Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2015, n. 25501
CASS
Sentenza 12 maggio 2015

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Massime1

Il disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, cod. proc. pen., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).

Commentario1

  • 1Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020

    L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2015, n. 25501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25501
Data del deposito : 12 maggio 2015

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