c. codifica un principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, con riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva affermato che, per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto viene presentato all'ufficiale giudiziario e, per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA JASONNA, difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, FILIPPO DI COSTANZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE NAPOLI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/03/8652 proposto da:
COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Presidente p.t. geom. Francesco Abbate, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato NN LEONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA JASONNA, difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, FILIPPO DI COSTANZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE NAPOLI;
- intimato -
avverso la decisione n. 34/02 del Consiglio Nazionale per i Geometri di ROMA, emessa il 17/10/2002, depositata il 11/12/02; RG. 9/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ARTURO TIANNA (per delega Ernesto Procaccini);
udito l'Avvocato NN LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio Nazionale dei Geometri, con decisione emessa il 17 ottobre 2002, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal geometra GE DO contro la deliberazione del Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale per la durata di sei mesi.
Il Collegio Nazionale, premesso che la deliberazione del Collegio provinciale era stata notificata al geometra DO il 6 marzo 2002 e che l'interessato aveva proposto ricorso contro la deliberazione in data 8 aprile 2002, ha dichiarato che il ricorso era stato "proposto oltre il termine (di trenta giorni) previsto dal comma tre dell'art. 15, r.d. n. 247/29".
2. GE DO ha proposto ricorso per Cassazione. Il Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, al quale il ricorrente principale resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti contro la stessa decisione.
2. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il ricorso incidentale, il quale è fondato.
2.1. Il Collegio provinciale di Napoli ha sostenuto che l'appello proposto dal geometra GE DO contro la deliberazione del Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli doveva essere dichiarato irricevibile, perché l'atto non era stato presentato nella segreteria dello stesso Collegio.
2.2. L'art. 15 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (contenente il Regolamento per la professione di geometra ) dispone che "Contro le decisioni anzidette dell'apposito Comitato: n.d.r., entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del re, alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti ....... (primo comma).
Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo".
L'art. 5 del d.m. 15 febbraio 1949, recante norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, a sua volta, dispone che il ricorso al Consiglio Nazionale "è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare". Dal combinato disposto delle norme si ricava: a) che le impugnazioni contro le deliberazioni disciplinari adottate dai collegi provinciali dei geometri sono rivolte al Consiglio nazionale della categoria;
b) che l'impugnazione è presentata o notificata al collegio provinciale.
Quest'ultima regola, non consente solo l'individuazione della data della presentazione dell'impugnazione, ma è funzionale all'instaurazione del contraddittorio verso il collegio provinciale, che, ricevuta comunicazione dell'impugnazione, ha il potere d'immediata presentazione di controdeduzioni e di impugnazione incidentale.
Nel procedimento avente ad oggetto l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei geometri, infatti, non è contemplata alcuna altra forma di conoscenza da parte del collegio dell'impugnazione proposta dall'incolpato.
3. I problemi che il ricorso principale propone, in successione, sono, dunque, i seguenti: a) se la proposizione dell'impugnazione al Consiglio Nazionale deve avvenire solo attraverso il collegio provinciale, oppure se essa è egualmente valida quando è presentata direttamente al primo;
b) se, ai fini della tempestività dell'impugnazione presentata al Collegio Nazionale, si deve tenere conto della data di spedizione dell'atto contenente l'impugnazione.
4. Con il ricorso incidentale è sostenuta la tesi che la proposizione dell'impugnazione al Consiglio Nazionale doveva avvenire solo mediante la presentazione dell'atto nella segreteria del Collegio provinciale di Napoli.
La tesi è fondata per le ragioni già esposte, con le quali è stata individuata la funzione del deposito dell'impugnazione presso il collegio provinciale.
Si può aggiungere che il geometra DO ha proposto l'impugnazione mediante plico raccomandato a/r.r., spedito personalmente al Consiglio Nazionale e non si è dato cura di comunicare al Collegio di Napoli l'avvenuta proposizione dell'appello; comunicazione questa che non doveva essere data dal Consiglio Nazionale, che non ne aveva il potere.
Sotto questo profilo la tesi che il Collegio provinciale sia venuto comunque a conoscenza dell'appello è irrilevante, perché la legge non richiede che sia data la semplice notizia dell'impugnazione, ma intende che l'appellato sia messo in condizione di controdedurre e di proporre appello incidentale.
Ciò, nel sistema prima descritto, può avvenire soltanto attraverso il preventivo deposito dell'appello negli uffici del collegio provinciale.
5. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
5.1. Con esso è sostenuta la tesi, ricavata da Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, che ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta occorreva fare riferimento alla data di spedizione dell'atto contenente l'impugnazione e non a quella della ricezione dell'atto stesso.
Secondo il geometra DO, il Consiglio Nazionale, tenendo conto della data di notificazione della deliberazione del Collegio provinciale (avvenuta il 6 marzo 2002) e di quella di spedizione del ricorso (avvenuta il 4 aprile 2002), non avrebbe potuto dichiarare che i termini dell'impugnazione erano scaduti, perché essi scadevano il successivo giorno 5 aprile.
5.2. Il Collegio dei geometri della provincia di Napoli ha esattamente obbiettato: che il principio non è applicabile nei casi in cui l'ordinamento prevede la presentazione di un atto mediante consegna diretta all'ufficio cui l'atto è destinato;
che il principio vale nella diversa fattispecie della notifica dell'atto a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale;
che la sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla difesa del DO non è applicabile alla fattispecie, regolata da una normativa di settore.
6. La validità della prima obbiezione comporta che l'impugnazione proposta dal geometra DO non è stata validamente proposta, non solo perché tardiva, ma soprattutto perché non rispettosa dell'ordine procedimentale individuato dal citato regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri.
La validità della seconda obbiezione, comunque, sta nel fatto che il principio, secondo il quale, ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, occorre fare riferimento alla data di spedizione dell'atto contenente l'impugnazione e non a quella della ricezione dell'atto stesso, si può applicare solo nei casi in cui risulti certa la data di consegna dell'atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione.
Ciò accade solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolge all'ufficiale giudiziario (abilitato a servirsi del servizio postale) e non in quelli di spedizione a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato, perché in questo non v'è attestazione pubblica dell'avvenuta consegna dell'atto.
7. In conclusione, l'accoglimento del ricorso incidentale comporta che la decisione adottata dal Consiglio Nazionale dei geometri è confermata, sia pure con motivazione diversa.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004