Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 7951
CASS
Sentenza 8 ottobre 2013

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In tema di responsabilità medica, le linee guida rilevanti ai fini dell'accertamento della colpa ex art. 3 legge n. 189 del 2012, non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento della spesa, poiché l'efficienza del bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente.

In tema di responsabilità medica, ai fini dell'applicazione della causa di esonero da responsabilità prevista dall'art. 3 della legge n. 189 del 2012, è necessaria l'allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di verificare: da un lato, la correttezza e l'accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; dall'altro, l'effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso in esame. (Fattispecie relativa a un paziente affetto da toracoalgia, dimesso dagli imputati, medici di pronto soccorso, senza disporre il ricovero per osservazione e il monitoraggio della sintomatologia dolorosa e dei parametri enzimatici che avrebbero consentito il tempestivo impianto della terapia volta ad evitare l'evoluzione nefasta della malattia coronarica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 7951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7951
Data del deposito : 8 ottobre 2013

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