Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Il disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, cod. proc. pen., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).
Commentario • 1
- 1. Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020
L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2015, n. 25501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25501 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 12/05/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1703
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 43129/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NC N. IL 18/02/1983;
avverso la sentenza n. 248/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 18/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pisano Emanuele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/03/2014, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia RO AN, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che, nel corso del giudizio di primo grado, si era verificata una nullità assoluta e insanabile, per avere il G.u.p. rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 08/07/2010, in cui era programmata l'audizione di un teste a discarico, per ragioni di salute del difensore e ciò nonostante la produzione del certificato medico attestante l'infermità, le impegnative per effettuare diversi esami e analisi di laboratorio nonché la prescrizione di riposo assoluto senza stimoli luminosi;
b) che la sopravvenienza della malattia era stata prontamente comunicata, appena si era resa disponibile la documentazione medica, a nulla rilevando che ciò fosse accaduto tre quarti d'ora dopo l'orario fissato per l'inizio dell'udienza, sia perché comunque il testimone, del quale era stato disposto l'accompagnamento coattivo, non era ancora giunto in aula, sia perché comunque il luogo nel quale si trovava il teste distava appena 70 chilometri dalla sede giudiziaria, con la conseguenza che era ben possibile diffidarlo dal non rendere ulteriore intralcio alla giustizia.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, sempre con riferimento al mancato rinvio dell'udienza del 08/07/2010, sottolineando che la considerazione della Corte territoriale, secondo la quale il difensore non aveva indicato le ragioni dell'impossibilità di farsi sostituire da colleghi di studio "invece esistenti, come si ricava dalla stessa carta intestata dello studio dell'Avv. Pusceddu", era erronea, sia perché non valorizzata dall'originario provvedimento del G.u.p., sia perché nella carta intestata dell'Avv. Pusceddu era indicato solo il nome di un commercialista.
Con distinta articolazione del motivo, si rileva che erroneamente la Corte territoriale non aveva concesso il rinvio della trattazione del processo all'udienza del 18/03/2014, nonostante che il difensore avesse comunicato di aderire all'astensione degli avvocati proclamata da tutti gli Ordini degli Avvocati della Sardegna: al riguardo, si osserva, da un lato, che non assume rilievo la trattazione del processo in camera di consiglio e, dall'altro, che la decisione della Corte d'appello era basata su una valutazione di illegittimità della proclamata astensione che spettava ad altri organi istituzionali. Il ricorrente aggiunge che il riferimento, nella sentenza impugnata, all'apertura di un procedimento sulla legittimità dell'astensione, peraltro sopravvenuta alla decisione di rigetto della richiesta di rinvio, oltre che irrituale, era inconferente, poiché nulla diceva quanto alla finale valutazione della questione.
Infine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nonostante la disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva assunto la prova testimoniale senza la necessaria partecipazione del difensore e senza nominare un difensore d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni di ordine logico, si esaminano congiuntamente il primo motivo e la prima articolazione del secondo motivo, dal momento che investono, sotto diversi profili, la decisione di rigettare la richiesta di rinvio presentata dal difensore per ragioni di salute, in relazione all'udienza del 08/07/2010.
Le censure sono nel loro complesso infondate, per l'assorbente e decisiva ragione che il ricorso giustifica la comunicazione dell'impedimento operata addirittura dopo l'inizio dell'udienza, assumendo che dalla data del certificato emergerebbe che la malattia sarebbe insorta lo stesso giorno dell'udienza. Ora, osserva la Corte, da un lato, che la data del certificato è assolutamente irrilevante, quanto alla dimostrazione del momento in cui l'impedimento si è concretizzato, e, dall'altro, che nel documento redatto dal sanitario si legge espressamente che l'indicazione dell'08/07/2010 come data di inizio della malattia proviene esclusivamente dal paziente ("dichiara di essere ammalato dal...") e non costituisce oggetto di alcun accertamento obiettivamente verificabile.
2. Infondata è anche la seconda articolazione del secondo motivo, dal momento che il ricorrente ingiustificatamente intende sottrarre al giudice il potere di sindacare la legittimità della astensione cui il difensore intenda aderire, laddove, come chiarito da Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la L. n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.
Nel caso di specie, l'ordinanza del 18/03/2014 ha ritenuto che, nel caso di specie, non erano stati rispettati gli obblighi di intervallo minimo tra le astensioni, di preavviso minimo e di pretederminazione della durata, previsti dalla L. n. 146 del 1990, art. 2, commi 1 e 2, e recepiti nell'art. 2 del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati del 04/04/2007.
Tali rilievi sono completamente trascurati nel ricorso che, si concentra, come detto, sulla infondata pretesa di escludere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'astensione. La conferma, sotto il profilo appena indicato, dell'ordinanza con la quale, il 18/03/2014, la Corte territoriale ha respinto la richiesta presentata dal difensore rende irrilevante l'ulteriore questione, prospettata nell'atto di impugnazione, avente ad oggetto il diritto di ottenere il rinvio dell'udienza camerale in caso di adesione ad un'astensione legittimamente proclamata, e che, in effetti, è stato di recente riconosciuto da Sez Un., n. 15232 del 30/10/2014 - 14/04/2015.
3. Fondata è, invece, l'ultima articolazione del secondo motivo, in quanto l'art. 599 c.p.p., comma 3, chiaramente prevede che, nel caso di rinnovazione dell'istruttoria, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori (al riguardo, si vedano Sez. 5, n. 5619 del 22/11/1999 - dep. 28/02/2000, Patalano, Rv. 215482; Sez. 5, n. 11269 del 17/02/1998, Gulinello, Rv. 211515;
Sez. 2, n. 5734 del 14/04/1994, Ammirati, Rv. 198659). Nel caso di specie, la Corte ha, invece, provveduto all'assunzione della deposizione del teste in assenza del difensore e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Al riguardo, va ricordato che, secondo il condiviso insegnamento di Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146, il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4, (Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006 - dep. 22/09/2006,
Passamani, Rv. 234146).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015